28 Gennaio, 2018
Guida sul quadro normativo dei fondi di investimento alternativi in Italia
Quale legislazione disciplina la costituzione e il funzionamento dei fondi di investimento alternativi?
I FIA italiani sono regolati principalmente da:
- Legislative Decree of 24 February 1998, No. 58 on Consolidated Law on Finance (Testo Unico della Finanza, TUF);
- Bank of Italy Regulation of 19 January 2015, on the collective portfolio management (Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio);
- Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 in attuazione dell’art. 39 TUF;
- Comunicazioni, orientamenti e linee guida Banca d’Italia, Consob ed ESMA.
- Il Regolamento della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) n. 11971 del 14 maggio 1999, recante il Regolamento emittenti (Regolamento Consob).
- Il provvedimento Banca d’Italia e Consob del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento sull’organizzazione e le procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (Regolamento congiunto).
- Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, in materia di esenzioni, condizioni generali di funzionamento, depositari, leva finanziaria, trasparenza e vigilanza.
Naturalmente, tutti i FIA italiani sono interessati operativamente dalla Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (la “ Direttiva AIFM ”).
I gestori o i consulenti di fondi di investimento alternativi devono essere autorizzati, autorizzati o regolamentati da un organismo di regolamentazione?
Tutti i gestori di FIA italiani devono essere autorizzati dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB (Autorità Italiana per i Servizi Finanziari). L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia entro 90 giorni di calendario a decorrere dal giorno di presentazione della domanda. La Banca d’Italia può sospendere una o più volte il termine qualora necessiti di ulteriori documenti e/o informazioni. In generale, la procedura di autorizzazione non dovrebbe superare i 120 giorni.
Gli stessi fondi di investimento alternativi devono essere concessi in licenza, autorizzati o regolamentati da un organismo di regolamentazione?
I FIA stessi non necessitano di autorizzazione, ma il loro regolamento deve essere approvato dalla Banca d’Italia.
Il regime normativo distingue tra fondi di investimento alternativi aperti e chiusi (o altrimenti distingue tra diverse tipologie di fondi) e, in caso affermativo, come?
Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 distingue 4 tipologie di FIA italiani:
- FIA italiano aperto;
- FIA chiusi italiani;
- FIA immobiliare italiano; E
- FIA Riservato Italiano (si ricorda che i fondi riservati possono essere aperti e/o chiusi).
FIA aperti italiani
Il capitale di un FIA aperto italiano può essere investito in:
- strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato; e/o
- depositi bancari.
Può investire anche in strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato, se l’importo dell’investimento non supera il 20% del capitale.
Gli investitori hanno il diritto di richiedere il rimborso delle quote/azioni del capitale di un FIA aperto almeno una volta all’anno. Inoltre, il FIA deve calcolare il valore delle quote/azioni ogni anno, ovvero ogni volta che vengono emesse nuove quote/azioni. Gli investitori hanno il diritto di ricevere il rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
FIA chiusi italiani
Il capitale di un FIA chiuso italiano può essere investito in:
- beni immobili, diritti immobiliari (compresi i diritti rivenienti da contratti di locazione immobiliare con natura traslativa e rapporti di concessione) e partecipazioni in società immobiliari, quote di altri FIA immobiliari;
- crediti e titoli di debito, compresi i crediti connessi al capitale dell’OIC (in altri termini tali FIA chiusi possono essere investiti in crediti e titoli di debito e, contestualmente, possono erogare finanziamenti a eventuali soggetti terzi); e/o
- altri beni per i quali esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni 6 mesi.
Il rimborso delle quote/azioni del capitale di un FIA di tipo chiuso avviene alla scadenza del fondo. Al riguardo si rammenta che il regolamento del FIA può consentire il rimborso anticipato delle quote/azioni nei seguenti casi: (i) su iniziativa del gestore del FIA, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle azioni possedute da ciascun partecipante; (ii) su richiesta di un solo partecipante, per un importo: (iia) non superiore alle somme acquisite mediante nuova sottoscrizione; (iib) non superiore al valore dei prestiti ricevuti dal FIA, anche se non superiori al 10% del valore del FIA.
