21 Agosto, 2024

Investimenti in start-up innovative e PMI

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021. Il decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce i criteri e le procedure per ottenere i benefici fiscali previsti dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) a favore delle persone fisiche che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di start-up innovative e PMI registrate nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell’investimento.

L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti a capitale sociale e alla riserva sovrapprezzo azioni o quote di start-up innovative e PMI innovative e agli investimenti in quote di OICR che, alla fine del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative per almeno il 70% del valore degli attivi.

Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF lorda dovuta dall’investitore, pari al 50% dell’investimento:

fino ad un massimo di 100.000 euro, per una detrazione non superiore a 50.000 euro, per quanto riguarda le start-up innovative; fino ad un massimo di 300.000 euro, per una detrazione non superiore a 150.000 euro, per quanto riguarda le PMI innovative. In caso di investimento superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente tale limite l’investitore, in ciascun periodo d’imposta, potrà detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di tale eccedenza. Queste agevolazioni sono concesse ai sensi del regime degli aiuti “de minimis”; pertanto, la somma degli aiuti ricevuti da un singolo soggetto non deve superare la soglia di 200.000 euro su tre anni; qualora tale soglia fosse raggiunta, il beneficio non sarebbe concesso. Ulteriore condizione è che l’investimento debba essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza del beneficio.

Per usufruire della detrazione del 50%, è necessario presentare la domanda in via telematica attraverso una apposita piattaforma digitale del Ministero dello Sviluppo Economico. Per gli investimenti effettuati nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021, fino a quando la piattaforma non sarà operativa, la domanda dovrà essere presentata tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. A regime, invece, la società beneficiaria degli investimenti dovrà presentare la domanda prima che l’investimento sia effettuato dall’investitore.

 

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