Società di persone

COS’è UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.a.s.)?

La società in accomandita semplice (S.a.s.) appartiene alla categoria delle società di persone e può essere costituita da due o più persone naturali e/o giuridiche per dare vita a un’attività commerciale.

La società in accomandita semplice (S.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

  • i soci accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società e rispondono solidalmente e illimitatamente per l’adempimento delle obbligazioni sociali. La modifica di questi soci comporta la modifica dell’atto costitutivo;
  • i soci accomandanti, ai quali non spetta l’amministrazione e rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salve alcune eccezioni disciplinate dalla legge. La modifica di questi soci non comporta la modifica dell’atto costitutivo.

La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione del tipo sociale. Se il socio accomandante acconsente che il suo nome sia incluso nella ragione sociale, risponde anch’esso illimitatamente e solidalmente nei confronti di terzi per le obbligazioni sociali.

Amministrazione e rappresentanza

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Indipendentemente dalla qualifica attribuita nell’atto costitutivo, un socio è accomandatario se, in base ad accordi espressi tra tutti i soci, egli deve ingerirsi nell’amministrazione e nella gestione della società e assumere responsabilità illimitata e solidale verso i terzi.

I soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. Hanno poi diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza, hanno diritto di consultare i libri sociali e gli altri documenti della società.

Quali sono i vantaggi della Società in accomandita semplice (S.a.s.)?

    • Non è previsto alcun capitale minimo;
    • Non è obbligatorio il deposito del bilancio;
    • Il contenimento dei costi di gestione;
    • I soci possono chiedere la liquidazione dei loro redditi anche in corso d’anno, senza dover attendere l’approvazione di un bilancio.

Quali sono gli svantaggi della S.a.s.?

    • Se durante la vita della società restano solo gli accomandatari o gli accomandanti, lo scioglimento della società avviene dopo sei mesi se la categoria venuta meno non è ricostituita;
    • In caso di fallimento o liquidazione può essere aggredito il patrimonio dei soci accomandatari che ne rispondono con i loro patrimoni illimitatamente;
    • Tutti i soci accomandatari hanno l’obbligo d’inquadramento INPS se l’attività svolta è di tipo commerciale od artigianale. Non è invece obbligatorio per i soci accomandanti;
    • la quota di utili di competenza del socio sconta imposte proporzionali.

Tassazione delle S.a.s.

La S.a.S. sull’utile realizzato paga soltanto l’IRAP (3,9%), mentre ai fini IRPEF il reddito realizzato è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Reddito imponibile

Aliquota

Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito.

Nulla è dovuto per i redditi fino ad 8.174,00 Euro

da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro

da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro

da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

 

Come aprire ed avviare una S.a.s?

Per costituire una S.a.s., occorre un atto pubblico o una scrittura privata che deve essere autenticata dal notaio, cui spetta l’obbligo di assicurare la legalità delle clausole e dei patti contenuti all’interno dell’atto.

Nell’atto costitutivo dovranno essere indicati alcuni specifici dati, quali:

    • nome, cognome di tutti i soci, accomandatari e accomandanti;
    • le prestazioni che ciascuno dei soci si impegna a fare e i conferimenti di ciascun socio;
    • la ragione sociale che dovrà contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una S.a.s. Se il socio accomandante acconsente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde anch’esso illimitatamente e solidalmente nei confronti di terzi per le obbligazioni sociali;
    • i nomi dei soci con incarico di rappresentanza e di amministrazione;
    • le modalità di suddivisione degli utili;
    • l’oggetto sociale;
    • la sede principale (ed eventuali sedi secondarie).

Dopo aver ottenuto l’attribuzione della partita IVA, la S.a.s. dovrà necessariamente essere iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni.

Contattaci per aprire e avviare una società in accomandita semplice.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)

La società in nome collettivo (S.n.c.) è una società di persone caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali di tutti i soci. L’eventuale patto contrario non produce effetto nei confronti dei terzi. La S.n.c. può essere utilizzata sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale.

La S.n.c. può essere costituita da persone fisiche, italiane e/o straniere, da società (di persone e di capitale), e da enti giuridici non societari ed occorre un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, di fronte ad un notaio che redige l’atto costitutivo e lo statuto societario.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi è solidale, illimitata e sussidiaria, e pertanto il creditore sociale dovrà preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza, potrà agire sui beni personali del socio.

La tutela dell’integrità del capitale sociale nella s.n.c. è attuata attraverso (i) il divieto di distribuzione di utili fittizi (non corrispondenti ad una plusvalenza attiva del patrimonio); (ii) la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite (in caso di perdite non si distribuiscono gli utili finché il capitale non è corrispondentemente reintegrato o ridotto); (iii) l’obbligo per gli amministratori della tenuta di scritture contabili a prescindere dalla natura commerciale o agricola dell’impresa; (iv) l’obbligo di redigere annualmente l’inventario (ex art. 2302 cc); (v) il divieto posto a carico degli amministratori, di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale.

Quali sono i vantaggi della Società a nome collettivo (S.n.c)?

    • La società in nome collettivo, costituisce il modello più semplice di società commerciale e la sua attività può avere anche natura non commerciale;
    • Per le S.n.c, così come per le società semplici, vige il principio per cui << il contratto non è soggetto a forme speciali>>, di conseguenza, le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto sociale nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
    • Non viene richiesto un capitale sociale minimo e le spese di gestione sono ridotte in quanto il regime contabile è quello semplificato che richiede meno adempimenti contabili.

Quali sono gli svantaggi della società a nome collettivo (S.n.c)?

