Cosa è una start-up innovativa?
Il Governo italiano ha adottato una serie di disposizioni di favore per la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative in Italia – includendo le società il cui oggetto sociale consiste nello sviluppo, produzione e commercio di prodotti o servizi innovativi di valore altamente tecnologico – emanando alcune tra le più favorevoli disposizioni in Europa per le start-up. Solo le società che sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata per le “start-up innovative” possono beneficiare della legislazione di favore.
Diversamente dalle altre tipologie societarie, la costituzione di una start-up innovativa non richiede la stipulazione di un atto costitutivo davanti ad un notaio.
Quali sono i requisiti affinchè una società possa essere qualificata come “start-up innovativa”?
Per essere qualificata quale “start-up innovativa” una società dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
- L’attività prevalente della società consiste nello sviluppo, produzione e commercio di beni o servizi innovativi di alto valore tecnologico;
- La società deve essere stata costituita da non oltre 48 mesi;
- La società deve avere sede in Italia o essere soggetta alla tassazione italiana;
- La società non ha un fatturato o ha un fatturato non eccedente i 5 milioni di euro;
- La società non distribuisce utili;
- La società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup; oppure impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera; sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica.
Quali sono i principali benefici per le start-up innovative in Italia?
- Agevolazioni fiscali (credito d’imposta superiore al 40%) e benefici per investimenti privati e societari in start-up, avuto riguardo sia a investimenti diretti in start-up sia a investimenti indiretti (tramite altre società che investono prevalentemente in start-up);
- Credito d’imposta a partire dal 35% per l’assunzione di lavoratori altamente qualificati;
- Importante agevolazione fiscale (19-27%) su investimenti in start-up;
- Procedura rapida (massimo 30 giorni) per ottenere il visto attraverso la “procedura di visto per start-up”;
- Possibilità di aumentare il capitale tramite siti web di crowdfunding (l’Italia è stata il primo Stato nel mondo a implementare una speciale e organica disciplina sul crowdfunding);
- Procedura rapida, semplificata e gratuita all’accesso per le start-up al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che supporta l’accesso al credito (copertura dell’80% della somma prestata);
- Supporto mirato dall’Agenzia Italiana del commercio;
- Procedura semplificata per il fallimento. Sostanzialmente si tratta di un’eccezione alle disposizioni del fallimento per mezzo della quale le start-up innovative sono soggette solo alla cosiddetta “procedura di sovra-indebitamento”;
- Le start-up possono assumere personale tramite contratti a tempo determinato (dai 6 ai 36 mesi). I contratti possono essere rinnovati più di una volta. Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato solamente un’altra volta, non più a lungo di 12 mesi, cioè per una durata complessiva del contratto non eccedente i 48 mesi;
- Non devono essere pagate marche da bollo o ulteriori costi per l’emissione di documenti;
- Speciali strumenti finanziari per la gestione del debito;
- Estensione di 12 mesi del cosiddetto rinvio a nuovo delle perdite, per meglio coprire l’inziale perdita;
- Rinvio della ricapitalizzazione al seguente esercizio quando ci sia l’esigenza di proteggre il capitale sociale;
- Le start-up possono remunerare i loro dipendenti e gli erogatori di servizi esterni, compresi avvocati e commercialisti, rispettivamente con stock options e work for equity. Il regime fiscale applicabile a questi strumenti è vantaggioso e adattato ai più comuni bisogni di una start-up.
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