14 Novembre, 2024

Nuove linee guida per l’export di prodotti di sorveglianza informatica secondo la Raccomandazione (UE) 2024/2659 della Commissione

Con l’adozione della Raccomandazione (UE) 2024/2659, la Commissione Europea ha introdotto dei criteri guida aggiornati per l’export di tecnologie di sorveglianza informatica non incluse nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821. Questa raccomandazione mira a supportare le imprese nell’implementazione di controlli più stringenti su prodotti che possono essere impiegati per fini di sorveglianza simulata, prevenendo possibili utilizzi in contesti di repressione o violazione dei diritti umani.

Questo articolo ha lo scopo di supportare gli operatori economici nell’attuare un modello di export sicuro e conforme alle normative europee, in particolare ai sensi della Raccomandazione (UE) 2024/2659, garantendo una gestione responsabile dei rischi legati alle esportazioni, con particolare riguardo alle tecnologie di sorveglianza informatica non inclusi negli elenchi ufficiali dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821, ma che possono potenzialmente essere utilizzati in contesti repressivi o per violazioni dei diritti umani.

Più in dettaglio, questo articolo si prefigge di:

  • Fornire chiarezza e orientamento agli esportatori in merito ai nuovi criteri introdotti dalla Raccomandazione per gestire l’export di tecnologie a duplice uso. Viene illustrato come applicare una due diligence rafforzata sui prodotti esportati, per individuare possibili rischi di utilizzo improprio.
  • Prevenire usi abusivi di prodotti di sorveglianza: sensibilizzare gli esportatori sull’importanza di riconoscere segnali d’allarme (red flags) e di comprendere il contesto operativo dei destinatari finali, specie in mercati e paesi dove sussistono elevati rischi di repressione interna o violazioni dei diritti umani.
  • Adottare pratiche di conformità e tutela legale: descrivere le migliori pratiche di compliance e segnalare come il mancato rispetto di tali linee guida possa esporre le imprese a sanzioni finanziarie e legali, oltre a gravi rischi reputazionali. Le misure suggerite comprendono verifiche sui partner commerciali, screening approfondito e monitoraggio continuo delle transazioni per evitare deviazioni di prodotti verso paesi terzi che possono reintrodurli nei mercati vietati.
  • Informare sugli obblighi derivanti dalle restrizioni UE verso la Russia: data la situazione geopolitica, il documento evidenzia come le restrizioni e le sanzioni verso la Russia abbiano esteso il perimetro dei controlli alle esportazioni per impedire che prodotti e tecnologie europee possano supportare operazioni militari o repressive del governo russo.

Panoramica sulla Raccomandazione (UE) 2024/2659 e Prodotti di Sorveglianza Informatica

L’11 ottobre 2024, la Commissione Europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2024/2659 con l’obiettivo di fornire orientamenti interpretativi per gli esportatori di tecnologie a duplice uso. In particolare, la Raccomandazione riguarda i prodotti non elencati nell’Allegato I del Regolamento, ossia prodotti di sorveglianza progettati per il monitoraggio nascosto di dati personali.

I rischi associati si riscontrano particolarmente quando i prodotti di sorveglianza informatica sono concepiti per l’accesso a sistemi di informazione e telecomunicazione, consentendo il monitoraggio e l’analisi occulta di dati personali. Prodotti sviluppati per finalità esclusivamente commerciali, come fatturazione, marketing, qualità del servizio, o sicurezza della rete, sono generalmente esclusi da tale categoria di rischio

Esempi di tali tecnologie comprendono sistemi avanzati di riconoscimento facciale, estrazione di dati biometrici e strumenti di monitoraggio delle telecomunicazioni.

Questa Raccomandazione risponde all’esigenza dell’UE di regolamentare in modo più incisivo quei prodotti che, pur non essendo elencati specificamente come a “duplice uso” o non vincolati da norme di controllo obbligatorie, possono essere utilizzati in modo abusivo. Tali tecnologie spesso trovano impiego in applicazioni che richiedono monitoraggio discreto, estrazione e analisi di dati sensibili. Pertanto, la Raccomandazione mira a circoscrivere l’uso di prodotti che, se esportati senza controllo, rischiano di essere usati in contesti repressivi o che comportano gravi rischi di violazione dei diritti umani.

