Contabilità e tassazione in Italia

Servizi contabili e fiscali

Contabilità e tassazione sono solitamente considerati i servizi dell’attività d’impresa che richiedono il maggior dispendio di energia. Il nostro team di esperti contabili e specialisti fiscali offre ai nostri clienti la possibilità di liberarsi da questo enorme carico amministrativo.

Requisiti generali

Ogni società avente sede in Italia è obbligata dalla legge a mantenere registrazioni contabili sufficienti a identificare tutte le transazioni finanziarie eseguite dalla stessa. In aggiunta, ogni società avente sede in Italia deve depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese entro 120 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto per legge dall’/dagli amministratore/i della società e approvato dall’assemblea dei soci. Tuttavia, le società che non superano i limiti indicati dall’Art. 2435-bis del codice civile possono depositare un bilancio ‘in forma abbreviata’, limitando, così, il numero di informazioni fornite.

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata se la società non ecceda, per due esercizi consecutivi, almeno 2 delle seguenti soglie:

  • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000,00;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000,00;
  • Almeno 50 dipendenti, in media, durante l’esercizio.

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione degli amministratori (nota integrativa). Quest’ultima consiste in una dichiarazione da parte dell’/degli amministratore/i, che spiega le varie voci del bilancio. Se la società ha un collegio sindacale, il bilancio sarà accompagnato anche dalla relazione redatta dai sindaci.

Requisiti di controllo

Una società a responsabilità limitata che superi i limiti per il deposito dei bilanci in forma abbreviata, o che sia soggetta al dovere di depositare il bilancio consolidato, oppure che sia parte di un gruppo che ecceda i limiti sopra citati, dovrà nominare un organo di controllo.

Una società per azioni, senza considerare la quotazione o meno dei suoi titoli su un mercato regolamentato, dovrà nominare un collegio sindacale composto di almeno 3 membri di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

In aggiunta, le società a cui è richiesto di depositare il bilancio consolidato dovranno nominare un revisore.

La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria per:

  • Le S.p.A.; e
  • Le S.r.l. che superano 2 dei seguenti limiti per 2 esercizi consecutivi (a) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 2 milioni; (b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 2 milioni; o (c) media del numero dei dipendenti durante l’esercizio: 10;
  • le S.r.l. che controllano una società soggetta alla revisione legale dei conti;
  • Tutte le società che devono redigere un bilancio consolidato;
  • Le S.p.A. quotate;
  • Le banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari.

La Revisione legale dei conti dovrà essere svolta in conformità al diritto italiano (Art. 2409-bis del codice civile) e ai principi contabili diffusi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), assimilabili ai principi contabili internazionali diffusi dall’International Federation of Accountants (IFAC).

In aggiunta, prima che siano applicabili, i principi contabili in Italia necessitano di essere approvati dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

In Italia, la funzione di revisione può essere svolta dal Collegio Sindacale che può avere sia la funzione di vigilanza sulla conformità alla legge e all’atto costitutivo, sia la funzione di controllo contabile.

Comunque, le due mansioni possono anche essere divise e assegnate a due diversi organi: la funzione di controllo può essere conferita al Collegio Sindacale e la revisione dei conti (includendo la revisione dei bilanci trimestrali) può essere conferita ad una società di revisione o ad un revisore legale dei conti.

La separazione di queste due mansioni è obbligatoria per le società quotate e per le società che devono redigere il bilancio consolidato.

Deducibilità dei costi

Nella determinazione della base imponibile, una vasta gamma di spese possono essere dedotte dal profitto indicato nei documenti contabili. Alcune di queste spese sono deducibili al 100%, alcune sono parzialmente deducibili e altre non sono deducibili.

Come principio generale, tutte le spese sostenute per svolgere l’attività della società sono idonee ad essere totalmente dedotte dal profitto.

Comunque, se parte di queste spese sono sostenute, contemporaneamente, per motivi riguardanti la società e per motivi personali, la percentuale di deducibilità è inferiore al 100%.

Solo le spese indicate nelle voci di bilancio possono essere dedotte per motivi fiscali.

