4 Luglio, 2018

Informazioni pubblicamente disponibili sulle aziende italiane

Registro delle Imprese

Il ‘Registro delle Imprese’ è stato formalmente istituito nel 1996, con il Decreto Presidenziale n. 581/1995. Tutte le SpA, Sapa e Srl devono essere registrate e devono presentare una vasta gamma di documentazione e informazioni al Registro delle Imprese. La registrazione è necessaria per rendere tali informazioni disponibili al pubblico.

Le seguenti informazioni sono disponibili al pubblico attraverso il Registro delle Imprese:

(a) atto costitutivo e statuto della società;

(b) dettagli sui direttori;

(c) sede legale;

(d) dettagli di eventuali sedi secondarie;

(e) nomina/rimozione dei direttori;

(f) dettagli, nomina/rimozione dei Revisori legali dei conti;

(g) trasferimento di una quota nel caso di una Srl;

(h) bilanci;

(i) relazione dei revisori esterni sui conti annuali nel caso della SpA quotata;

(j) soci/azionisti;

(k) scioglimento o liquidazione della società e transazioni straordinarie (es. fusioni e scissioni).

In generale, si presume che i terzi abbiano notizia costruttiva delle informazioni registrate presso il Registro delle Imprese.

Libri sociali

Oltre ai libri contabili, le società devono tenere i seguenti registri:

(a) un Libro Soci (nel caso di SpA e Sapa);

(b) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni dei soci;

(c) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

(d) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (se presente); e

(e) un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni del Collegio Sindacale (se richiesto).

Nel caso di modelli di governance alternativi:

(f) un libro verbali delle assemblee del Consiglio di Gestione;

(g) un libro verbali delle assemblee del Consiglio di Sorveglianza;

(h) un libro verbali delle assemblee del comitato di supervisione della gestione.

Per una SpA che ha emesso obbligazioni, è richiesto anche un registro delle obbligazioni e un libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni dei portatori di obbligazioni. Per una SpA che ha emesso strumenti finanziari, è richiesto anche un registro degli strumenti finanziari.

Il Libro Soci di una SpA e una Sapa deve indicare, per ogni categoria di azioni:

(a) il nome dei soci registrati;

(b) il numero di azioni possedute da ciascun socio;

(c) i pagamenti effettuati sulle azioni; e

(d) i trasferimenti delle azioni e le garanzie su di esse.

Solo i soci, i direttori e i revisori legali dei conti hanno accesso al Libro Soci. I soci hanno accesso solo al Libro Soci e al libro verbali delle assemblee e delle deliberazioni dei soci.

Come altre persone giuridiche e fisiche, le aziende italiane sono obbligate a registrare i contratti relativi a beni immobili, auto, navi e aerei presso i registri appropriati: Catasto, Registro Automobili, Registro Navi e Registro Aeromobili. Questo documento descrive tale obbligo nel contesto delle informazioni pubblicamente disponibili secondo la legge italiana sulle società.

Registri immobiliari e altri registri

Non esistono disposizioni specifiche per i beni immobili di proprietà delle società. Come altre persone giuridiche e fisiche, le società sono obbligate a registrare i contratti relativi a beni immobili, auto, navi e aerei presso i registri appropriati: Catasto, Registro Automobili, Registro Navi e Registro Aeromobili. La registrazione di tali contratti ha generalmente un effetto dichiarativo, il che significa che i contratti da registrare non sono efficaci nei confronti dei terzi che hanno acquisito diritti sul bene e registrato il loro contratto prima di altri. Ad esempio, se la società A vende lo stesso appartamento due volte, prima a B e poi a C, anche se entrambi i contratti sono validi ed efficaci tra le parti, il primo dei due acquirenti a registrare il contratto al Catasto è considerato il legittimo proprietario da parte di terzi e sarà anche preferito rispetto all’altro acquirente che non ha registrato il contratto. Infine, il Catasto è impostato su un sistema di riferimento per persona e non su un sistema di riferimento per terreno, cioè sono le persone (o le aziende) che comprano e vendono che devono essere ricercate nel Registro e non il pezzo di terreno comprato o venduto.

 

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