Definizione di “prodotti di sorveglianza informatica” ai fini del Regolamento

Il Regolamento descrive i “prodotti di sorveglianza informatica” come strumenti appositamente progettati per “consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche”, inclusi il monitoraggio, la raccolta e l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.

L’identificazione dei prodotti in questione avviene considerando specifiche caratteristiche, quali: l’essere “appositamente progettati”, finalizzati alla “sorveglianza dissimulata”, e capaci di operare su dati “provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione”.

La Raccomandazione specifica che un prodotto si considera “appositamente progettato” quando la sua principale funzione è quella di sorvegliare occultamente individui. L’uso “dissimulato” si riferisce a sorveglianza non percepibile dagli interessati, i quali, inconsapevoli, non possono sottrarsi al controllo né modificare il proprio comportamento di conseguenza.

Le azioni di monitoraggio, raccolta e analisi di dati vengono identificate come attività di controllo e sorveglianza che richiedono specifiche capacità tecniche. La Raccomandazione fornisce esempi concreti per individuare tali caratteristiche, inclusi strumenti di analisi del traffico, software di intrusione e sistemi di riconoscimento facciale. Tuttavia, per essere considerati prodotti di sorveglianza, tali sistemi devono essere utilizzati in combinazione con tecnologie avanzate, come intelligenza artificiale o big data.

Due Diligence e Responsabilità per gli Esportatori

In ottemperanza agli obblighi del Regolamento (UE) 2021/821, la Raccomandazione raccomanda agli esportatori di implementare una due diligence rafforzata (art 5 del Regolamento). Gli operatori sono tenuti a:

  • Identificare segnali di allarme (red flags): tra i segnali d’allarme che dovrebbero allertare gli esportatori vi sono, ad esempio, ordini provenienti da regimi noti per pratiche repressive, il coinvolgimento di entità legate a violazioni dei diritti umani, o richieste di prodotti con specifiche funzionalità di sorveglianza avanzata.
  • Effettuare controlli sui destinatari finali: gli esportatori devono verificare che i destinatari finali e gli utenti dei prodotti non siano entità inserite in liste sanzionate o conosciute per pratiche repressive. Questo include una valutazione del contesto operativo, delle finalità dichiarate per l’uso del prodotto e delle modalità di impiego, assicurandosi che i prodotti esportati non siano destinati a fini repressivi o per sorveglianza non consensuale.
  • Monitorare e documentare l’uso previsto dei prodotti esportati: è importante tenere traccia delle valutazioni effettuate, inclusi i risultati della due diligence, e monitorare eventuali cambiamenti nell’uso previsto o nei soggetti coinvolti.

Tali misure si configurano come essenziali per prevenire l’utilizzo improprio di tecnologie sensibili e soddisfare gli obblighi di compliance che tutelano gli esportatori da responsabilità legali e sanzioni derivanti da eventuali abusi dei prodotti esportati.

Questa esigenza di controllo si inserisce in un contesto di relazioni geopolitiche complesse, come il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. A tale riguardo, l’Unione Europea e il G7 hanno adottato misure per limitare l’accesso della Russia a tecnologie critiche, al fine di ostacolarne l’uso per scopi militari. Un Meccanismo di Coordinamento delle sanzioni (‘ECM’) promuove la cooperazione internazionale per massimizzare l’efficacia di tali misure, che comprendono la limitazione delle esportazioni di beni sensibili e la prevenzione di deviazioni tramite paesi terzi.

Restrizioni UE sull’Esportazione verso la Russia: Misure di Conformità

In risposta all’aggressione militare in Ucraina, l’Unione Europea ha rafforzato i controlli sulle esportazioni verso la Russia, da una parte, estendendo le sanzioni a prodotti e servizi che potrebbero supportare il settore militare russo, dall’altra diffondendo delle linee guida per sensibilizzare gli operatori sui rischi legati all’elusione delle sanzioni verso la Russia, offrendo strumenti di mitigazione per gestire le esportazioni verso tale Paese.

In particolare, le restrizioni adottate includono:

Divieti di esportazione: restrizioni severe sui prodotti ritenuti strategici per il settore militare russo. Tra i prodotti vietati si trovano tecnologie informatiche avanzate, dispositivi di comunicazione, beni utilizzabili per il monitoraggio e la sorveglianza, compresi quelli in grado di potenziare la repressione di individui e gruppi, quali telecamere intelligenti, software di analisi biometrica, software di sorveglianza dei dati e strumenti di sicurezza della rete.

