22 Febbraio, 2024

Tassazione del prestito dei soci emanato nei verbali dell’assemblea dei soci (Articolo 22 paragrafo 2 del Decreto del Presidente n. 131/1986)

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 1960, sezione V, del 18 gennaio 2024, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023, esclude la tassabilità di un prestito dei soci stabilito nei verbali dell’assemblea dei soci riguardanti l’aumento del capitale sociale di una società a responsabilità limitata.

In particolare, la Corte Suprema ha dichiarato che:

  1. in materia di imposta di registro, la delibera dell’assemblea dei soci per un aumento del capitale sociale, ottenuto mediante l’allocazione di un prestito del socio concluso oralmente con la società, non è soggetta all’imposta, anche laddove si possa rintracciare la dichiarazione del prestito non registrato precedentemente, poiché l’allocazione determina la cessazione degli effetti del prestito, per ragione dell’uso sopra menzionato, dando così luogo alla causa di non tassabilità ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del Decreto del Presidente n. 131 del 1986;

 

  1. il prestito ha cessato di avere effetto a seguito della capitalizzazione finale dell’importo già versato dal socio alla società, che ha comportato l’estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per considerazione: cfr. Corte Suprema di Cassazione italiana, Sezione 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell’obbligo della società di restituire il prestito al socio, se non prima, allora nello stesso momento o in esecuzione dell’atto di nomina;

 

  1. con riferimento alla ammissibilità della compensazione tra i crediti reclamati dai soci per i prestiti e i debiti di contribuzione che il socio ha nei confronti della società cessionaria, è già stato chiarito che il prestito si estingue nel momento stesso in cui i crediti da esso derivanti vengono compensati.

 

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