Tipologie di società in Italia
Società, sede secondaria o ufficio di rappresentanza?
Le principali opzioni per intraprendere un business in Italia sono:
- Costituire una società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni)
- Aprire una sede secondaria
- Aprire un ufficio di rappresentanza
Sede secondaria: cos’è?
Contrariamente a quanto accade per una società di capitali italiana, una sede secondaria non è un’entità legale separata dalla società madre. Le sedi secondarie non godono, pertanto, di autonomia organizzativa e decisionale. Ai fini fiscali, le sedi secondarie sono considerate stabili organizzazioni e sono, quindi, assoggettate alla tassazione in Italia. Di conseguenza, dovranno conservare i propri libri, presentare ogni anno le dichiarazioni dei redditi e IVA all’Agenzia delle Entrate e dovranno versare il diritto annuale al Registro delle imprese. Scopri di più sulle sedi secondarie.
Ufficio di rappresentanza: cos’è?
Un ufficio di rappresentanza è una sede di una società estera che svolge in Italia, puramente ed esclusivamente, attività promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerche scientifiche o di mercato. L’ufficio di rappresentanza svolge una funzione meramente ausiliaria e preparatoria alla penetrazione dell’azienda estera sul mercato italiano. Un ufficio di rappresentanza può aprire un conto corrente bancario in Italia.
In sintesi, un ufficio di rappresentanza può solo svolgere attività promozionali, ma non commerciali (produzione, vendita o prestazione di servizi), e il responsabile non ha la rappresentanza legale della società estera. Scopri di più sugli uffici di rappresentanza.
Quali sono i principali tipi di società in Italia?
L’Italia offre una vasta gamma di forme giuridiche per la costituzione di società a seconda del modello organizzativo della stessa, dei suoi obiettivi, dell’ammontare del capitale da investire, della responsabilità dei soci e delle implicazioni fiscali e contabili.
Il diritto societario italiano distingue le società di capitali dalle società di persone.
Società di capitali
In Italia le principali società di capitali sono:
- Società a responsabilità limitata (che include anche la società a responsabilità limitata semplificata; S.r.l. o S.r.l.s.);
- Società per azioni (S.p.A.).
Le società di capitali sono generalmente caratterizzate da:
- Responsabilità limitata dei soci, per esempio i soci non rispondono per le obbligazioni sociali;
- Separazione fra proprietà e amministrazione; i soci non sono necessariamente anche amministratori della società, e viceversa;
- Azioni liberamente trasferibili;
- È necessario che la società abbia almeno un socio ed un amministratore.
Società di persone
In Italia le principali società di persone sono:
- Società in nome collettivo o S.n.c., e
- Società in accomandita semplice o S.a.s.
Caratteristiche delle società di persone:
Le società di persone (società in nome collettivo o S.n.c. e società in accomandita semplice o S.a.s.) sono generalmente caratterizzate da:
- Responsabilità personale e solidale dei soci per le obbligazioni sociali;
- A ciascun socio spetta l’amministrazione della società;
- La qualità di socio non può essere trasferita, per atto tra vivi o per mortis causa, senza il consenso autorizzata degli altri soci;
- È necessario che la società abbia almeno due soci;
- Regime di trasparenza fiscale.
Società a responsabilità limitata: tipologie e caratteristiche
Cosa sono le Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)?
Tra i vari tipi di società di capitali, i più comuni sono:
- Società a Responsabilità Limitata (r.l.), e
- Società a Responsabilità Limitata Semplificata (r.l.s.).
S.r.l. e S.r.l.s. sono i più comuni tipi di società di capitali in Italia. Esse concedono la più ampia flessibilità ai soci fondatori.
I soci di una S.r.l. o S.r.l.s. sono titolari di una quota di partecipazione che rappresenta la porzione di capitale sociale sottoscritta. In caso di socio unico, la quota rappresenta l’intero ammontare del capitale sociale.