    • La S.n.c., non avendo personalità giuridica, non fornisce ai soci, nessun tipo di protezione patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società;
    • la responsabilità illimitata e solidale dei soci;
    • il reddito dichiarato dalla società viene imputato per trasparenza ai soci come reddito di impresa indipendentemente dall’attività esercitata;
    • salvo diversa disposizione statutaria, ogni socio è amministratore e può impegnare la società e gli altri soci in obbligazioni e contratti in nome e per conto della Snc;
    • la Snc è soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento di tutti i soci.

Come si costituisce una ocietà a nome collettivo (S.n.c)?

La S.n.c. può essere costituita da persone fisiche, italiane e/o straniere, da società (di persone e di capitale), e da enti giuridici non societari ed occorre un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, di fronte ad un notaio che redige l’atto costitutivo e lo statuto societario.

L’atto costitutivo dovrà contenere:

    • le generalità dei soci;
    • la regione sociale con l’indicazione del rapporto sociale;
    • I soci che ne hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
    • la sede della società ed eventuali sedi secondarie;
    • I conferimenti di ciascun socio e il valore ad essi attribuito;
    • i criteri di ripartizione di utili e perdite;
    • la durata della società;
    • l’oggetto sociale.

Dopo aver redatto atto costitutivo e statuto, e dopo aver ottenuto l’attribuzione della partita IVA, la S.n.c. dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni.

Tassazione delle S.n.c.

La S.n.c. è soggetta al pagamento dell’imposta Regionale IRAP (3,9%) e all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per la determinazione dello scaglione IRPEF, il reddito realizzato dalla società, viene imputato ai soci per trasparenza in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Nella S.n.c. ogni socio è lavoratore ed amministratore e percepisce utili in base alla quota di capitale sottoscritto e ha l’obbligo d’inquadramento INPS se l’attività svolta è di tipo commerciale od artigianale.

Reddito imponibile

Aliquota

Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito.

Nulla è dovuto per i redditi fino ad 8.174,00 Euro (no tax area).

da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro

da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro

da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

 

Contattaci per stabilire una società a nome collettivo.

Società semplice (S.S.)

La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone. La S.s. non può avere come oggetto un’attività commerciale anche se deve svolgere attività economica. La S.s. viene solitamente utilizzata pere l’esercizio dell’attività agricola, di revisione legale, di gestione di immobili.

Per la costituzione di una S.s., è necessario la presenza di almeno due soci. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, salvo l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. La libertà di forma incontra un limite quando <<forme speciali>> sono richiesti dalla natura dei beni conferiti, così la forma scritta è necessaria quando il conferimento ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari.

Non è invece prevista l’esistenza di un capitale minimo.

Caratteristiche della società semplice

La società semplice non ha personalità giuridica e ha un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità personale illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società) e solidale (ciascun creditore della società può rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci e pretendere anche da lui solo l’adempimento dell’intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, salvo alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

A differenza delle società di capitali, nelle società semplici manca l’assemblea. Dunque, le deliberazioni dei soci (modifica del contratto sociale, nomina/revoca dell’amministratore etc.), sono solo la somma delle loro volontà individualmente considerate e manifestate liberamente. E’ possibile introdurre con apposita clausola del contratto sociale il metodo assembleare per tutte o per solo alcune deliberazioni.

Nelle società di persone il conferimento è essenziale per acquisire la qualità di socio. Tuttavia, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, non sussiste alcuna limitazione circa l’autonomia negoziale per il conferimento dei beni. Può essere conferita ogni entità, bene o servizio, passibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Nelle S.s., l’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio. L’amministrazione è esercitata disgiuntamente salvo diversa disposizione del contratto sociale.

La società semplice non è soggetta al fallimento.

Quali sono i vantaggi di aprire una S.s.?

La struttura di una S.s. è molto snella e flessibile rispetto ad altre tipologie societarie: non occorre chiedere il numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, l’atto costitutivo e lo statuto non sono soggetti a specifiche formalità e non viene richiesto un capitale minimo.

La S.s. non è soggetta al fallimento, non è prevista l’assemblea dei soci e non ha alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio.

Come si apre una società semplice?

La S.s. si costituisce con la stipula del contratto sociale (o atto costitutivo). La legge non prevede formalità particolari per la stesura dell’atto costitutivo, salvo le formalità previste per il conferimento di determinati beni.

Nel contratto sociale si deve indicare:

  • generalità dei soci;
  • ragione sociale e sede della società semplice;
  • oggetto sociale;
  • il conferimento di ciascun socio e il relativo valore;
  • i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
  • durata della società;
  • le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio.

La società semplice deve essere iscritta presso il registro delle imprese competente entro 30 giorni dall’inizio dalla conclusione del contratto sociale o dall’inizio dell’attività di impresa. Tale iscrizione è priva di effetti giuridici ma ha la sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8 co. 4 L. 580/93 e art. 2 co. 1 del D.P.R. 558/99).

Tassazione delle società semplici

Il reddito delle S.s. viene ripartito tra i soci proporzionalmente alle rispettive quote societarie che pertanto dovranno pagare l’IRPEF con aliquote che vanno crescendo da un minimo del 23% ad un massimo del 43%.

Per quanto concerne l’IRAP, le società semplici sono obbligate a pagarla solo in caso di svolgimento di attività professionali artistiche o agricole.

Reddito imponibile

Aliquota

Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito.

Nulla è dovuto per i redditi fino ad 8.174,00 Euro (no tax area).

da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro

da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro

da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

 

Contattaci per aprire una società semplice.

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