Tipologie di contratto di lavoro.

Quali sono le categorie principali di contratto di lavoro in Italia?

Il nostro team di avvocati professionisti e consulenti del lavoro assiste regolarmente i clienti in materia di contratti di lavoro, trasferimenti intra-societari in Italia e buste paga.

I nostri servizi includono:

  • Revisione delle offerte di lavoro
  • Predisposizione di contratti di lavoro
  • Revisione dei contratti di lavoro

La riforma italiana del “Jobs Act” – Un mercato del lavoro più flessibile.

L’Italia ha attuato negli ultimi anni una sostanziale riforma del mercato del lavoro (conosciuta come “Jobs Act”) con lo scopo di creare un ambiente moderno, competitivo e non discriminatorio. A tale riforma hanno fatto seguito ulteriori, seppur meno incisivi, interventi normativi.

La riforma ha introdotto:

  • Reintegrazione limitata, in casi di discriminazione provata dai lavoratori interessati;
  • Indennità limitata, che ammonta a 2 mesi di salario per ogni anno di anzianità;
  • Mediazioni stragiudiziali (la nuova legge sul licenziamento incoraggia le parti a trovare una mediazione immediata e amichevole al di fuori del tribunale; esempio: qualora il lavoratore accettasse un’offerta di 1 mese di anzianità all’anno, fino ad un massimo di 12 mensilità, si applicherebbe una sostanziale esenzione di imposta);
  • Controversia in tribunale: sono diminuite drasticamente (approssimativamente un 70% di riduzione di cause concernenti i licenziamenti o la fine di contratti a tempo determinato) e la durata del primo grado nelle cause al tribunale del lavoro è diminuita di 7 mesi.
  • Nuovi poteri per il datore di lavoro che adesso ha un ampio potere di decidere liberamente le mansioni che sono assegnate ai dipendenti durante il rapporto di lavoro. Un nuovo schema per la messa in mobilità dei lavoratori, con requisiti più stringenti per attivarne i vantaggi.
  • Un Sistema del mercato del lavoro rinnovato, attraverso incentivi lavorativi più efficaci e servizi di lavoro migliorati, per migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;
  • Una revisione dello schema supplementare di salario per lavoratori in esubero;
  • La creazione di una sola agenzia di ispezione per coordinare le attività ed evitare controlli multipli nello stesso stabilimento;
  • Esenzione IRAP per i lavoratori a tempo indeterminato appena assunti.  

Contratti di lavoro

I contratti di lavoro sono richiesti dalla legge per ogni membro del personale assunto. I due principali tipi di contratto di lavoro sono:

  • Contratti di lavoro a tempo determinato;
  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato;

I contratti di lavoro regolano gli aspetti principali del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore ovvero la qualifica, la retribuzione, le responsabilità e mansioni, diritto alle ferie e alla malattia, i periodi di prova e di preavviso applicabili.

Si tenga presente che la forma tipica del rapporto di lavoro subordinato è costituita dal contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Contratti part-time

I contratti di impiego part-time devono essere redatti per iscritto e specificare le ore di lavoro (es. per giorno, settimana, mese e anno). Il part time può essere orizzontale (la riduzione rispetto al tempo pieno riguarda l’orario di lavoro giornaliero), verticale (l’orario di lavoro giornaliero non varia rispetto al tempo pieno, ma la prestazione del lavoratore viene concentrata in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno) o misto. Lo stipendio e gli altri diritti del lavoratore part-time sono generalmente ripartiti in maniera proporzionale rispetto a quelli dei lavoratori full-time nella stessa categoria lavorativa. Le clausole accessorie che possono essere aggiunte al contratto part-time, e che permettono al datore di lavoro una maggiore flessibilità:

  • clausole elastiche: che consentono al datore di lavoro il potere di aumentare il numero delle ore di lavoro originariamente pattuiti nel contratto di lavoro;
  • clausole flessibili: che consentono al datore di lavoro il potere di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Contratto a tempo determinato

Le aziende possono assumere i lavoratori con contratti a tempo determinato nel rispetto di determinati limiti temporali e quantitativi. I contratti a tempo determinato possono durare fino a 24 mesi, compresa ogni estensione (rinnovi e/o proroghe). Le limitazioni quantitative sono regolate dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL); inoltre, la legge stabilisce che il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può eccedere la soglia del 20% della forza lavoro assunta a tempo indeterminato.