Quali sono le principali differenze fra Società a responsabilità limitata e Società a responsabilità limitata semplificata?
Le principali differenze Società a responsabilità limitata e Società a responsabilità limitata semplificata sono rappresentate da alcune restrizioni che si applicano alla S.r.l.s., ma non alla S.r.l.:
- I soci di una S.r.l.s. possono essere solo persone fisiche e non persone giuridiche;
- Il capitale sociale di una S.r.l.s. deve essere inferiore a 10.000 €;
- L’atto costitutivo deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato e non sono ammesse modifiche allo stesso (p. es. lo statuto non può essere adattato alle necessità dei soci).
S.r.l. e S.r.l.s.: caratteristiche comuni
Tra le tante caratteristiche comuni che S.r.l. e S.r.l.s. condividono, le principali sono:
- La società deve avere almeno un socio ed un amministratore (soci ed amministratori possono essere la stessa persona che non dovrà necessariamente essere residente in Italia);
- La società deve avere la sede legale in Italia (se non si ha la disponibilità di un ufficio in Italia, è possibile usufruire del nostro servizio di domiciliazione);
- Il socio e l’amministratore della costituenda società devono ottenere un codice fiscale italiano rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- I soci della costituenda società devono stipulare l’atto costitutivo dinanzi al notaio. L’atto costitutivo può anche essere stipulato a distanza se i soci della costituenda società ci conferiscono una procura speciale debitamente autenticata da un notaio straniero e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare o diplomatico italiano).
È previsto un ammontare minimo del capitale sociale iniziale per costituire una S.r.l. o una S.r.l.s.?
Non è più previsto il requisito del capitale sociale minimo iniziale per costituire una S.r.l. o una S.r.l.s. (p. es. il capitale sociale iniziale può ammontare anche ad 1 €).
Ciò nonostante, se il capitale sociale iniziale è inferiore a 10.000 €, si applicano le seguenti restrizioni:
- I conferimenti possono essere apportati solo in danaro e non tramite beni in natura;
- il 20% degli utili di chiusura bilancio deve essere accontonato nella riserva legale fino al raggiungimento dei 10.000 €. La riserva legale è utilizzabile esclusivamente per imputarla a capitale sociale o per la copertura delle perdite.
È possibile costituire una S.r.l. o una S.r.l.s. a distanza?
Per costituire una società di diritto italiano, i soci fondatori devono stipulare l’atto costitutivo (incluso lo Statuto) dinanzi ad un notaio. Tuttavia, la costituzione di una società può essere effettuata a distanza tramite una procura speciale conferita al nostro Studio legale. In questo caso la procura dovrebbe essere autenticata da un notaio straniero e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare o diplomatico italiano se il paese in cui la procura è conferita non è un membro della Convenzione sull’apostille).
I diritti sociali non sono necessariamente attribuiti ai soci in modo proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento e i diritti sociali (p. es. diritto di voto, distribuzione degli utili) sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta. Ad esempio, se il socio detiene il 60% del capitale sociale di una S.r.l. o S.r.l.s., egli: sarà proprietario di una quota pari al 60% dell’intero capitale sociale; avrà diritto al 60% degli utili distribuiti; il suo voto rappresenterà il 60% del quorum richiesto per l’approvazione delle delibere assembleari. Ciò nonostante, i soci possono stabilire – nell’atto costitutivo o, successivamente, nello Statuto – che le partecipazioni dei soci non siano determinate in misura proporzionale al conferimento ed i diritti sociali non siano attribuiti in modo proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Assemblea dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo o dalla legge nella tipica forma collegiale dell’Assemblea dei soci. Ciò nonostante, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni (ad eccezione di alcune specifiche materie) siano adottate attraverso procedure più snelle come, ad esempio, consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
Organo amministrativo
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione delle S.r.l. e S.r.l.s. spetta a uno o più amministratori nominati dai soci.