La legge non stabilisce un periodo di durata minimo o massimo per un FIA di tipo chiuso, anche se queste tipologie di FIA maturano solitamente dopo 5-10 anni.
FIA immobiliari italiani
I FIA immobiliari italiani sono FIA di tipo chiuso che possono investire in:
- beni immobili, diritti immobiliari (compresi i diritti rivenienti da contratti di locazione immobiliare con natura traslativa e rapporti di concessione) e partecipazioni in società immobiliari, quote di altri FIA immobiliari.
Il valore di questa tipologia di investimenti immobiliari non può essere inferiore ai 2/3 del valore lordo dell’insieme degli investimenti effettuati dal FIA, ridotto al 51% se almeno il 20% del capitale del FIA è investito in operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca.
FIA riservati italiani
I FIA italiani riservati sono fondi di investimento alternativi riservati esclusivamente:
- agli investitori professionali; e/o
- agli investitori non professionali. che sottoscrivono azioni/quote del FIA per un importo non inferiore a 500.000 euro; tale soglia non si applica alle azioni/quote sottoscritte dagli amministratori e/o dai dipendenti del GEFIA.
Un FIA riservato italiano può essere di tipo aperto o chiuso.
Cosa prevede l’iter autorizzativo?
La Banca d’Italia (sentita la CONSOB) autorizza un GEFIA quando sono soddisfatte, tra le altre, le seguenti condizioni:
- la società ha adottato la forma di società a responsabilità limitata per azioni (società per azioni o SpA);
- la società ha la sede legale e la direzione generale in Italia;
- il capitale sociale minimo, come richiesto dalla Banca d’Italia, è stato interamente versato;
- tutti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono determinati requisiti di onorabilità, esperienza, professionalità, correttezza e indipendenza;
- tutti gli azionisti che detengono almeno il 10% dei diritti di voto della società possiedono determinati requisiti di onorabilità, correttezza e solidità finanziaria (per una descrizione dettagliata si rinvia alla successiva Sezione IV del presente Documento);
- assicurare una sana e prudente gestione della società, tenendo conto, tra gli altri, della qualità dell’azionariato, della solidità finanziaria degli stessi, della capacità della società di rispettare le disposizioni che ne regolano l’attività, dell’idoneità della struttura del gruppo per consentire una vigilanza efficace, l’assenza di ragionevoli sospetti che gli azionisti siano collegati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo;
- la struttura del gruppo di cui la società fa parte non pregiudica l’efficace vigilanza della società;
- depositando, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un Programma delle Operazioni Iniziali (“PAI”) e una Relazione sulla Struttura Organizzativa (“RSO”).
L’autorizzazione verrà negata qualora, all’esito della verifica delle predette condizioni, la Banca d’Italia ritenga che non sia assicurata la sana e prudente gestione dell’impresa.
Alla domanda per ottenere l’approvazione di un regolamento FIA da parte della Banca d’Italia devono essere allegati:
- Il regolamento del Fondo;
- Attestazione della banca depositaria in cui la banca dichiara di essere autorizzata dalla Banca d’Italia a prestare servizi di banca depositaria;
- Una dichiarazione giurata del GEFIA attestante che ha valutato che la banca depositaria soddisfa i requisiti di autonomia.
Il regolamento si ritiene approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Banca d’Italia completa di tutta la documentazione necessaria.
Sono previsti requisiti di residenza locale o altre qualifiche locali?
Il GEFIA deve avere sede legale e direzione generale in Italia.
Quali fornitori di servizi sono richiesti?
Il GEFIA deve stipulare un accordo con una banca depositaria per custodire le attività del fondo.
L’attività di revisione legale deve essere affidata ad una società di revisione legale dei conti iscritta nel relativo albo pubblico.
Quali accordi di cooperazione o condivisione di informazioni sono stati stipulati con altri governi o autorità di regolamentazione?
L’elenco degli accordi e delle azioni di cooperazione è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/ ).
Strutture dei fondi
Quali sono le principali strutture giuridiche utilizzate per i Fondi di Investimento Alternativi?