I contratti a tempo determinato non possono essere usati per sostituire i lavoratori in sciopero o nelle aziende che abbiano ridotto il personale, licenziando lavoratori con uguali mansioni, o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione o non siano in regola con la tutela della salute e della sicurezza.

Lavoro a chiamata o intermittente

I contratti per lavoro a chiamata prevedono che il lavoratore dichiari la sua disponibilità a lavorare per un certo periodo di tempo, durante il quale il lavoratore può essere chiamato anche per pochi giorni, con un breve periodo di preavviso. Il contratto individuale può prevedere che il lavoratore sia obbligato a lavorare se è chiamato dal datore di lavoro. In questo caso, oltre all’ordinaria remunerazione per il lavoro che è quotidianamente svolto, il lavoratore può chiedere un ulteriore 20% di stipendio regolato dal rispettivo CCNL. Questo contratto deve essere redatto per iscritto ed è soggetto a limiti personali (è ammesso con soggetti di età inferiore a 24 e maggiore di 55 anni) e temporali (è ammesso per massimo 400 giorni in 3 anni).

 

Apprendistato

L’apprendistato è un contratto a durata indeterminata con un contenuto di formazione professionale. Il datore di lavoro può assumere i tirocinanti entro un limite quantitativo, a seconda del numero di lavoratori assunti ed è necessario assicurare che il tirocinante acquisisca professionalità e una qualifica.

Esistono 3 tipologie di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale; professionalizzante; di alta formazione e ricerca), in base all’età e alla qualifica professionale che il soggetto intende raggiungere.

 

Contratto di somministrazione di lavoro

I contratti di somministrazione di lavoro possono essere concordati solo con agenzie di collocamento qualificate (si tratta di un rapporto trilaterale). I lavoratori devono beneficiare delle stesse condizioni legali ed economiche disponibili per gli impiegati di quell’azienda. I datori di lavoro non possono utilizzare contratti di somministrazione di lavoro per sostituire gli impiegati in sciopero o nel caso in cui abbiano ridotto il personale, licenziando lavoratori con uguali mansioni, o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione o non siano in regola con la tutela della salute e della sicurezza.

Categorie di impiegati:

La legge italiana prevede quattro categorie di lavoratori subordinati:

  • Dirigenti;
  • Quadri;
  • Impiegati;
  • Operai.

Data l’esistenza di un grosso numero di Associazioni di Categoria e del vasto uso che ne fanno i datori di lavoro, i contratti di lavoro in Italia consistono generalmente in semplici lettere di assunzione che si limitano a contenere i requisiti richiesti dalla legge tra cui l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la data di inizio dell’impiego, il periodo di prova (ove previsto), la durata del rapporto di lavoro (nel caso di rapporto a tempo determinato) e le mansioni del lavoratore e le previsioni contenute nei CCNL applicabili.

Anche se i contratti collettivi normalmente definiscono i principi generali che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti, le condizioni generali e speciali sono spesso negoziate negli accordi individuali.

I quadri sono quei lavoratori che, anche se non dirigenti, svolgono funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà di iniziativa, con ampia autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali. Ai lavoratori con la qualifica di quadro spetta generalmente un’indennità di funzione in busta paga che può essere fissa o percentuale (dipende dal CCNL), compensa anche le prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro. Questa indennità va a compensare le funzioni direttive esercitate dal lavoratore quadro.

La distinzione tra impiegati e operai è operata dalla legge. Rispetto al passato, in realtà, la distinzione risulta oggi meno marcata essendo quasi sempre superata dal sistema di inquadramento unico previsto dai contratti collettivi.

I contratti di lavoro possono essere fatti in qualsiasi lingua, purché entrambe le parti siano in grado di capire completamente il contenuto di ogni loro previsione.

