4 Luglio, 2018
Informazioni pubblicamente disponibili sulle aziende italiane
Registro delle Imprese
Il ‘Registro delle Imprese’ è stato formalmente istituito nel 1996, con il Decreto Presidenziale n. 581/1995. Tutte le SpA, Sapa e Srl devono essere registrate e devono presentare una vasta gamma di documentazione e informazioni al Registro delle Imprese. La registrazione è necessaria per rendere tali informazioni disponibili al pubblico.
Le seguenti informazioni sono disponibili al pubblico attraverso il Registro delle Imprese:
(a) atto costitutivo e statuto della società;
(b) dettagli sui direttori;
(c) sede legale;
(d) dettagli di eventuali sedi secondarie;
(e) nomina/rimozione dei direttori;
(f) dettagli, nomina/rimozione dei Revisori legali dei conti;
(g) trasferimento di una quota nel caso di una Srl;
(h) bilanci;
(i) relazione dei revisori esterni sui conti annuali nel caso della SpA quotata;
(j) soci/azionisti;
(k) scioglimento o liquidazione della società e transazioni straordinarie (es. fusioni e scissioni).
In generale, si presume che i terzi abbiano notizia costruttiva delle informazioni registrate presso il Registro delle Imprese.
Libri sociali
Oltre ai libri contabili, le società devono tenere i seguenti registri:
(a) un Libro Soci (nel caso di SpA e Sapa);
(b) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni dei soci;
(c) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
(d) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (se presente); e
(e) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni del Collegio Sindacale (se richiesto).
Nel caso di modelli di governance alternativi:
(f) un libro verbali delle assemblee del Consiglio di Gestione;
(g) un libro verbali delle assemblee del Consiglio di Sorveglianza;
(h) un libro verbali delle assemblee del comitato di supervisione della gestione.
Per una SpA che ha emesso obbligazioni, è richiesto anche un registro delle obbligazioni e un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni dei portatori di obbligazioni. Per una SpA che ha emesso strumenti finanziari, è richiesto anche un registro degli strumenti finanziari.
Il Libro Soci di una SpA e una Sapa deve indicare, per ogni categoria di azioni:
(a) il nome dei soci registrati;
(b) il numero di azioni possedute da ciascun socio;
(c) i pagamenti effettuati sulle azioni; e
(d) i trasferimenti delle azioni e le garanzie su di esse.
Solo i soci, i direttori e i revisori legali dei conti hanno accesso al Libro Soci. I soci hanno accesso solo al Libro Soci e al libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni dei soci.
Come altre persone giuridiche e fisiche, le aziende italiane sono obbligate a registrare i contratti relativi a beni immobili, auto, navi e aerei presso i registri appropriati: Catasto, Registro Automobili, Registro Navi e Registro Aeromobili. Questo documento descrive tale obbligo nel contesto delle informazioni pubblicamente disponibili secondo la legge italiana sulle società.
Registri immobiliari e altri registri
Non esistono disposizioni specifiche per i beni immobili di proprietà delle società. Come altre persone giuridiche e fisiche, le società sono obbligate a registrare i contratti relativi a beni immobili, auto, navi e aerei presso i registri appropriati: Catasto, Registro Automobili, Registro Navi e Registro Aeromobili. La registrazione di tali contratti ha generalmente un effetto dichiarativo, il che significa che i contratti da registrare non sono efficaci nei confronti dei terzi che hanno acquisito diritti sul bene e registrato il loro contratto prima di altri. Ad esempio, se la società A vende lo stesso appartamento due volte, prima a B e poi a C, anche se entrambi i contratti sono validi ed efficaci tra le parti, il primo dei due acquirenti a registrare il contratto al Catasto è considerato il legittimo proprietario da parte di terzi e sarà anche preferito rispetto all’altro acquirente che non ha registrato il contratto. Infine, il Catasto è impostato su un sistema di riferimento per persona e non su un sistema di riferimento per terreno, cioè sono le persone (o le aziende) che comprano e vendono che devono essere ricercate nel Registro e non il pezzo di terreno comprato o venduto.