Migliori Pratiche di Conformità: Due Diligence, Screening e Prevenzione: per contrastare le tattiche elusive adottate dalla Russia (ad esempio tramite paesi terzi), le imprese dovrebbero adottare le seguenti misure operative:

  • Due Diligence Rafforzata: questa verifica deve comprendere un esame dettagliato del contesto operativo e dell’uso finale dichiarato per ogni prodotto esportato, con particolare attenzione ai mercati considerati ad alto rischio, come quelli dove esistono violazioni sistematiche dei diritti umani. Il focus dovrebbe essere sulla congruenza delle funzionalità del prodotto con gli scopi dichiarati, identificando eventuali discrepanze che possano indicare usi inappropriati.
  • Screening e Monitoraggio dei Partner: effettuare controlli incrociati su partner e destinatari, utilizzando liste di controllo e strumenti di verifica che permettano di individuare possibili connessioni con regimi repressivi, entità sanzionate o paesi che potrebbero fungere da tramite per esportazioni verso la Russia.
  • Prevenzione e Segnalazione: nel caso in cui un operatore rilevi fondati motivi di sospetto sull’uso finale o sul destinatario, si raccomanda di interrompere la transazione e informare tempestivamente le autorità competenti. Le segnalazioni preventive non solo permettono di evitare sanzioni, ma proteggono anche l’impresa da possibili danni alla propria reputazione e relazioni con enti di controllo.

Conclusioni

La Raccomandazione (UE) 2024/2659 rappresenta un passo importante per delineare un quadro normativo chiaro e comprensibile per gli esportatori di prodotti di sorveglianza informatica. Sebbene non vincolante, il documento fornisce orientamenti pratici su come applicare il Regolamento (UE) 2021/821, con particolare attenzione alla gestione delle esportazioni che potrebbero presentare rischi di impiego improprio, come repressione interna o violazioni dei diritti umani.

Le linee guida mettono in evidenza la responsabilità degli esportatori nell’adottare misure di due diligence approfondite per evitare che i loro prodotti siano utilizzati in modo inappropriato. In questo contesto, le aziende sono chiamate a sviluppare strumenti di valutazione del rischio che identifichino con precisione l’uso finale e il destinatario dei prodotti esportati. Tra le misure raccomandate figura l’implementazione di red flags, o segnali di rischio, che possono segnalare potenziali utilizzi repressivi o illeciti dei prodotti. Ad esempio, esportazioni verso controparti con legami noti con regimi autoritari, o verso territori ad alto rischio di violazioni dei diritti umani, richiedono una valutazione particolarmente accurata e dettagliata.

Inoltre, la Raccomandazione insiste sulla necessità di una collaborazione attiva con le autorità competenti per garantire che i prodotti di sorveglianza informatica non siano destinati ad usi abusivi. In tale ottica, l’obbligo di segnalare tempestivamente ogni sospetto di utilizzo improprio alla competente autorità europea rafforza l’efficacia del sistema di controllo, proteggendo l’Unione Europea e i suoi partner commerciali da possibili conseguenze legali, economiche e reputazionali.

L’accento posto sulle pratiche di compliance e due diligence introduce un valore aggiunto per le imprese: non solo assicura il rispetto delle normative, ma contribuisce a consolidare la reputazione dell’azienda come operatore responsabile e allineato agli standard internazionali in materia di diritti umani e stabilità geopolitica. In un contesto economico sempre più globalizzato, il ruolo della due diligence è diventato essenziale per evitare sanzioni, garantendo che le esportazioni europee si mantengano conformi agli obblighi di sicurezza e responsabilità sociale.

In sintesi, la Raccomandazione sollecita un impegno proattivo e collaborativo da parte degli operatori economici, chiamati a vigilare non solo sul rispetto delle norme, ma anche ad assumere un ruolo attivo nel monitoraggio e nella prevenzione dei rischi legati all’export. Tale approccio multidimensionale rappresenta un contributo essenziale per un’applicazione uniforme e coerente delle disposizioni del Regolamento, in grado di rispondere adeguatamente agli impegni internazionali assunti dall’Unione in materia di sicurezza, stabilità e tutela dei diritti umani.

 

 

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