28 Maggio, 2019

Vieni a lavorare in Italia e usufruisci di un’esenzione fiscale fino al 90% del reddito da lavoro

Il regime fiscale agevolato per i “lavoratori impatriati” (un regime fiscale volto ad attrarre in Italia dipendenti non residenti o lavoratori autonomi) prevede un’esenzione del 50% del reddito da lavoro dipendente (e assimilato) e del reddito da lavoro autonomo di fonte italiana.

Il regime fiscale agevolato si applica all’anno fiscale in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e ai successivi 4 anni fiscali (cioè 5 anni).

Requisiti per l’ammissibilità:

essere stato residente fiscale al di fuori dell’Italia per almeno cinque anni prima del trasferimento in Italia;
rimanere residente fiscale in Italia per almeno due anni fiscali;
essere assunto da un datore di lavoro residente fiscale italiano, o da una filiale in Italia di una società straniera, o da una società dello stesso gruppo multinazionale;
lavorare nel territorio italiano per almeno 183 giorni in ciascun anno;
ricoprire un ruolo dirigenziale e/o essere considerato dipendente altamente specializzato (nelle condizioni previste dal Decreto).
Il regime fiscale agevolato si applica anche ai “lavoratori impatriati” (cittadini UE o cittadini di un Paese con cui l’Italia ha un trattato di doppia imposizione o, in alternativa, un accordo di scambio di informazioni fiscali), che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

possedere una laurea universitaria di almeno tre anni e svolgere un’attività di lavoro dipendente o autonomo in Italia;
aver svolto un’attività lavorativa, o in alternativa aver trascorso un periodo di studio all’estero per almeno 24 mesi prima del trasferimento in Italia.

Il Decreto estende l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato:

aumenta l’esenzione fiscale dal 50% al 70%;
aumenta l’esenzione fiscale dal 50% al 90% in caso di trasferimento della residenza fiscale in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
estende l’esenzione fiscale ai redditi da impresa (individuale);
riduce da 5 a 2 anni il periodo per il quale l’individuo non deve essere stato residente fiscale in Italia prima del trasferimento;
elimina la condizione che l’individuo debba ricoprire un ruolo dirigenziale o essere altamente specializzato;
include la possibilità, in alcuni casi, di estendere la durata del regime per ulteriori 5 anni sotto specifici requisiti (ad esempio figli a carico o un investimento in una proprietà immobiliare in Italia. L’esenzione per il periodo aggiuntivo di cinque anni è limitata al 50% del reddito da lavoro).

 

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