Programma di Res Non-Dom italiana
Il Governo italiano ha di recente attuato un pacchetto fiscale e una procedura accelerata per i Visti per attrarre persone con ampie disponibilità patrimoniali, che vogliono trasferirsi in Italia.
Questo pacchetto include la flat tax di 100.000 € su tutto il reddito prodotto all’estero per gli individui che diventano residenti italiani dopo un periodo di almeno 9 anni di residenza al di fuori dell’Italia. La flat tax è versata annualmente per un massimo di 15 anni. Il pacchetto fiscale è accompagnato da una procedura per visto accelerata per gli investitori e i loro parenti. Secondo il regime di Res Non-Dom, i contribuenti aventi i requisiti possono scegliere il paese o paesi il cui reddito tassare con la flat tax sostitutiva (il cosiddetto principio del “cherry picking”). Ogni fonte di reddito prodotta in paesi che non vengono scelti, ove esistente, è esclusa dal regime di Res Non-Dom (allo stesso modo il reddito da fonte italiana) e, di conseguenza, è soggetto alla tassazione italiana ordinaria e beneficerà di un credito fiscale sulle imposte pagate all’estero (a condizioni limitate) e di una protezione derivante dal relativo trattato bilaterale in materia fiscale (ove esistente).
La flat tax annuale di € 100.000
Di norma, i residenti fiscali italiani sono soggetti ad un’imposta sul reddito che si applica al loro reddito mondiale, ad un’imposta dello 0,2 % sul valore di alcuni patrimoni finanziari, ovunque essi siano situati, e ad un’imposta del 0,76% sul valore dei loro immobili situati in Italia e all’estero.
Questo nuovo pacchetto permette ad alcuni contribuenti residenti di optare per il pagamento di una flat tax annuale di € 100.000 al posto di:
- l’imposta sulle voci di reddito di fonte non italiana (per la legge italiana il reddito include le plusvalenze);
- L’imposta dello 0,2 % sul valore dei patrimoni fiscali stranieri;
- L’’imposta dello 0,76% sul valore del bene immobile straniero.
Poiché la tassazione italiana sul reddito fiscale è normalmente applicata ad un tasso del 26%, un’imposta sostitutiva di €100.000 corrisponde approssimativamente ad una tassazione ordinaria di € 385.000 di reddito fiscale (senza considerare che la tassa è sostitutiva anche delle imposte sul patrimonio fiscale straniero e su quello immobiliare).
Ipotizzando un guadagno sull’investimento del 2%, il peso dell’imposta sostitutiva annuale di € 100.000 è equivalente a quello associato alla tassazione ordinaria per una somma di patrimoni fiscali stranieri di approssimativamente € 13,9 milioni (13.889.000 x 2% x 26% + 13.889.000 x 0,2% = 100.000).
Il reddito derivante da fonti estere può essere trasferito in Italia senza alcuna tassazione aggiuntiva.
Esenzione dall’imposta sulla donazione e sull’eredità
Le imposte italiane si applicato a tassi che variano tra il 4% e l’8% su ogni patrimonio, ovunque questo sia situato, ceduto da persone residenti in Italia come una donazione oppure per successione. La prospettiva è che questi tassi possano aumentare drasticamente in un futuro prossimo.
La scelta del regime di imposta sostitutiva permette una totale esenzione dalle imposte sulle donazioni o sull’eredità su tutti i patrimoni esteri detenuti da persone che hanno scelto il regime speciale (durante gli anni in cui questo regime è applicabile).
Esenzione da ogni requisito di dichiarazione
I contribuenti che risiedono in Italia sono soggetti all’obbligo di dichiarare ogni patrimonio (sia finanziario che non) che possiedono all’estero. Questo provoca una significativa perdita di riservatezza, che può essere evitata trasferendo tutti i patrimoni esteri ad intermediari finanziari che si trovano in Italia. La motivazione è che questi intermediari finanziari sono loro stessi soggetti a obblighi di dichiarazione e/o obbligo di deduzione delle imposte alla fonte sul reddito e sul patrimonio dei loro clienti.
La scelta del regime di imposta sostitutiva è esente da tutti questi obblighi di dichiarazione anche se i patrimoni in questione sono tenuti all’estero senza il coinvolgimento di nessun intermediario finanziario italiano.
