19 Giugno, 2024

Registro titolari effettivi: nuova sospensione per la comunicazione dell’obbligo del Titolare effettivo

Il Consiglio di Stato, con le ordinanze cautelari del 17 maggio 2024[1], ha disposto la sospensione dell’esecutività delle sentenze del TAR Lazio[2] con cui erano stati respinti i ricorsi proposti da diverse società fiduciarie e associazioni di categoria per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero Delle Imprese E Del Made In Italy (MIMIT)[3] relativo alla comunicazione al registro dei titolari effettivi del 29 settembre 2023. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni oggetto del giudizio presentino profili di complessità tali da richiedere approfondimenti di merito incompatibili con la sommarietà propria della fase cautelare.

In tale contesto, le sentenze in oggetto avevano ritenuto privi di fondamento i motivi dei ricorrenti, i quali, in particolare, contestavano:

  • la ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al trust; e
  • la forma di accesso generalizzata alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini.

Il TAR Lazio rigettava le domande dei ricorrenti, ristabilendo così il termine per effettuare la prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati, in quanto:

  • in merito al primo motivo di censura, si devono ricomprendere negli istituti analoghi al trust non solo quelle fattispecie traslative della proprietà dei beni, ma anche quelle di mera gestione del bene per conto di terzi (il fiduciante), caratteristiche che si ritrovano nell’istituto del mandato fiduciario. Inoltre, poiché lo scopo del suddetto istituto è quello di attribuire la titolarità formale dei beni e la legittimazione dell’esercizio di alcuni diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto da questo diverso, fermo restando la sostanziale titolarità degli stessi in capo al fiduciante, è lampante che il mandato fiduciario sortisca proprio quell’effetto di occultamento della titolarità effettiva che la normativa antiriciclaggio mira a contrastare;
  • con riferimento al secondo motivo, il TAR evidenzia come l’accesso alle informazioni non sia generalizzato, bensì sia circoscritto – per i soggetti obbligati – alla necessità per gli stessi di compiere un’attività a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela e – per chiunque dimostri un legittimo interesse – alla condizione che l’interesse ad esso sotteso sia coerente ed omogeneo con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, ritenendo la necessità di approfondire le questioni dell’incompatibilità della normativa italiana con la normativa europea e della validità stessa di alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2015/849[4] ai principi del sovraordinato ordinamento europeo, ha fissato l’udienza per la discussione del merito al 19 settembre 2024.

Considerato che la perdurante efficacia dell’impugnata sentenza di I grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza in capo ai soggetti obbligati individuati dal decreto all’adempimento di comunicazione, risulterebbe in un irrimediabile pregiudizio in capo all’appellante derivante dall’ostensione di dati sensibili, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza degli appellanti e pronunciato ordinanza, sospendendo, fino alla pronuncia nel merito, sia l’obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo sia l’avvio della consultazione dei dati.

[1] Consiglio di Stato (Sez. Sesta) ordinanze di accoglimento di istanza cautelare nn. 3366, 3367, 3532, 3533 e 3534 pubblicate il 17 maggio 2024.

[2] Tar Lazio (Sez. Quarta) sentenze nn. 6837,6839,6840,6841,6844,6845 pubblicate il 9 aprile 2024.

[3] Decreto direttoriale 29 settembre 2023 – Operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (GU n.236 del 9-10-2023).

[4] Direttiva (Ue) 2015/849 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 20 maggio 2015, http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj

 

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