3 Ottobre, 2020

Nuove evoluzioni per il Programma di Visto per Investitori Italiani

Il Programma di Visto per Investitori Italiani (Visto d’Oro), regolato dall’Articolo 26-bis del Testo Unico dell’Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98), ha introdotto una procedura accelerata di 30 giorni per ottenere un permesso di soggiorno italiano per stranieri che intendono effettuare uno dei seguenti investimenti idonei in Italia:

  • un investimento di almeno 2 milioni di Euro in obbligazioni del Governo Italiano da mantenere per almeno 2 anni;
  • un investimento di almeno 500.000 Euro nel capitale sociale di una società italiana (comprese le società italiane quotate) da mantenere per almeno 2 anni (l’importo è ridotto a almeno 250.000 Euro se l’investimento è fatto in una società italiana che si qualifica come “start-up innovativa”); è importante notare che fino a poco tempo fa queste soglie erano, rispettivamente, 1 milione di Euro e 500.000 Euro;
  • una donazione filantropica di almeno 1 milione di Euro a sostegno di un progetto di interesse pubblico.

È importante notare che l’acquisto di beni immobili non qualifica per il Visto per Investitori.

Gli investitori che richiedono il Visto d’Oro devono fornire prove dei fondi disponibili per effettuare l’investimento idoneo (ad es. un estratto conto bancario) e che abbiano risorse finanziarie sufficienti per vivere in Italia.

La domanda può essere presentata e approvata prima di effettuare l’investimento idoneo, a condizione che, se l’investimento non viene effettuato entro 3 mesi dall’ingresso in Italia, il permesso di soggiorno sarà revocato.

Il Visto per Investitori è rilasciato per un periodo di 2 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni, a condizione che l’investimento rilevante (o altro investimento idoneo) venga mantenuto.

La Legge n. 12 del 12 settembre 2020 — che converte il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” – ha chiarito che l’investimento idoneo può essere effettuato anche attraverso veicoli societari nei quali l’investitore è un rappresentante legale. In caso di donazioni, l’investimento idoneo può essere effettuato tramite fondazioni.

Infine, le recenti modifiche hanno previsto che i titolari di un Visto per Investitori non hanno l’obbligo di trasferire la loro residenza in Italia e sono esenti da alcuni obblighi che si applicano ad altri tipi di permesso di soggiorno (ad es. Accordo di Integrazione ecc.).

 

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