Obblighi in materia di IVA

In Italia, l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è imposta sull’offerta di quasi tutti i tipi di beni e servizi, nonché sull’importazione da territori estranei all’Unione Europea. L’aliquota IVA in Italia è al 22%. In alcuni casi, l’IVA ha un’aliquota ridotta del 4% o del 10% che può applicarsi su prodotti di base, mentre le esportazioni non sono tassate.

Alle società è richiesto di registrarsi per il rilascio di un numero di partita IVA immediatamente dopo la costituzione. Le dichiarazioni IVA necessitano di essere presentate all’Agenzia delle Entrate trimestralmente se la società ha un fatturato minore di Euro 50.000,00, mensilmente se la citata soglia di fatturato è superata.

Conformemente alle direttive e ai regolamenti europei, le società che commerciano o pianificano di commerciare all’interno dell’Unione Europea hanno il dovere di presentare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di registrare il loro numero di partita IVA nel registro VIES come condizione per iniziare il commercio.

L’IVA è applicata sul “valore aggiunto” a beni e servizi nel senso che, tramite un sistema di rimborso di costi e deduzioni, l’imposta è pagabile sull’incremento nel valore di beni e servizi in diverse fasi della produzione e del commercio, fino a che raggiunge il consumatore finale che sopporta il costo totale della tassazione.

Base dell’imposta e aliquote

Ci sono tre condizioni che devono essere soddisfatte da una transazione per essere soggetta ad IVA:

  • Condizione oggettiva: ci deve essere la produzione di beni e l’erogazione di servizi;
  • Condizione soggettiva: le operazioni devono consistere in attività commerciali o nella prestazione d’opera;
  • Condizione territoriale: le operazioni devono essere perseguite all’interno dell’Italia.

Per gli scopi dell’IVA, Italia è considerata quale territorio della Repubblica Italiana, escludendo i Comuni di Livigno, Campione d’Italia e le acque del Lago di Lugano sul territorio italiano.

L’IVA si applica sostanzialmente alle seguenti operazioni:

  • Trasferimento di beni fatto in Italia in qualsiasi tipo di business o nel praticare arti e professioni;
  • Erogazione di servizi in Italia in ogni tipo di business o nello svolgimento di professioni;
  • Acquisto di beni da un altro stato membro dell’Unione Europea in ogni tipo di business o in arti e professioni;
  • Gli acquisti fatti da Stati esteri di alcuni servizi perseguiti in Italia in ogni attività del business o nella pratica di arti e professioni;
  • Importazione di beni da paesi non Europei, fatti da chiunque.

Comunque, l’IVA non si applica a tutte le citate operazioni condotte nel territorio italiano. Alcune operazioni sono, infatti, esenti per la tassazione, mentre altre ricadono al di fuori dello scopo dell’IVA.

Le precedenti sono operazioni che rispettano le tre condizioni ma sono escluse da un’espressa disposizione legislativa, come la vendita di francobolli e di imposte da bollo, costi finanziari, servizi medici, operazioni assicurative, ecc. Le ultime, mentre fisicamente sono svolte in Italia, sono considerate dalla legge come se esse non siano svolte in Italia e quindi non siano soggette ad IVA.

Registrazione per fini IVA

Se un soggetto (persona fisica, associazione, società con capitale sociale o istituzione) intende svolgere un’operazione rilevante a fini IVA svolgendo qualsiasi operazione di business o arte o professione, lui/lei/esso deve fare richieste per il rilascio di un numero di partita IVA italiano prima dell’esecuzione dell’operazione.

L’IVA si applica attraverso il meccanismo di inversione contabile applicato al destinatario di beni e servizi.

Se l’operatore estero ha un permanente stabilimento in Italia, lui/lei/esso dovrebbe fare istanza per un numero di partita IVA italiano e dovrebbe essere conforme a tutte le disposizioni legalmente richieste, come se lui/lei/esso fosse una persona fisica. Se l’operatore estero non ha un permanente stabilimento in Italia, lui/lei/esso dovrebbe richiedere un numero di partita IVA italiano e conformarsi a tutte le disposizioni legalmente richieste, come se lui/lei/esso fosse un soggetto avente la nazionalità italiana. Se l’operatore estero non ha un permanente stabilimento in Italia, lui/lei/esso può anche:

  • Nominare un rappresentante fiscale italiano, cioè un individuo o istituzione residente in Italia, responsabile per l’adempimento delle obbligazioni e per l’esercizio dei diritti previsti dalla regolazione sull’IVA; o
  • Identificare sé stesso direttamente per scopi IVA in Italia, direttamente adempiendo le obbligazioni e esercitando i diritti previsti dalla legislazione italiana, se residente in uno degli Stati dell’Unione Europea o in uno degli Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui l’Italia ha accordi di reciproca cooperazione sulla tassazione indiretta.

