Retribuzioni

La legge italiana non fornisce una definizione prestabilita di «retribuzione» e «salario».

Ai fini dell’imposta sul reddito e di previdenza sociale, ogni compenso garantito al lavoratore all’interno del rapporto di lavoro, incluso il compenso in natura, è considerato retribuzione (questo non include poche eccezioni, come il rimborso spese) (è il c.d. «principio di onnicomprensività della retribuzione»).

La retribuzione minima per ogni livello contrattuale è di solito stabilita per settore nei contratti collettivi nazionali di riferimento (CCNL). È stata introdotta una retribuzione minima per i lavoratori che non sono attualmente coperti dai CCNL, nonostante questi siano meno del 3% della forza lavoro.

Non ci sono bonus obbligatori. I CCNL possono prevederne alcuni, tra cui i premi di produzione, collettivi o individuali.

Non ci sono indennità obbligatorie, sebbene i CCNL possano prevedere indennità da trasporto o indennità per alcuni tipologie di lavoro, come per i lavori a chiamata.

Secondo la legge italiana, la retribuzione è erogata in tredici rate mensili. La tredicesima viene erogata ogni anno insieme allo stipendio di dicembre.

Alcuni CCNL prevedono la quattordicesima, generalmente pagata a giugno.

I CCNL di solito stabiliscono il giorno di corresponsione della retribuzione mensile e il metodo di calcolo delle varie voci contrattuali (e.g. periodo di preavviso, retribuzione durante la malattia).

I datori di lavoro di solito garantiscono ad alcuni lavoratori dei vantaggi aggiuntivi (ad esempio: macchina e telefono aziendale ai quadri di alto e medio livello e ai venditori, buoni pasto e corsi di aggiornamento interni o esterni).

I datori di lavoro sono obbligati a mantenere un fondo di “Trattamento di Fine Rapporto – TFR” per i lavoratori, che ammonta a 1/13.5 della retribuzione annua complessiva, da pagare al termine del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo.

L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali. Alcuni CCNL prevedono una settimana lavorativa di meno di 40 ore.  I dirigenti non sono soggetti alle norme che regolano gli orari di lavoro. Ai lavoratori deve essere garantito almeno un giorno di riposo a settimana (generalmente la domenica).

Le attività commerciali eccezionali e temporanee possono necessitare di lavoratori che lavorino durante i giorni di riposo o le festività.

Le ore di lavoro che eccedono le 40 ore settimanali sono considerate straordinari e non devono eccedere le 8 ore a settimana e le 250 ore all’anno. I CCNL stabiliscono degli indici aggiuntivi specifici da applicare agli straordinari e possono anche sostituire la relativa retribuzione con giorni di riposo in più.

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