Secondo l’ordinamento italiano, la costituzione di fondi di investimento alternativi è riservata alle società autorizzate dalla Banca d’Italia (sentita la Consob) ad operare alternativamente come:
- la società di gestione del risparmio (“ SGR ”) del FIA , o come;
- La società di investimento a capitale fisso (“ SICAF ”) del FIA.
La principale differenza tra i due schemi è il rapporto contrattuale tra la società e i suoi investitori. In particolare, una SICAF è un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso (“ OIC ”) costituito come società per azioni a responsabilità limitata , il cui capitale sociale è fisso, avente come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto offrendo al pubblico le proprie azioni e altri strumenti finanziari ibridi; i comparti vengono costituiti dalla SICAF e gli investitori diventano azionisti della SICAF stessa. Di conseguenza, gli investitori avranno diritti di governance sulla SICAF e potranno avere voce in capitolo sulle strategie di investimento dei fondi, esercitando il proprio diritto di voto all’interno della SICAF.
Nello schema SGR, invece, i fondi sono istituiti dalla SGR e gli investitori acquisteranno solo quote dei fondi, senza diventare azionisti della SGR. Di conseguenza, gli investitori non hanno alcun diritto di voto in relazione alla gestione dei fondi; gli investitori, sottoscrivendo le quote dei fondi, instaureranno un rapporto contrattuale esclusivamente con la SGR.
Responsabilità limitata degli investitori
Gli investitori non saranno responsabili oltre l’importo dei loro contributi.
Esistono limiti alla capacità del gestore di limitare i rimborsi in fondi aperti o i trasferimenti in fondi aperti o chiusi?
Nei FIA aperti gli investitori hanno il diritto di richiedere il rimborso delle quote/azioni del capitale di un FIA aperto almeno una volta all’anno. Inoltre, il FIA deve calcolare il valore delle quote/azioni ogni anno, ovvero ogni volta che vengono emesse nuove quote/azioni. Gli investitori hanno il diritto di ricevere il rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Nei casi eccezionali specificatamente indicati nel regolamento FIA o nello statuto del GEFIA, il diritto a ricevere il riscatto può essere sospeso per non più di un mese. La sospensione deve essere immediatamente comunicata alla Banca d’Italia e alla Consob.
Nei fondi chiusi gli investitori hanno il diritto di richiedere il rimborso delle quote/azioni del capitale di un FIA chiuso alla scadenza del fondo. La scadenza può essere posticipata, per non più di 3 anni, se previsto dal regolamento FIA o dallo statuto del GEFIA. Il rinvio dovrà essere immediatamente comunicato a Banca d’Italia e Consob.
Il regolamento FIA o lo statuto del GEFIA possono stabilire anche i casi in cui può essere anticipato il diritto di richiedere il riscatto.
Esistono restrizioni legislative sui trasferimenti degli interessi degli investitori nei fondi di investimento alternativi?
Non sono previsti vincoli, se non quelli previsti dal regolamento di gestione del fondo, ove esistenti.
Marketing
Quali sono i requisiti di contenuto chiave per i materiali di marketing, dovuti a requisiti legali o pratiche consuetudinarie?
I materiali di marketing devono essere accurati, chiari e non fuorvianti.
Quali restrizioni sono previste per la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi?
- Commercializzazione in Italia di FIA chiusi al dettaglio italiani condotta da un GEFIA italiano . Il GEFIA italiano deve comunicare alla CONSOB la propria intenzione di commercializzare i FIA retail italiani chiusi. Il GEFIA italiano può iniziare la commercializzazione dopo aver ricevuto la comunicazione da parte della CONSOB.
- Commercializzazione in Italia di FIA UE al dettaglio chiusi condotta da un GEFIA italiano . Il GEFIA italiano deve trasmettere una richiesta di marketing alla CONSOB, che deve autorizzare la richiesta entro 20 giorni, se ne ricorrono i presupposti.
- Commercializzazione in Italia di FIA UE al dettaglio chiusi condotta da un GEFIA UE . Si applica la procedura autorizzativa sopra descritta per i FIA UE al dettaglio chiusi gestiti da GEFIA italiani. Inoltre, si applica anche la procedura del passaporto (ovvero, l’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA deve comunicare alla Consob l’intenzione del GEFIA di commercializzare il FIA in Italia).