La nomina del rappresentante fiscale o la diretta identificazione dovrebbe seguire una speciale procedura e dovrebbe essere comunicata alle altre parti contrattuali prima di fare la prima operazione rilevante a fini IVA. Nel caso in cui beni o servizi siano offerti direttamente dall’estero, la transazione dovrebbe essere tassabile in Italia attraverso il meccanismo di inversione dal destinatario (acquirente) se esso è un soggetto tassabile in Italia a fini IVA (cosiddette transazioni B2B).

Comunque, nonostante il soggetto non residente è stato identificato per fini IVA, l’operatore Italiano si dovrà conformare a tutte le obbligazioni attraverso il citato meccanismo di inversione.

Questo schema è applicabile anche se un operatore estero ha un permanente stabilimento in Italia, quando i beni o i servizi siano stati forniti da un’entità non residente.

Dove i beni o i servizi siano forniti direttamente dall’estero al consumatore finale (cosiddette transazioni B2C) sarà necessario richiedere un’identificazione IVA tramite il loro numero IVA italiano (rappresentante IVA, stabilimento permanente, identificazione diretta).

La posizione IVA di un soggetto rimane valida fino al termine di tutte le attività.

 

Adempimenti fiscali dei contribuenti

La normativa italiana stabilisce norme molto dettagliate sulla:

  • procedura e tempistica per l’emissione delle fatture;
  • contenuto delle fatture;
  • procedura per la registrazione delle fatture emesse e ricevute;
  • procedura per l’emissione di note di credito e di debito;
  • calcolo dell’IVA pagabile;
  • periodi per la liquidazione e i pagamenti dell’IVA;
  • procedura per il completamento e la presentazione di dichiarazioni IVA;
  • procedura per il completamento e la presentazione di comunicazioni IVA di transazioni con entità commerciali situate in paesi con un sistema fiscale privilegiato (Paradiso fiscale o paese inserito nella black list).

 

Altri regimi IVA

Le speciali norme sui depositi doganali e sui depositi IVA stabiliscono le condizioni per creare e usare:

  • “depositi doganali” dove i prodotti siano tenuti senza pagamento di dazi doganali e IVA fino a che essi non vengano rimossi dal deposito;
  • “Depositi IVA” dove i prodotti sono tenuti senza pagamento dell’IVA.

Sistemi speciali di IVA

Ci sono diversi speciali sistemi IVA che si applicano a coloro che operano in particolari settori (cioè agricoltura, editoria, viaggio, turismo, ecc.).

IVA di gruppo

I gruppi di società nazionali possono fare pagamenti dell’IVA di gruppo, di compensare i debiti e i crediti IVA di diverse società. In certe circostanze una società controllante dell’Unione Europea è anche idonea per la suddetta procedura con riferimento alle sue sedi secondarie italiane.

 

Rappresentante IVA

Le società non residenti che svolgono attività direttamente in Italia, senza uno stabilimento permanente all’interno del territorio italiano (filiale o sede secondaria) possono nominare un rappresentante IVA italiano.

Il rappresentante IVA italiano (può essere un individuo o una società residente in Italia):

  • È incaricato dei pagamenti a fini IVA in Italia;
  • Emette le fatture ai clienti conformemente ai requisiti italiani;
  • È incaricato di conformità IVA;
  • È incaricato di deduzioni a fini IVA;
  • È incaricato di rimborsi in materia di IVA;
  • È congiuntamente responsabile con la società rappresentata per le obbligazioni IVA in Italia.

 

Procedura di nomina di un rappresentante IVA in Italia

  • Depositare presso l’Agenzia delle Entrate una specifica richiesta;
  • Le forme della richiesta devono essere sottoscritte dal soggetto o dal legale rappresentante della società estera e devono identificare il luogo dove la società estera è domiciliata per la tenuta dei libri contabili;
  • Successivamente al deposito della richiesta, l’Agenzia delle Entrate Italiane concede un numero identificativo IVA al rappresentante IVA;
  • Il rappresentante IVA compilerà i libri contabili (cioè il libro degli acquisti e il libro delle vendite);
  • Solo dopo che tutti i suddetti adempimenti siano stati soddisfatti, la società estera può iniziare le rilevanti transazioni a fini IVA.

 

Documenti richiesti

Il rappresentante IVA in Italia di una società estera deve essere nominato tramite una speciale procura, da essere preparata in tre copie, sulla base delle quali il procuratore italiano ha il potere di rappresentare la società estera davanti le Autorità Italiane a fini IVA.

Questa procura dovrebbe essere rilasciata dalla società estera su carta intestata firmata dal suo legale rappresentante e autenticata dal Notaio dello Stato estero e apostillata o legalizzata all’Ambasciata Italiana Locale.

Per evitare conseguenze negative per la responsabilità solidale del rappresentante IVA, alla società estera è richiesto di conferire a quest’ultimo una speciale garanzia.

 

I moduli sottoscritti richiesti dall’Agenzia delle Entrate sono menzionati al di sopra.

 

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