Inizio del rapporto di lavoro

Nel momento in cui si istaura ogni tipo di rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve darne notifica al Centro per l’Impiego competente almeno 24 ore prima dell’inizio. Questa comunicazione deve inoltre rispettare l’obbligo di notifica alle istituzioni di previdenza sociale (i.e. INPS e INAIL).

Se previsto dalla legge, il datore di lavoro deve inoltre stipulare polizze assicurative contro rischi e danni sofferti da parti terze causati dai lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni lavorative.

Periodo di prova

I periodi di prova possono essere pattuiti dalle parti nel contratto di lavoro. la durata massima è stabilita dal contratto collettivo. IN ogni caso non può essere superato il limite di 6 mesi.

Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono liberamente terminare il rapporto di lavoro in ogni momento, senza notifica, obbligo o pagamento della relativa indennità equivalente.

Ferie e assenze giustificate

Il giorno del santo patrono (che varia a seconda della tradizione di ogni città) è considerate festività per quella zona. Le festività che ricadono dentro il week end non danno diritto ad assenza sul lavoro nel successivo giorno feriale, ma i lavoratori hanno diritto alla loro normale paga. Le ferie obbligatorie annuali ammontano a 4 settimane.

Il datore di lavoro generalmente decide quando i lavoratori possono prendersi le ferie in base agli interessi dell’azienda e della produzione, tenendo in considerazione (dove possibile) le necessità dei lavoratori. I CCNL normalmente prevedono, oltre al minimo obbligatorio, un ulteriore periodo di ferie retribuite che aumenta con l’anzianità di servizio.

La legge stabilisce che devono essere prese almeno 2 settimane nello stesso anno. Si possono posticipare fino a 2 settimane di ferie, ma devono essere comunque prese entro i 18 mesi seguenti l’anno maturato.

I lavoratori hanno il diritto alla paga in sostituzione delle ferie e dei permessi non goduti al momento della fine dell’impiego.

Giorni di malattia

I lavoratori hanno diritto a 3 giorni di malattia pagati a carico del datore di lavoro. L’indennità di malattia pagata dal Sistema di previdenza sociale è prevista dal quarto al centottantesimo giorno di malattia. Alcuni CCNL richiedono ai datori di lavoro di integrare l’indennità della previdenza sociale e portarla al 100% del salario. Durante i giorni di malattia, il contratto è sospeso e l’anzianità dei lavoratori è tutelata.

I lavoratori non possono essere licenziati prima della fine di un periodo previsto dal relativo contratto collettivo (chiamato periodo di comporto). Dopo quel periodo, il datore di lavoro può rescindere il contratto.

Maternità

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a 5 mesi di maternità, dal penultimo mese prima della data prevista per il parto fino al 3° mese dopo il parto, oppure dal mese prima della data prevista per il parto fino a 4 mesi dopo, oppure 5 mesi subito dopo il parto. L’astensione può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto in casi specifici. La sostituzione pagata è prevista dalla previdenza sociale. Ogni lavoro che può essere considerate pericoloso è proibito durante la gravidanza.

Durante la maternità l’impiego è sospeso e l’anzianità è tutelata.

Patti di non concorrenza

Secondo l’art. 2125 del codice civile, gli accordi di non concorrenza scritti sono permessi purché:

  • sia garantito un adeguato compenso al lavoratore;
  • la durata dell’accordo non ecceda i 3 anni per impiegati/operai/quadri e i 5 per i dirigenti; e
  • sia circoscritto dal punto di vista dell’ambito economico e del territorio.

La legge italiana non prevede criteri specifici per individuare l’adeguato compenso e l’ambito dell’attività o il territorio. Per cui, in caso di controversie questi criteri sono determinati dal giudice con una valutazione caso per caso.

Licenziamento temporaneo

In casi di crisi temporanee, il datore di lavoro può utilizzare il fondo “Cassa Integrazione Guadagni” (CIG) che è una sospensione collettiva dal lavoro per gli impiegati e gli operai, che permette ai dipendenti di continuare a ricevere fino all’80 % del normale stipendio percepito. Tale fondo speciale è tenuto dall’istituto di previdenza sociale.

 

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