Imposta sul reddito delle società
Le società italiane devono pagare un’imposta sul reddito delle società (IRES – Imposta sul Reddito delle Società) sui ricavi, nonché un’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
L’aliquota IRES è attualmente al 24%. L’aliquota IRAP può variare da regione a regione ed è normalmente intorno al 3,9%.
Una società Italiana deve depositare una comunicazione della sua esistenza all’Agenzia delle Entrate immediatamente dopo la sua costituzione e ed il rilascio del suo numero di partita IVA. Una società Italiana deve depositare all’Agenzia delle Entrate l’imposta sul reddito non più tardi di 12 mesi dopo la sua data di riferimento contabile.
Le società italiane residenti devono pagare l’imposta italiana sul loro reddito internazionale e sui guadagni, soggetta allo sgravio della doppia tassazione.
Se un’imposta sul reddito è dovuta in Italia, questa deve essere pagata 9 mesi dopo la data di riferimento. Se entrambe queste date sono mancanti saranno pagabili sanzioni ed interessi.
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è una tassa locale fondamentale in Italia, raccolta dalla Regione in cui vengono esercitate le attività produttive. Questa imposta è applicata a una vasta gamma di attività, tra cui quelle commerciali, artigianali e professionali, che sono considerate idonee alla tassazione regionale.
L’IRAP viene calcolata in base al valore della produzione netta derivante dall’attività economica svolta. Le aliquote possono variare da regione a regione, ma generalmente si aggirano intorno al 3,9%. Tuttavia, alcune regioni possono applicare aliquote diverse in base a specifiche politiche fiscali regionali.
Se i contribuenti operano in stabilimenti e uffici situati in diverse regioni italiane, la distribuzione della base imponibile dell’IRAP deve essere effettuata in proporzione al costo dei dipendenti che lavorano nei vari stabilimenti e uffici regionali. Questo metodo di ripartizione assicura che l’imposta sia equamente distribuita in base alla presenza operativa in ogni regione.
Individui soggetti ad IRAP
L’IRAP è dovuto dai soggetti regolarmente coinvolti in un’attività produttiva di beni o di erogazione di servizi nella regione.
In particolare, i seguenti soggetti sono soggetti a IRAP:
- Le entità soggette all’IRES: le società e le istituzioni commerciali residenti, le società e le istituzioni non residenti di ogni tipo con o senza personalità giuridica;
- Le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute e quelle equivalenti a semplici associazioni e le associazioni tra professionisti;
- I produttori agricoli che ricevono un reddito agricolo (individuali o di gruppo), eccetto per quelli esenti da IVA;
- Istituzioni pubbliche e private che non svolgono attività commerciale e le pubbliche amministrazioni;
- I soggetti che ricevono reddito dalla società; e gli individui che ricevono reddito da lavoro dipendente.
L’IRAP non si applica ai fondi comuni di investimento, ai fondi pensione, ai gruppi europei di interesse economico e ai venditori porta a porta.
Per i soggetti non residenti in Italia, l’IRAP si applica unicamente quando le attività sono condotte per almeno tre mesi tramite uno stabilimento permanente.
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