La seguente lista riporta alcuni esempi di costi deducibili e la misura della loro deducibilità:

  • Ammortamenti: essi sono deducibili conformemente al decreto (Decreto Ministeriale 31.12.1988) che stabilisce la differente percentuale degli ammortamenti annuali deducibili per specifici beni;
  • Costo del lavoro: tutti i costi connessi alla retribuzione, ai contributi previdenziali ed assistenziali pagati dalla società sono deducibili;
  • Altre tasse: oltre all’IRAP (deducibile solo fino al 10% dell’ammontare pagato), altre tasse sono deducibili nell’anno fiscale in cui sono state pagate;
  • Accantonamenti: la maggior parte degli accantonamenti non può essere dedotta per fini fiscali perchè non hanno rilevanza in un’ottica fiscale;
  • Costi telefonici: sono deducibili per l’80% del loro ammontare;
  • Costi connessi alle automobili: se l’automobile è usata esclusivamente per lo svolgimento dell’attività, i costi sono interamente deducibili, diversamente, possono essere dedotti in una percentuale differente (dal 70% all’80% – al 27,5%) in base all’utilizzatore e alle condizioni d’uso;
  • Donazioni: sono interamente deducibili se il loro valore è minore di euro 50,00 ciascuna (al lordo dell’IVA);
  • Spese di rappresentanza: deducibile all’interno dei seguenti limiti: a. 1.3% delle vendite annuali (per vendite annuali al di sotto di 10 milioni di euro; 0.5% delle vendite annuali (per vendite annuali tra i 10 milioni e i 50 milioni di euro); 0.1% delle vendite annuali (per vendite annuali superiori ai 10 milioni di euro);
  • I costi di beni e servizi acquistati da società residenti in paradisi fiscali sono deducibili solo se certe condizioni sono soddisfatte. In ogni caso, il relativo ammontare deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Società straniere controllate (CFC)

Le nuove norme prevedono l’imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da passive income (cioè redditi non generati da una attività operativa, come, ad esempio, redditi di capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione) e qualora il livello di tassazione effettivo (non più nominale) del soggetto estero sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; come ribadito dalla Relazione Illustrativa al Decreto, le due condizioni devono sussistere, ai fini dell’applicazione della disciplina CFC, congiuntamente.

Viene esteso l’ambito applicativo anche alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato e appartenenti a soggetti non residenti. 

Transfer Pricing

In particolare, le norme sul transfer pricing, in linea con le Linee Guida OECD si applicano a:

  • Società estere che controllano un’impresa italiana con cui eseguono transazioni;
  • Imprese italiane che controllano una società estera con cui eseguono transazioni;
  • Società italiane o estere che controllano entrambe le entità (imprese italiane e società estere) con cui sono coinvolte nella transazione.

“Società estera” è definita in pratica ogni tipologia di impresa, legalmente riconosciuta nello stato estero, anche se ha un solo socio.

“Società Italiana” è definita qualunque società di capitale, impresa individuale e stabile organizzazione di un’impresa estera in Italia.

Le transazioni tra società facenti parte di uno stesso gruppo devono essere eseguite conformemente al livello di prezzo negoziato tra entità indipendenti. Questo è il principio raccomandato dalle Linee Guida OECD.

Non ci sono obblighi in termini di documentazione della politica di prezzo utilizzata all’interno di un gruppo societario, comunque, è consigliabile predisporre una documentazione provante il metodo di transfer pricing adottato all’interno del gruppo. È possibile evitare questioni di transfer pricing anche utilizzando uno dei mezzi messi a disposizione dall’autorità fiscale:

Una dichiarazione dei redditi deve includere le seguenti informazioni:

  • Il tipo di controllo (vedi i citati punti a), b) e c) applicabili alla società;
  • L’ammontare delle transazioni riguardanti operazioni soggette alle norme di transfer pricing;
  • Documentazione a disposizione della società che attesta il metodo di transfer pricing adottato all’interno del gruppo societario.

In relazione ai documenti citati, la normativa italiana fa esplicito riferimento alle Linee Guida OECD (ovverosia, la recente edizione approvata dall’OECD Council il 22 luglio 2010), e i requisiti richiesti replicano largamente le raccomandazioni del EU Code of Conduct sulla documentazione prevista per il trasfer princing per le società comunitarie (la “European Union Transfer Pricing Documentation” or “EU TPD”). Questa include i concetti di Master File and Country File, anche con alcuni punti di differenza, attraverso un più dettagliato pacchetto informativo (si veda la tabella, in fondo, per una dettagliata lista della documentazione richiesta).

Norme internazionali

Le imprese che svolgono un’attività internazionale possono implementare un’idonea procedura di conformità alle norme internazionali, essenzialmente avendo riguardo al sistema di prezzi sul trasferimento, partecipazioni, dividendi e diritti, al fine di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate, valido per tre periodi fiscali, fermo restando tutti i cambiamenti in fatto e in diritto all’accordo sottoscritto.