Di conseguenza, le S.r.l. e S.r.l.s. possono essere amministrate da un amministratore unico o da più amministratori. In quest’ultima ipotesi, la società può adottare una delle seguenti forme di amministrazione:
- Consiglio di Amministrazione;
- Amministrazione disgiunta;
- Amministrazione congiunta.
L’organo amministrativo può anche essere composto da persone giuridiche, salvo che non vi siano restrizioni imposte dalla legge o requisiti richiesti per particolari tipi di società.
L’atto costitutivo può prevedere uno tra i diversi sistemi di amministrazione previsti, in base alle specifiche esigenze che il consiglio di amministrazione dovrà affrontare. In ogni caso, tutte le delibere del consiglio di amministrazione dovranno essere documentate nel libro delle deliberazioni degli amministratori.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico è un organo di controllo interno. È incaricato del controllo sulla gestione sociale per assicurare la conformità alla legge, allo statuto e all’atto costitutivo; deve altresì assicurare la conformità ai principi di corretta amministrazione, in particolare valutando l’efficacia dei sistemi di controllo e di gestione adottati dalla Società.
Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, quindi, controlla:
- Le attività del Consiglio di Amministrazione, partecipando alle riunioni del consiglio;
- Le attività dell’Assemblea dei Soci, partecipando alle riunioni con il potere di impugnare le delibere adottate in modo non conforme alla legge o all’atto costitutivo.
Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è costituito da 3 o 5 membri effettivi e da 2 membri sostitutivi. I sindaci devono soddisfare i requisiti di integrità, professionalità, e indipendenza previsti dalla legge; devono essere professionalmente indipendenti dalla Società, dalle sue società controllate e dalle società controllanti; devono, inoltre, possedere competenza tecnica.
Avendo riguardo alle S.r.l. e alle S.r.l.s., la nomina del Collegio Sindacale e del Sindaco Unico è obbligatoria solo se la Società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla o è controllata da una Società obbligata alla revisione legale dei conti (ossia una S.p.A. quotata o S.p.A);
- per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: (a) totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro; (b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; (c) i dipendenti occupati durante un esercizio sociale sono mediamente più di 10 unità.
Requisito della revisione
La revisione legale dei conti su una S.r.l. tradizionale o su una S.r.l. semplificata è obbligatoria solo se è obbligatorio nominare un Collegio Sindacale o un Sindaco Unico.
Come regola generale, tale revisione è svolta da un Revisore esterno o da una Società di Revisione. Lo statuto può prevedere che la funzione di revisione venga svolta dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.
Società per Azioni (S.p.A.)
Questa forma societaria si adatta maggiormente ad attività svolte su larga scala che richiedono un ammontare ingente di capitale.
Capitale sociale e azioni
Il capitale iniziale di una S.p.A. deve essere di almeno € 50,000.00, ed è suddiviso in “azioni”, che possono essere materialmente conferite agli azionisti o possono essere azioni dematerializzate.
Il capitale sociale può essere versato sia con conferimenti in denaro o, dove espressamente previsto nell’atto costitutivo, sia con conferimenti in natura o versamenti di crediti, il valore dei quali dovrà essere uguale all’ammontare del capitale sottoscritto.
Nel caso di più soci, i sottoscrittori dovranno versare prima della costituzione della società almeno il 25% del capitale sociale. In caso di socio unico, l’intero capitale sociale dovrà essere versato prima della costituzione della società.
Differentemente, qualora i conferimenti siano in natura o mediante trasferimento di crediti, il capitale sociale deve essere versato interamente.
È possibile costituire una S.p.A. a distanza?
Per costituire una società italiana, il/i socio/i fondatore/i dovrà stipulare l’atto costitutivo e lo statuto dinanzi ad un notaio. La procedura di costituzione può essere eseguita a distanza tramite una procura rilasciata al nostro studio legale. In questo caso la procura dovrà essere autenticata e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare o diplomatico italiano se il paese in cui la procura è conferita non è un membro della Convenzione sull’apostille).
