L’impiego dei lavoratori stranieri (Libera circolazione delle persone)

Cittadini europei e del SEE

Secondo il principio della libertà di movimento di persone, beni, capitali e servizi, i cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo possono lavorare in Italia senza alcuna autorizzazione delle autorità Italiane.

Se un Cittadino UE sceglie di lavorare in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi, dovrà fare richiesta per la cosiddetta “Carta di Soggiorno”, che è generalmente rilasciata dalla Questura competente su semplice richiesta. Questo permesso è rinnovabile.

I cittadini svizzeri hanno gli stessi diritti di ingresso, residenza e accesso al lavoro applicabili ai cittadini UE.

Cittadini non EU e SEE/ Il sistema delle “Quote”

L’ammissione dei lavoratori non europei è soggetta al meccanismo di selezione quantitativa che si basa sulle quote per i nuovi ingressi su una base annua. Queste hanno lo scopo di regolare l’ammissione dei cittadini stranieri e il loro accesso al mercato del lavoro italiano, combinando una selezione puramente quantitativa con qualche elemento di selezione qualitativa.

La determinazione delle quote annue dei nuovi flussi è stabilita dal Governo, che regola le quote attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio (conosciuto come “Decreto Flussi”). Il decreto Flussi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore qualche giorno dopo la fase di attuazione.

L’intero processo di implementazione del Sistema delle quote è sostanzialmente suddiviso in tre fasi:

  • Richiesta di autorizzazione presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico Immigrazione;
  • Richiesta di Visto da parte dei potenziali migranti nel loro paese di origine;
  • Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per scopi di lavoro.

Richiesta di Nulla Osta

  • I datori di lavoro devono richiedere l’autorizzazione per assumere un lavoratore straniero allo Sportello Unico Immigrazione;
  • Nella richiesta, il datore di lavoro deve presentare il cosiddetto Contratto di soggiorno nel quale si impegna a garantire un adeguato alloggio per il lavoratore richiedente e a rimborsare i costi di viaggio per il suo rimpatrio in caso di espulsione prima della scadenza del contratto;
  • Il contratto di soggiorno deve indicare le principali condizioni del contratto di lavoro che, a sua volta, deve essere predisposto rispettando il CCNL dello specifico settore/occupazione nel quale il lavoratore richiedente sarà impiegato;
  •  Una volta che la Direzione Territoriale del Lavoro e la Questura hanno svolto tutti i controlli, il Nulla Osta può essere inviato al datore di lavoro richiedente.

 

L’intera procedura può durare fino a 40 giorni dal giorno della richiesta.

Rilascio del Visto

Una volta che il datore d lavoro ha ricevuto il Nulla Osta, questo lo inoltra al singolo lavoratore straniero da assumere, che deve presentarsi di persona alla rappresentanza diplomatica Italiana del suo paese di origine e richiedere il visto per motivi di lavoro. Il Nulla Osta avrà una validità di 6 mesi e durante questo periodo il visto può essere rilasciato.

 

 Rilascio del Permesso di Soggiorno

Entro 8 giorni dal suo arrivo, il lavoratore straniero deve firmare il contratto di soggiorno presentato dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione e allo stesso tempo richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato dalla Questura. Questo ha la stessa durata del contratto di lavoro, comunque non oltre 2 anni, ed è rinnovabile.

 

Esenzioni- Ammissioni extra quote

L’ingresso di alcune categorie di lavoratori è esplicitamente esente dai limiti quantitativi previsti dal Sistema delle quote. In particolare, specifici profili professionali possono essere ammessi senza alcun limite quantitativo che regoli il loro flusso (ad esempio: manager o membri del personale altamente qualificati di multinazionali o società straniere, assistenti o docenti universitari, traduttori e interpreti, infermieri professionisti, etc.). Nonostante la mancanza di espliciti limiti quantitativi, l’ammissione dei lavoratori in queste categorie è ancora soggetta ad autorizzazione (“nulla osta”) rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, anche se la procedura di ammissione è stata ulteriormente semplificata per categorie specifiche.

I permessi di soggiorno hanno una durata massima di due anni, in caso di contratto a tempo determinato, oppure durata illimitata in caso di contratti a tempo indeterminato.

Non esiti a contattarci per avere ulteriori informazioni sull’impiego dei lavoratori stranieri in Italia.

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