21 Agosto, 2024

Scenari legali relativi alla mancata nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore

Un numero crescente di società italiane ha ricevuto nelle ultime settimane lettere di sollecito dal Registro delle Imprese per la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore, nomina dovuta per il superamento dei relativi requisiti legali.

A tal proposito, è opportuno ricordare che l’articolo 2477 del Codice Civile italiano stabilisce la nomina obbligatoria di un revisore o di un organo di controllo per le società che: a) sono tenute a redigere un bilancio consolidato; b) controllano una società che ha nominato un revisore; c) non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. media dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 20 unità.

In particolare, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che “l’assemblea dei soci che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati nel secondo comma deve nominare l’organo di controllo o il revisore entro trenta giorni. Se l’assemblea dei soci non provvede, la nomina è fatta dal tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o su indicazione del Registro delle Imprese”.

Alla luce di quanto sopra, il Registro delle Imprese, mediante l’invio di lettere di sollecito, invita le società che hanno superato i limiti elencati nell’articolo 2477, terzo comma, del Codice Civile italiano, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, a nominare l’Organo di Controllo entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, sottolineando che, in caso di inadempienza, la società sarà segnalata al Tribunale per la nomina d’ufficio.

Le preoccupazioni sollevate nelle ultime settimane riguardano principalmente l’elenco dal quale verrà nominato il revisore unico, nonché i criteri per la determinazione del compenso.

A tal proposito, le più recenti interpretazioni della lettera ricevuta dalle società, in linea con i parametri sopra menzionati, sembrano rafforzare l’ipotesi che all’Organo di Controllo designato sarà affidata anche l’attività relativa alla revisione legale dei conti. Questa decisione sembra essere motivata dalla considerazione della sua economicità e facilità di attuazione.

Infine, è opportuno ricordare che l’Organo di Controllo è tenuto esclusivamente a vigilare sull’adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo e contabile, a meno che lo Statuto non preveda esplicitamente che egli debba anche svolgere la revisione legale dei conti della società.

 

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