Tassazione su dividendi e partecipazioni

Il reddito delle società e delle associazioni soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) è unicamente tassato quando viene prodotto. La società quindi paga costantemente l’IRES e i soci non hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi ricevuti.

I dividendi ricevuti da società italiane sono soggetti alla tassazione come segue:

  • I dividendi distribuiti da società residenti sono tassati al 5% del loro ammontare;
  • I dividendi ricevuti da società aventi sede in Stati con un sistema fiscale preferenziale sono pienamente tassabili. I dividendi distribuiti da società con sede in uno stato membro dell’Unione Europea e in uno Stato facente parte dell’Area Economica Europea (EEA) che concede un affidabile scambio di informazioni con l’Italia, sono generalmente tassate alla fonte (WHT) ad un’aliquota dell’1,2%.

Interessi

Gli interessi su depositi bancari e sui conti correnti sono soggetti al 26% dell’imposta finale sostitutiva trattenuta alla fonte. Altri interessi su prestiti, depositi e conti correnti sono anche soggetti al 26% sull’anticipo d’imposta. Gli interessi su titoli di Stato e altri strumenti finanziari è anche soggetta al 26% dell’anticipo d’imposta o sull’imposta finale in dipendenza di condizioni variabili.

Gli interessi pagati ai non residenti sono soggetti alle stesse aliquote applicate ai cittadini residenti; la ritenuta d’acconto è applicata sulla base imponibile definitiva. Gli interessi pagati ai non residenti su conti deposito con banche e uffici postali sono esenti.

I pagamenti effettuati alle società europee sono esenti conformemente alla EC Interest and Royalties Directive (Direttiva 2003/49/CE), se certe condizioni siano soddisfatte.

Esenzione fiscale delle plusvalenze

Le plusvalenze sui trasferimenti delle società holding, sotto certe condizioni, sono per il 95% esenti dalla tassazione.

Le minusvalenze non sono deducibili.

Le condizioni legali per l’esenzione sono le seguenti:

  • Ininterrotta Partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello del trasferimento; le partecipazioni acquisite più recentemente saranno considerate trasferite prima (base LIFO);
  •  La classificazione di partecipazioni come investimenti in beni di natura fissa dal primo bilancio d’esercizio chiuso durante il periodo di possesso;
  • Residenza fiscale della sede secondaria in un paese o territorio diverso da quelli con un sistema fiscale preferenziale;
  • Esercizio da parte della sede secondaria di attività commerciali attuali in territori diversi da quelli con una preferenza.

Le condizioni previste nei paragrafi c) e d) devono essere soddisfatte senza interruzione almeno dall’inizio del terzo periodo fiscale antecedente alla data del trasferimento.

Opzione per la trasparenza fiscale

La trasparenza fiscale è un sistema tramite cui la trasparenza della società non è tassata nei confronti della società stessa, ma è attribuita ad ogni azionista, non avendo riguardo alla sua attuale distribuzione, in proporzione alla partecipazione al profitto dello stesso.

Il Sistema è opzionale e l’opzione deve essere esercitata da tutti i soci.

I requisiti per esercitare l’opzione sono i seguenti:

  • I soci devono essere tutti delle società di capitale, società cooperative o compagnie assicurative con sede in Italia;
  • Ogni socio deve detenere una percentuale di diritti di voto in assemblea e diritti patrimoniali da un minimo del 10% ad un massimo del 50%.

Queste condizioni devono essere soddisfatte dal primo giorno del periodo fiscale della sede secondaria in cui l’opzione è esercitata e rimangono in forza fino alla fine del periodo d’opzione.

Il periodo d’opzione dura tre anni.

Sotto certe condizioni, questo sistema può essere applicato anche se uno o più soci non sono residenti.

Nel caso della distribuzione di utili, consistente in utili acquisiti durante i periodi inclusi nel periodo di validità dell’opzione, gli utili non saranno tassati. Questo sistema è anche applicabile alle S.r.l. o alle società cooperative, prevedendo che:

  • Tutti i soci sono persone fisiche, fino ad un massimo di 10 per una s.r.l. o di 20 per società cooperative;
  • La sede secondaria ha un reddito non eccedente Euro 7.500.000,00;
  • la società non ha partecipazioni all’interno dei requisiti per l’esenzione della partecipazione.