I fondi di investimento alternativi possono essere commercializzati agli investitori al dettaglio?
I FIA di tipo aperto e chiuso possono essere commercializzati presso gli investitori al dettaglio purché non siano FIA riservati.
Quali requisiti di qualificazione devono essere posseduti nei confronti dei potenziali investitori?
Il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (“Regolamento Intermediari”) definisce “cliente” la persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta servizi di investimento. Individua tre categorie di clienti: (i) clienti al dettaglio; (ii) clienti professionali e (iii) controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono tutti i “clienti che non sono qualificabili come clienti professionali o controparti qualificate”. Sono clienti professionali (i) quelli specificatamente identificati come tali dalla CONSOB (cd “Cliente Professionale per legge”) e (ii) coloro che richiedono al gestore del fondo di essere qualificati come clienti professionali.
Il gestore del fondo è tenuto a valutare le caratteristiche del cliente e la sua idoneità a essere classificato come Cliente Professionale.
Sono previste ulteriori restrizioni alla commercializzazione verso enti pubblici come i fondi pensione statali?
In generale gli enti pubblici sono classificati come investitori al dettaglio.
Tuttavia la legge italiana definisce anche i clienti pubblici professionali. I clienti pubblici professionali per legge sono lo Stato e la Banca d’Italia. Committenti pubblici professionali su richiesta sono invece le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché enti pubblici nazionali e regionali, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un ricavo consuntivo accertato negli ultimi conti di gestione approvati superiore a 40 milioni di euro;
- hanno effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o figurativo superiore a 100 milioni di euro nei tre anni precedenti la conclusione del contratto;
- presenza nell’organico di personale di gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienze nei servizi di investimento, comprese le gestioni collettive e gli strumenti finanziari.
Sono previste restrizioni sull’utilizzo di intermediari per assistere nel processo di raccolta fondi?
L’intermediario deve essere autorizzato a prestare servizi di investimento in relazione alla commercializzazione dei FIA. L’uso di intermediari così autorizzati non è limitato.
Esistono restrizioni alla partecipazione a fondi di investimento alternativi da parte di particolari tipologie di investitori, come gli istituti finanziari (sia come sponsor che come investitori)?
Non esistono restrizioni specifiche alla partecipazione delle istituzioni finanziarie oltre alle misure volte a contenere il rischio sistemico.
Investimenti
Esistono limitazioni sui tipi di investimenti che possono essere inclusi nel portafoglio di un Fondo di investimento alternativo per ragioni di diversificazione o altro?
Secondo la normativa italiana, in particolare il Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, il capitale di un Fondo di Investimento Alternativo (“ FIA ”) può essere investito in una o più delle seguenti categorie:
- strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato;
- depositi bancari;
- beni immobili, diritti immobiliari (compresi i diritti rivenienti da contratti di locazione immobiliare con natura traslativa e rapporti di concessione) e partecipazioni in società immobiliari, quote di altri FIA immobiliari;
- crediti e titoli di debito, compresi i crediti legati al capitale dell’OIC;
- altri beni per i quali esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni 6 mesi.
Divulgazione di informazioni
Quali sono gli obblighi di rendicontazione in relazione ai fondi di investimento alternativi?
I GEFIA devono comunicare alla Banca d’Italia:
- informazioni relative alle operazioni rilevanti effettuate;
- documenti amministrativi (es. verbale dell’assemblea che delibera una modifica dello statuto);
- informazioni relative a modifiche del sistema di governo societario;
- documenti contabili;
- ogni anno, una descrizione del gruppo societario;
- ogni anno, le informazioni relative agli azionisti:
- ogni anno il rendiconto finanziario;
- relazioni dell’organismo di vigilanza.
Inoltre, Banca d’Italia e Consob, per quanto di rispettiva competenza, possono richiedere la comunicazione di dati e informazioni e la trasmissione di documenti e atti, nelle modalità e nei termini da esse stabiliti.
La società di revisione legale comunica senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob gli atti o i fatti che possano (i) costituire una violazione grave delle norme che disciplinano l’attività del GEFIA, (ii) mettere a repentaglio la sopravvivenza del GEFIA o ( iii) comportano un giudizio negativo o un giudizio con rilievi sui conti annuali o sui rendiconti infrannuali dei GEFIA.