Assemblea degli azionisti
L’Assemblea degli azionisti è l’organo societario sovrano, cioè la sede in cui i soci esprimono il volere della società, poi attuato dall’organo amministrativo. I soci adottano delibere collettivamente. Le delibere legittimamente adottate durante l’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, includendo i soci assenti e i soci che hanno votato a sfavore della delibera adottata; tuttavia, in alcuni casi è possibile per alcuni soci esercitare il diritto di recesso dalla società, seguendo le procedure stabilite dalla legge.
Il Sistema di Corporate governance
Le S.p.A. possono optare tra tre diversi sistemi di amministrazione:
- sistema tradizionale;
- sistema monistico, di stampo inglese;
- sistema dualistico, di stampo tedesco.
Sistema tradizionale
Nel Sistema tradizionale italiano, l’amministrazione della Società sarà affidata ad un amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione (“CdA”) nominato dall’Assemblea degli azionisti.
Gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi sociali; essi possono, comunque, essere rieletti, a meno che non sia diversamente previsto dallo statuto. Essi, inoltre, possono essere revocati, in ogni tempo, tramite delibera dell’Assemblea degli azionisti.
Uno o più amministratori possono essere nominati quali Amministratore Delegato, “CEO” dal CdA. Il CdA può anche nominare un Comitato Esecutivo.
Il Collegio Sindacale, invece, è un organo di controllo interno della S.p.A. È sostanzialmente incaricato del controllo sulla gestione della Società per assicurare la conformità alla legge, allo statuto e all’atto costitutivo; la conformità con i principi di corretta amministrazione, in particolare l’efficacia dei sistemi organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla Società, e il suo effettivo svolgimento.
Il Collegio Sindacale, quindi, controlla:
- Le attività del CdA, partecipando alle riunioni del CdA;
- Le attività dell’Assemblea degli azionisti, partecipando alle assemblee con il potere di impugnare le delibere adottate non in conformità alla legge e all’atto costitutivo.
Anche il Collegio Sindacale è nominato dell’Assemblea degli azionisti ed è composto da 3 a 5 membri effettivi e da 2 membri supplenti. I sindaci devono soddisfare i requisiti di integrità, professionalità, competenza, e indipendenza previsti dalla legge; devono essere professionalmente indipendenti dalla società, dalle società controllate e dalle società controllanti; devono possedere competenza tecnica.
Sistema monistico
Una prima alternativa al Sistema tradizionale è il Sistema monistico. Quest’ultimo prevede un Sistema organizzativo sostanzialmente simile a quello tradizionale, eccetto che non è previsto un Collegio Sindacale; invece, è previsto il Comitato per il Controllo sulla Gestione nominato all’interno del CdA.
I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono amministratori che non hanno funzioni di gestione.
Per quanto riguarda le mansioni, il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge funzioni che sono simili a quelle esercitate dal Collegio Sindacale nel sistema Tradizionale (e, conseguentemente, i suoi membri devono soddisfare gli stessi requisiti di integrità, professionalità, e indipendenza prescritti dalla legge con riferimento al Collegio Sindacale):
- funzioni di controllo riguardo l’efficacia dei sistemi organizzativi, amministrativi, di controllo interno e sistemi contabili;
- ulteriori mansioni affidate dal CdA, in particolare quelle riguardanti la relazione con il revisore indipendente.
Sistema dualistico
Nelle società che adottano il sistema dualistico, la funzione di gestione è affidata esclusivamente al Consiglio di Gestione. La funzione di controllo è, invece, esercitata dal Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione è composto da almeno 2 membri, che rimangono in carica per tre esercizi. I membri, diversamente che dal sistema tradizionale, sono nominati (e revocati) dal Consiglio di Sorveglianza e non dall’Assemblea degli azionisti.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 3 membri, nominati e revocati dall’Assemblea degli azionisti, e rimane in carica per tre esercizi. Tale organo:
- controlla e supervisiona la funzione di gestione per assicurare la conformità alla legge, allo statuto e all’atto costitutivo; conformità con i principi di corretta amministrazione e l’efficacia del sistema amministrativo;
- esercita una significativa parte delle funzioni che di solito spettano all’Assemblea degli azionisti (nomina, revoca e remunerazione dei membri del Consiglio di Gestione, approvazione del bilancio).
