Imposta sul reddito delle società

Le società italiane devono pagare un’imposta sul reddito delle società (IRESImposta sul Reddito delle Società) sui ricavi, nonché un’imposta regionale sulle attività produttive (IRAPImposta Regionale sulle Attività Produttive).

L’aliquota IRES è attualmente al 24%. L’aliquota IRAP può variare da regione a regione ed è normalmente intorno al 3,9%.

Una società Italiana deve depositare una comunicazione della sua esistenza all’Agenzia delle Entrate immediatamente dopo la sua costituzione e ed il rilascio del suo numero di partita IVA. Una società Italiana deve depositare all’Agenzia delle Entrate l’imposta sul reddito non più tardi di 12 mesi dopo la sua data di riferimento contabile.

Le società italiane residenti devono pagare l’imposta italiana sul loro reddito internazionale e sui guadagni, soggetta allo sgravio della doppia tassazione.

Se un’imposta sul reddito è dovuta in Italia, questa deve essere pagata 9 mesi dopo la data di riferimento. Se entrambe queste date sono mancanti saranno pagabili sanzioni ed interessi.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è una tassa locale raccolta dalla Regione in cui sono perseguite attività produttive idonee alla tassazione.

Se i contribuenti svolgono le loro attività in stabilimenti e uffici situati sul territorio di diverse regioni, la distribuzione della base imponibile, e, quindi, dell’IRAP è fatta in proporzione al costo dei dipendenti che lavorano nei vari stabilimenti ed uffici regionali.

 

Individui soggetti ad IRAP

L’IRAP è dovuto dai soggetti regolarmente coinvolti in un’attività produttiva di beni o di erogazione di servizi nella regione.

In particolare, i seguenti soggetti sono soggetti a IRAP:

  • Le entità soggette all’IRES: le società e le istituzioni commerciali residenti, le società e le istituzioni non residenti di ogni tipo con o senza personalità giuridica;
  • Le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute e quelle equivalenti a semplici associazioni e le associazioni tra professionisti;
  • I produttori agricoli che ricevono un reddito agricolo (individuali o di gruppo), eccetto per quelli esenti da IVA;
  • Istituzioni pubbliche e private che non svolgono attività commerciale e le pubbliche amministrazioni;
  • I soggetti che ricevono reddito dalla società; e gli individui che ricevono reddito da lavoro dipendente.

L’IRAP non si applica ai fondi comuni di investimento, ai fondi pensione, ai gruppi europei di interesse economico e ai venditori porta a porta.

Per i soggetti non residenti in Italia, l’IRAP si applica unicamente quando le attività sono condotte per almeno tre mesi tramite uno stabilimento permanente.

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