Altre tipologie di visti al di fuori del meccanismo delle quote di ingresso annuali istituito dal Governo

Visti per lavoro al di fuori del meccanismo delle quote di ingresso annuali istituito dal Governo

Altre tipologie di Visto per lavoro che ricadono al di fuori di questo meccanismo delle quote previste annualmente includono:

  • lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
  • personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
  • ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  • artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  • stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  • giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
  • persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
  •  infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Visti per non lavoratori al di fuori del maccanismo delle quote di ingresso annuali, istituito dal Governo

Visti per ricongiungimento familiare

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, dopo aver ottenuto il Nulla Osta al ricongiungimento (richiesto alla Questura competente per territorio), è rilasciato in favore dei seguenti soggetti:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  •  figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
  • figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitore di età superiore a 65 anni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute . Non è consentito il ricongiungimento con il coniuge o i genitori quando questi siano coniugati con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

Documenti richiesti

Per l’ottenimento del Nulla Osta al ricongiungimento, sarà necessaria la seguente documentazione:

  • Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;
  •  Reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. L’importo dell’assegno sociale per il 2014 è di € 5.819,00. E’ possibile integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi;
  • Disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Coesione familiare

La coesione familiare con un cittadino straniero può essere richiesta quando il parente si trova in Italia. Sono previsti i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio del ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione. I documenti necessari devono essere tradotti e legalizzati presso la rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese di residenza.

Visto e permesso di soggiorno per studio, tirocinio e apprendistato

Questa tipologia di visto è concessa all’interno delle quote stabilite ogni tre anni con decreto flussi e può essere richiesta nei seguenti casi:

Corso universitario

Requisiti:

  • Dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio: prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità
  • dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 in base alla durata del soggiorno (per un anno circa € 11.000,00). Tale attestazione può essere prodotta anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
  • Iscrizione (secondo la tempistica stabilita dalle norme MIUR) a uno o più corsi singoli o “stage” universitari presso Università italiane statali o private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, che verrà timbrata e firmata dall’addetto consolare;
  • Assicurazione sanitaria, se lo straniero non ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese.

Corsi di tirocinio professionale

Requisiti:

  • Documentazione di iscrizione del corso di formazione professionale che si intende frequentare (con indicazione di durata, programma, certificazione acquisita ecc.). Il corso dovrà essere organizzato da enti di formazione che abbiano ottenuto l’accreditamento a gestire corsi di formazione professionale (ex art. 142, comma 1, lettera d, DL 112/1998; D.M. Ministero del Lavoro n. 166 del 25/05/2001). Il corso non potrà avere durata superiore a 24 mesi e dovrà essere finalizzato al riconoscimento di una qualifica o certificazione delle competenze acquisite;
  • Documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
  • Dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 in base alla durata del soggiorno (per un anno circa € 11.000,00).Tale attestazione può essere prodotta anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
  • Dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno
  • Copertura sanitaria/assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, senza limitazioni o eccezioni.

Apprendistato

Requisiti:

  • Dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 in base alla durata del soggiorno (per un anno circa € 11.000,00).Tale attestazione può essere prodotta anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
  • Dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno;
  • Copertura sanitaria/assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, senza limitazioni o eccezioni;
  • Registrazione all’apprendistato. L’apprendistato è attuato secondo accordi speciali tra i promotori e i datori di lavoro ospitanti;

Cure mediche

Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso Istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

  • Biglietto di andata e ritorno o prova di disponibilità di mezzi di trasporto personali;
  • Documentazione medico-sanitaria comprendente certificazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità e dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo presumibile
  • Attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, specifica delibera regionale o ancora specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell’ambito di programmi umanitari
  • Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore;
  • Per eventuali accompagnatori dell’infermo, assicurazione sanitaria, avente una copertura minima di € 30.000, che copra le spese necessarie per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.

Motivi religiosi

Il visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno anche di lunga durata (superiore a 90 giorni) ai religiosi stranieri che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale (o condizione equivalente), religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti sono;

  • Effettiva condizione di “religioso”
  • Documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia. Nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza o polizza fidejussoria non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno.

Nel caso di visto per motivi religiosi di lunga durata, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovrà essere richiesto rilascio del corrispondente permesso di soggiorno elettronico, presentandosi personalmente presso i competenti uffici postali con un documento d’identità ed il kit-postale debitamente compilato.

Non esiti a contattarci per avere maggiori informazioni sulle altre tipologie di visti al di fuori del meccanismo delle quote di ingresso annuali, stabilite dal Governo.

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