Come dato di fatto, ai contribuenti che scelgono il regime di imposta sostitutiva viene garantita piena riservatezza nei confronti delle autorità Italiane in relazione al loro patrimonio straniero. In un certo senso, le informazioni possono automaticamente arrivare al fisco italiano attraverso il Common Reporting Standard (CRS), ma i contribuenti possono tenere i loro patrimoni finanziari in paesi che hanno giurisdizioni che non adottano questo standard (tra questi, gli Stati Uniti d’America).
L’imposta sostitutiva per ogni membro della famiglia
La scelta per la flat tax è personale e non copre di per sé imposte dovute in altro modo da altri membri della famiglia. Tuttavia, lo stesso regime può essere esteso ad alcuni o tutti i membri della famiglia e in questo caso la somma dell’imposta è ridotta a € 25.000 per ogni persona in più.
A questo scopo, la definizione di membro della famiglia è molto ampia e non si limita alla moglie o ai figli.
Trattato bilaterali in materia fiscale
I contribuenti che optano per il regime di imposta sostitutiva possono applicare il regime di imposta ordinaria alle voci di reddito che derivano da uno o più Stati specifici.
Questo può permettere ai contribuenti di beneficiare delle previsioni del trattato con riferimento alle relative voci di conto. La stessa scelta del regime ordinario non è prevista in riferimento alle imposte sul patrimonio e le imposte sulle donazioni o eredità.
La durata di 15 anni
Il regime di imposta sostitutiva si applica solo su una base opzionale per una durata massima di 15 anni. È revocabile in ogni momento dal contribuente.
La legge non stabilisce che futuri cambiamenti nella legislazione non avranno effetti su quei contribuenti che hanno già scelto questo regime speciale.
Le persone idonee al regime di imposta sostitutiva
La scelta del regime di imposta sostitutiva è permesso ad ogni persona residente in Italia che non sia stata residente in Italia per almeno 9 anni durante gli ultimi 10 anni solari. Le persone idonee possono essere sia cittadini italiani che non.
Ruling
La prima richiesta di assoggettamento al regime speciale richiede il completamento di una richiesta di ruling al fisco italiano. Questa richiesta ha lo scopo di evitare che le persone, che sono state effettivamente fiscalmente residenti in Italia per più di un anno negli ultimi dieci, possano beneficiare di questo regime di tassazione speciale.
Le informazioni che devono essere incluse nella richiesta di pronuncia saranno scambiate tra le Autorità fiscali delle giurisdizioni dove il richiedente è stato residente negli ultimi anni.
La richiesta di ruling non deve includere nessuna descrizione della ricchezza del richiedente, a meno che questa non sia rilevante per accertare se sia stato residente fiscale in Italia in un dato periodo.
Eccezione alla norma
Il regime di imposta sostitutiva non copre le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate dai contribuenti nei primi 5 anni. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto o il 25% del capitale di una società. Le soglie sono ridotte al 2% e al 5% per le società quotate.
I dividendi derivanti da queste partecipazioni ricadono, invece, nello scopo del regime dell’imposta sostitutiva.
Reddito da fonte estera: carried interest
Il regime di imposta sostitutiva è applicabile in riferimento alle voci di reddito derivanti da fonti estere e ai patrimoni situati all’estero. Il reddito da partecipazioni in società non residenti in Italia è considerato come un reddito da fonte non italiana. Allo stesso modo, il reddito da fonte estera include ogni reddito derivante da fondi e veicoli di investimento stabiliti al di fuori dell’Italia. La norma si applica anche se la società di gestione in questione è residente in Italia (almeno quando i fondi si trovano nel territorio europeo).
Per quel che riguarda il carried interest, la qualificazione del reddito rilevante dipende dal modo in cui è strutturato. In linea di principio, il carried interest contenuto negli strumenti finanziari ha la stessa qualifica di un reddito ordinario derivante da questi strumenti. Questo è particolarmente attraente per i manager di fondi che possiedono strumenti finanziari in veicoli stranieri e ricevono tale commissione attraverso questi strumenti.
Non esiti a contattarci per avere maggiori informazioni sul Programma italiano Res Non-Dom.