Consolidato fiscale nazionale

Il Consolidato fiscale nazionale è un sistema opzionale predisposto per tre anni, a cui le società di un gruppo possono avere accesso. Per esercitare l’opzione la legge prevede che la società controllante abbia una partecipazione diretta o indiretta di un ammontare eccedente il 50% del capitale sociale e dei dividendi nella sede secondaria per un anno. Il sistema consiste nel consolidamento della base imponibile, calcolata separatamente per ciascuna società, che è totalmente algebrica, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione di differenti società.  Per questo motivo, la Società controllante deve:

  • presentare la dichiarazione dei redditi consolidata, calcolando il complessivo reddito globale basato su una somma algebrica di un complessivo reddito netto dichiarato da ogni società partecipante al sistema, senza fare alcun adattamento del consolidato;
  • procedere con il pagamento dell’imposta del gruppo (IRES).

 

Ogni eccessivo interesse pagabile e non deducibile assimilabile ai costi sostenuti da un soggetto che prende parte al bilancio consolidato può essere dedotto dalla base imponibile del gruppo se ed entro i limiti in cui gli altri membri presentano una dichiarazione di ricavi lordi per lo stesso periodo d’imposta che non è pienamente utilizzato per la deduzione. Queste norme possono essere applicate per le eccedenze portate a nuovo, escludendo ogni eccedenza formatasi prima dell’obbligo di redigere il bilancio consolidato che deve essere utilizzata per i soli propositi di ogni società eletta per questo regime.

L’opzione è esercitata inoltrando idonea notifica all’Agenzia delle Entrate.

Le società che appartengono ad un gruppo e godono di una minore aliquota IRES non possono esercitare l’opzione.

Le seguenti condizioni devono anche essere soddisfatte:

  • la sede legale in Italia di tutte le società partecipanti all’”unità fiscale”;
  • tutte le società partecipanti al gruppo devono avere la stessa chiusura dell’esercizio;
  • l’elezione del domicilio di ogni sede secondaria presso la società controllante.

Consolidato fiscale

Il consolidato fiscale è un sistema opzionale con un periodo di 5 anni, basato sul fatto che una società controllante residente in Italia può consolidare il reddito prodotto da tutte le sedi secondarie non residenti proporzionalmente, per cui esiste il requisito del controllo, basato sulla percentuale di partecipazione detenuta nelle sedi secondarie.

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

  • la sede della società controllante in Italia;
  • tutte le società partecipanti al gruppo devono avere la stessa chiusura dell’esercizio, a meno che non sia permesso dalla legislazione estera;
  • ispezione del bilancio delle società controllanti e delle sedi secondarie;
  • l’obbligatorio consolidamento di tutte le sedi secondarie straniere;
  • certificazione da sedi secondarie non residenti del loro consenso alla revisione del bilancio e obbligo di fornire ogni collaborazione richiesta per determinare la base imponibile e per adempiere con le richieste dell’Agenzia delle Entrate.

Un’idonea istanza dovrebbe essere presentata all’Agenzia delle Entrate per verificare i requisiti per il valido esercizio dell’opzione.

Le ritenute alla fonte sono applicate a vari pagamenti. I seguenti sono i più importanti. I contratti fiscali, dove siano più favorevoli al contribuente, prevalgono sulle disposizioni normative.

 

Dividendi

Gli utili distribuiti ai soci o ad altre persone fisiche in relazione all’attività della società sono soggetti alla tassazione del 49.72%.

I proventi da dividendi distribuiti a persone fisiche non connessi alle attività della società sono soggetti a:

  • tassazione ordinaria del 49.72%, se connessi a partecipazioni qualificate (26% di anticipo sull’imposta anche applicata a fonti straniere sui dividendi);
  • 26% di imposta finale sostitutiva trattenuta alla fonte per l’ammontare totale, se connessa a partecipazioni non qualificate.

Le partecipazioni qualificate sono partecipazioni con il diritto di:

  • Più del 2% dei diritti di voto in un’assemblea ordinaria o del 5% di capitale in società quotate;
  • Più del 20% dei diritti di voto in un’assemblea ordinaria o del 25% di capitale in altre società.

I dividendi derivanti da fonte estera di paesi della black list sono soggetti all’aliquota ordinaria del 100% del loro ammontare.

Si applica il 26% dell’anticipo d’imposta.

I dividendi distribuiti ai non residenti (altre società dell’Unione Europea) sono soggetti all’imposta finale del 26%. Aliquote ridotte e ulteriori rimborsi possono applicarsi (conducendo all’applicazione dell’aliquota del 15%), se certe condizioni sono soddisfatte.

I dividendi distribuiti a società dell’Unione Europea sono soggetti ad un’imposta alla fonte del 1,375%.

I pagamenti a qualificate società controllanti dell’Unione Europea sono esenti dalla ritenuta d’acconto conformemente alla Direttiva sulle società controllanti-sede secondaria, in base a specifiche condizioni.

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