Il collegio sindacale informa senza ritardo la Banca d’Italia e la Consob di ogni atto o fatto di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possa costituire un’irregolarità di gestione o una violazione delle norme che disciplinano l’attività del GEFIA.
L’uso delle lettere laterali è limitato?
L’uso delle lettere di accompagnamento non è limitato finché la loro esistenza viene resa nota agli altri investitori.
Tassazione
Qual è il trattamento fiscale delle principali forme di Fondi di Investimento Alternativi?
Il trattamento fiscale delle principali forme di FIA è il seguente:
- Non sono soggetti all’imposta sul reddito;
- Sono soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo nei limiti della differenza tra provvigioni attive e provvigioni passive;
La ritenuta d’acconto è limitata a determinate plusvalenze.
Qual è il trattamento fiscale delle principali forme di gestore/consulente degli investimenti?
Per i dirigenti/consulenti FIA il legislatore italiano non ha previsto alcuna normativa ad hoc .
Si applica pertanto il Testo Unico delle Leggi sulle Imposte sui Redditi (TIUR).
Sono previste imposte di costituzione o di trasferimento in relazione alla partecipazione di un investitore in un fondo di investimento alternativo o al trasferimento della partecipazione dell’investitore?
NO.
Qual è il trattamento fiscale degli investitori (a) residenti, (b) non residenti e (c) di fondi pensione in Fondi di investimento alternativi?
Il trattamento fiscale degli investitori è differenziato a seconda:
- se l’investimento riguarda titoli o immobili; E
- la residenza dell’investitore.
Perciò:
- Investitore residente che partecipa ad un FIA non immobiliare: Ritenuta alla fonte sui redditi periodici del 26%;
- Investitore residente che partecipa ad un FIA immobiliare:
- Partecipanti Istituzionali/Partecipanti Non Istituzionali con Partecipazioni Non Qualificate: Ritenuta fiscale sui redditi periodici del 26%;
- Partecipanti non istituzionali con partecipazioni qualificate: i redditi percepiti concorrono alla formazione del reddito del partecipante.
- Investitore non residente che partecipa a un FIA non immobiliare:
- Regime di non imponibilità dei soggetti non residenti così come definito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996 (Soggetti residenti in giurisdizioni white list , organismi internazionali o enti costituiti in base ad accordi internazionali applicati in Italia; investitori istituzionali esteri, anche non soggetti a tassazione, costituiti in giurisdizioni white list ; banche centrali o enti che gestiscono anche partecipazioni di Stato estero riserve ufficiali);
- Ritenuta alla fonte sui redditi periodici del 26% per gli altri soggetti non residenti.
- Investitore non residente che partecipa ad un FIA immobiliare:
- Investitore residente che partecipa a un FIA immobiliare per Fondi Pensione o OICVM di giurisdizioni white list ; organismi o enti internazionali costituiti in base ad accordi internazionali vigenti in Italia; Banche Centrali o enti che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato estero);
- Ritenuta alla fonte sui redditi periodici del 26% per gli altri soggetti non residenti
È necessario o consigliabile ottenere un ruling fiscale dalle autorità fiscali o di regolamentazione prima di costituire un fondo di investimento alternativo?
Non è necessario, ma è altamente consigliato.
Quali misure sono state o si stanno adottando per attuare il Foreign Account and Tax Compliance Act 2010 (FATCA) degli Stati Uniti e altri regimi simili di rendicontazione delle informazioni come il Common Reporting Standard?
L’Autorità fiscale italiana deve annualmente scambiare informazioni in modo automatico con le altre autorità fiscali di altri paesi in conformità al Common Reporting Standard, basato su regole comuni in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi i FIA.
Ci sono altri problemi fiscali rilevanti?
NO.
Quali misure si stanno adottando per attuare il piano d’azione dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), in particolare le azioni 6 e 7, nella misura in cui influiscono sulle operazioni dei fondi di investimento alternativi?
La maggior parte delle raccomandazioni BEPS sono già state implementate o lo saranno nel prossimo futuro.
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