Revisione legale dei conti
Nelle S.p.A. l’attività di revisione legale dei conti può essere svolta dal Collegio Sindacale solo se:
- tutti i membri sono iscritti nel registro dei Revisori legali;
- la società non è quotata su un mercato regolamentato e non è considerata una “entità di pubblico interesse”, come definita dall’art. 16 del D. Lgs. 39/2010 (attuativo della Direttiva 2006/43/CE) che ha modificato il sistema della revisione;
- la società non deve redigere un bilancio d’esercizio consolidato.
I Revisori dovranno:
- esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio con una speciale relazione;
- eseguire la revisione durante il corso dell’anno.
I Revisori hanno inoltre il diritto di ricevere dagli amministratori documenti e informazioni utili ad eseguire le attività di revisione e possono svolgere ispezioni, investigazioni ed esami degli atti e documenti della società.
I Revisori sono nominati dall’Assemblea degli azionisti.
Società in nome collettivo (S.n.c.)
La denominazione della Società deve contenere il nome di almeno uno dei Soci e l’indicazione che è una società a responsabilità illimitata.
I Soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e non può esservi un accordo contrario. Nella richiesta di rimborso dei debiti della società, i creditori devono innanzitutto aggredire il patrimonio sociale prima di rivalersi su quello dei singoli Soci. La Responsabilità illimitata è soggetta alla legge fallimentare con il contemporaneo fallimento di tutti i Soci. I Soci generalmente hanno poteri separati di amministrazione e rappresentanza. Se concordato, i poteri di gestione possono essere riservati unicamente ad alcuni soci.
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Tale società ha due categorie di soci:
- soci accomandatari, che sono responsabili per l’amministrazione e la gestione della società e che hanno responsabilità illimitata per l’adempimento delle obbligazioni sociali;
- soci accomandanti, che non possono essere amministratori e saranno responsabili per le obbligazioni sociali entro i limiti dell’investimento compiuto nella società, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge.
La denominazione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e un’indicazione che la sua responsabilità è illimitata.
Se il nome di un socio accomandante è incluso nella denominazione sociale, lui o lei avrà una responsabilità illimitata, congiuntamente e disgiuntamente con i soci accomandatari, per i debiti della società.
I soci accomandanti non possono compiere atti di gestione o negoziare o eseguire operazioni in nome della società, a meno che non sia stata conferita loro una speciale procura per specifiche attività della società. Ogni socio accomandante che non rispetta tale divieto avrà una responsabilità illimitata per ogni debito della società e può essere escluso dalla stessa società.
Chi può costituire una società in Italia?
In principio, gli investitori stranieri (società o persone fisiche) possono costituire una società in Italia se è rispettata la condizione di reciprocità (ossia quando un simile diritto sia attribuito ai cittadini italiani nel paese di origine dell’investitore straniero).
La verifica della condizione di reciprocità non è necessaria quando l’investitore straniero:
- è un Cittadino di uno Stato Membro dell’Unione Europea;
- è un Cittadino di uno degli Stati dell’Area Economica Europea (ad esempio l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia);
- è un cittadino di uno Stato che ha stipulato un accordo internazionale con l’Italia (cioè un accordo disciplinante gli investimenti internazionali, trattato di amicizia e di commercio, o altri simili accordi). Va osservato che l’Italia ha tali accordi con molteplici Stati.
- Ha uno status di rifugiato o di apolide.
La verifica della condizione di reciprocità può essere fatta tramite i “Country Reports” emessi dal Ministro degli Affari Esteri.
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