2 Settembre, 2022
Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020
L’8 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il Decreto Legge n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 94, Edizione Straordinaria dell’8 aprile 2020), contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in ambito sanitario e occupazionale, proroga dei termini amministrativi e procedurali”.
Il Decreto Legge n. 23/2020 (il cosiddetto ‘Decreto Liquidità’) (Decreto) include una serie di disposizioni che influenzano significativamente l’applicazione della Legge Fallimentare, per il periodo di emergenza Covid-19, che sono riassunte di seguito.
Misure per l’accesso al credito per le Piccole e Medie Imprese (PMI)
Sostegno alla liquidità per le aziende con sede legale in Italia (importo garantito fino a 200 miliardi di euro, con 30 miliardi di euro riservati alle PMI), tra cui:
- Garanzia SACE sui prestiti bancari emessi entro il 31 dicembre 2020 con una durata massima di sei anni a favore delle imprese con sede in Italia
- L’importo massimo garantito dipende dal numero di dipendenti e dal fatturato dell’impresa
- Il finanziamento deve coprire i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante relativo ad attività da svolgere nel territorio italiano
Sostegno alla liquidità per le PMI (1,7 miliardi di euro), tra cui:
- Divieto di revocare, in tutto o in parte, fidi e prestiti concessi contro anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020, fino al 30 settembre 2020
- Proroga dei prestiti da rimborsare in unica soluzione prima del 30 settembre 2020 insieme agli elementi accessori pertinenti, senza formalità e alle stesse condizioni, fino al 30 settembre 2020
- Sospensione del pagamento delle rate dei prestiti e dei canoni di locazione finanziaria dovuti prima del 30 settembre 2020, fino al 30 settembre 2020 e proroga dei relativi piani di ammortamento o di pagamento; su richiesta delle PMI, la sospensione potrebbe essere concessa solo sulla quota capitale
Aumento del Fondo di Garanzia Pubblica per le PMI (1,5 miliardi di euro).
Il fondo può rilasciare:
- Garanzia del 100% per prestiti fino a 25.000 euro, senza valutazione del merito creditizio;
- Garanzia del 100% per prestiti fino a 800.000 euro;
- Garanzia del 90% per prestiti fino a 5 milioni di euro.
Proroga dei termini per il perfezionamento degli accordi di ristrutturazione e dei procedimenti di concordato preventivo
I termini per il completamento della procedura di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 6 mesi.
Misure urgenti in materia di lavoro
Aiuti di Stato per aziende e lavoratori
Nuova CIG Ordinaria: Regole generali: La CIG Ordinaria (“Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria”) è un aiuto economico statale per le aziende attive in determinati settori previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 148/2015, tra cui manifatturiero, industriale, edilizio.
Eccezioni Decreto Cura Italia: Il Decreto Cura Italia prevede che la CIG Ordinaria possa essere eccezionalmente ottenuta senza previa negoziazione con i Sindacati (tutti i passaggi, inclusa tale negoziazione, devono essere effettuati entro 3 giorni dalla richiesta).
Sia la CIG Ordinaria che l’Assegno Ordinario possono essere richiesti:
- Per tutti i dipendenti in servizio nell’azienda entro il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità;
- Per un periodo limitato fino a 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020 fino ad agosto 2020.
Sospensione dell’Assegno di Solidarietà e modifica temporanea all’Assegno Ordinario:
Gli Assegni di Solidarietà (“Assegno di solidarietà”) sono aiuti economici concessi a determinate condizioni alle aziende che non possono usufruire della CIG Ordinaria o Speciale.
Le aziende attualmente beneficiarie degli Assegni di Solidarietà – aiuti economici concessi alle aziende che non possono usufruire della CIG Ordinaria o Speciale – possono sospenderlo e richiedere la sua sostituzione temporanea con l’Assegno Ordinario per un periodo di 9 settimane.
Vantaggio contributivo speciale:
Con riferimento a qualsiasi aiuto speciale concesso ai sensi del Decreto Cura Italia, il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro non è dovuto per il periodo in cui tale aiuto è concesso.
Politica di non licenziamento:
Per un periodo di 60 giorni dal 18 marzo 2020, non possono essere attivate le procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 23 della Legge n. 223/1991;
Le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020 sono sospese;
I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 604/1966 sono vietati e inefficaci.
Misure fiscali e contabili
Sospensione dei contributi fiscali per i contribuenti con domicilio fiscale, sede operativa e/o legale in Italia, fino al 31 maggio 2020
Sospensione dei contributi fiscali per le aziende con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro con domicilio fiscale, sede operativa e/o legale in Italia, fino al 31 maggio 2020
Sospensione dei contributi fiscali per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa con domicilio fiscale, sede operativa e/o legale in Italia, con un fatturato o ricavi non superiori a 50 milioni di euro che hanno registrato una diminuzione di oltre il 33% del fatturato, fino al 31 maggio 2020
Sospensione dei ruoli di riscossione e dei controlli fiscali fino al 31 maggio 2020
Incentivare la cessione di crediti deteriorati con l’obiettivo di sostenere le aziende in termini di liquidità attraverso la possibilità di trasformare in credito d’imposta una parte delle attività fiscali differite (DTA) relative a determinate componenti, per un importo proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi.