9 Agosto, 2019

Capitale sociale e diritti degli azionisti

1 Tipologie di azioni e denominazione

un’introduzione

Solo le SpA e le SapA hanno il capitale sociale suddiviso in azioni mentre il capitale sociale di una Srl è suddiviso in quote che rappresentano la quota del capitale sociale posseduta da ciascun socio.

Le azioni devono generalmente avere lo stesso valore nominale (non è necessario che ciò sia indicato sui certificati azionari o nell’atto costitutivo, ma il valore complessivo delle azioni emesse non può superare il capitale sociale della società) e conferire uguali diritti ai detentori di azioni della società. stessa classe. Lo statuto può prevedere l’emissione di diverse classi di azioni che incorporano diversi diritti gestionali e/o finanziari. È inoltre possibile avere classi di azioni diverse dalle azioni ordinarie, che attribuiscono ai loro titolari diritti speciali agli utili e diritti di voto speciali (ad esempio diritto di veto sulle delibere qualificate). Ai sensi del D.Lgs. 179/2012 anche le startup innovative costituite in forma di Srl possono ora creare diverse categorie di quote che attribuiscono ai loro titolari diritti speciali.

Non è consentita l’emissione di nuove azioni o nuove quote finché tutte quelle già emesse non siano state integralmente liberate.

b Azioni con diritto di voto limitato – articolo 2351

Lo statuto può prevedere l’emissione di azioni con diritto di voto limitato. Le azioni non possono conferire alcun voto, un voto limitato a determinate questioni o un voto soggetto a determinate condizioni, ma il valore di tali azioni non può superare la metà del capitale sociale totale. Inoltre, è possibile che lo statuto preveda un limite massimo ai voti esercitabili da un singolo azionista. Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni a voto plurimo anche per materie particolari o soggette a condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto multiplo può avere un massimo di tre voti.

c Azioni emesse a beneficio dei dipendenti – articolo 2349

Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può, con delibera dell’assemblea speciale, distribuire gli utili mediante emissione di azioni speciali da destinare ai dipendenti o ai dipendenti delle società controllate. Tali azioni potrebbero essere soggette a regolamenti speciali per quanto riguarda la forma, il trasferimento e altri diritti. Per emettere azioni a beneficio dei dipendenti, il capitale della società deve essere aumentato di un importo corrispondente. Le startup innovative possono offrire ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti quote di capitale a titolo di remunerazione aggiuntiva (es. stock option e work for equity).

d Azioni “di risparmio” – D.Lgs. n. 58/98

Una diversa classe di azioni dedicata ai piccoli investitori potrà essere emessa anche da società italiane quotate in Borsa. Tali azioni di risparmio non attribuiscono alcun diritto di voto , ma il loro titolare avrà una preferenza nella distribuzione degli utili e una quota limitata delle perdite. Le azioni di risparmio non sono rappresentate da certificati azionari e non possono eccedere la metà del capitale sociale circolante.

e Azioni di “Godimento” – articolo 2353

Le ” Azioni di godimento ” (azioni di godimento) non hanno diritto di voto ma danno diritto a dividendi previa distribuzione di dividendi ai titolari di altre classi di azioni. Le azioni di godimento possono essere emesse solo in occasione di una riduzione del capitale e vengono distribuite come una forma di indennità a coloro che hanno diritto al rimborso in conseguenza dell’annullamento delle proprie azioni.

f ‘Tracciamento delle azioni’ – articolo 2350

Le ” azioni correlate ” sono azioni che attribuiscono ai loro possessori diritti di dividendo legati all’andamento di uno specifico settore di attività della società. L’atto costitutivo deve specificare i criteri per l’identificazione dei costi e degli utili attribuibili al particolare ramo di attività, i metodi contabili da utilizzare nel calcolo dei ricavi e degli utili o delle perdite del relativo ramo di attività, i dividendi e i diritti concessi ai titolari di azioni tracking e le eventuali condizioni o modalità per la conversione delle azioni tracking in azioni ordinarie. I dividendi saranno pagabili agli azionisti titolari di azioni solo sugli utili realizzati dalla società nel settore di attività in questione e che sono registrati nei conti della società.

g “Azioni rimborsabili” – articolo 2437 sexies

In deroga alle regole generali sull’acquisto di azioni proprie, lo statuto può autorizzare l’emissione di azioni riscattabili (” azioni riscattabili “), ovvero azioni rimborsabili da parte della società o degli azionisti. Il prezzo di riscatto è determinato secondo la formula utilizzata per liquidare le azioni a favore di un membro che si ritira da una società (quando sono soddisfatte le condizioni per farlo).

h Azioni privilegiate

Con delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti può essere deliberata l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono attribuiti i seguenti diritti:

(a) Privilegi legati al profitto:

(i) preferenza nella distribuzione degli utili – le azioni daranno diritto ad un dividendo maggiore in relazione agli utili distribuiti;

(ii) priorità nella distribuzione degli utili: queste azioni parteciperanno per prime a qualsiasi distribuzione degli utili, mentre solo gli utili rimanenti dopo la distribuzione verranno distribuiti ai titolari di altre azioni; E

(iii) dividendi garantiti – indipendentemente dalla decisione di distribuirli.

(b) Privilegi legati alle perdite.

Le cosiddette ” azioni postergate ” godono di un certo isolamento dalla diminuzione di valore in circostanze di riduzione o perdita totale del capitale sociale, poiché il loro valore verrà ridotto solo se necessario dopo che la diminuzione di capitale si sarà riflessa in una riduzione del valore delle azioni ordinarie. Non è possibile escludere totalmente eventuali riduzioni di valore delle azioni differite.

(c) Privilegi in materia di liquidazione

I possessori di azioni privilegiate potrebbero avere diritto alla restituzione del valore nominale delle azioni o di una quota maggiore del capitale residuo in caso di liquidazione.

i Altri strumenti finanziari

Le SpA possono raccogliere capitale attraverso:

(1) Strumenti finanziari emessi quale corrispettivo della prestazione di servizi/beni (« strumenti emessi a fronte di particolari apporti », articolo 2346 del codice civile). Se previsti dallo statuto, tali strumenti finanziari possono essere ripartiti tra soci e non soci come corrispettivo per la fornitura alla società di beni o servizi. Ai sensi dell’articolo 2351 del codice civile tali strumenti finanziari possono attribuire ai titolari diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto nell’assemblea. L’atto costitutivo prevede le condizioni alle quali tali atti possono essere emessi e gli effetti della mancata prestazione dei relativi servizi.

(2) Atti emessi in relazione a fondi costituiti dalla società per lo svolgimento di specifiche attività (« strumenti emessi a fronte di patrimoni destinati », articolo 2447 bis e ter del codice civile). Una SpA può costituire fondi patrimoniali dedicati a progetti specifici. Secondo il diritto societario italiano è possibile finanziare tali progetti mediante l’emissione di strumenti finanziari legati alla performance dei fondi e la concessione di specifici diritti di dividendo ai loro titolari. Gli strumenti devono essere gestiti separatamente mediante un registro contenente il dettaglio della natura dello strumento, dei portatori dello stesso e delle operazioni ad esso relative.

Tali strumenti sono piuttosto rari nella pratica italiana.

j Quote

Come precedentemente indicato, le Srl non possiedono azioni, ma il loro capitale sociale è suddiviso in quote. Le quote sono frazioni del capitale e non possono essere rappresentate da azioni/certificati. A differenza delle azioni, le quote possono avere valori diversi, ma non possono essere frazionate in classi diverse, tuttavia lo statuto può attribuire ad uno o più soci diritti speciali sulla gestione e sulla partecipazione ai dividendi; i relativi diritti attribuiranno ai membri e non alla classe di azioni. L’atto costitutivo delle cosiddette startup innovative (cioè quelle società iscritte in una sezione speciale del competente Registro delle Imprese) può creare classi di azioni dotate di diritti diversi indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 2468, comma 2 e 2468, comma 3, del Codice Civile. Codice.

(i)   Debentures: ‘Obbligazioni’ and Srls – article 2483

Ai sensi dell’articolo 2483 del Codice Civile la Srl può emettere obbligazioni nei confronti di investitori accreditati.

Le obbligazioni così emesse possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza ai sensi delle leggi speciali applicabili. La successiva compravendita delle obbligazioni è inoltre limitata dalla disposizione che precisa che, in caso di cessione di un’obbligazione, il cedente sarà responsabile della solvibilità della società nel caso in cui il cessionario non fosse un investitore professionale o un membro della società azienda.

2 Certificati azionari

Le azioni e le quote rappresentano una parte del capitale sociale della società come evidenziato dal loro valore nominale. Le azioni devono avere lo stesso valore nominale. Possono essere emessi per un valore superiore al valore nominale (sovrapprezzo di emissione), ma non per un importo inferiore al loro valore nominale.

Il certificato azionario (che non si applica alle società pubbliche) se emesso deve contenere le seguenti informazioni:

(a) il nome e l’indirizzo della società;

(b) la data di stipula dello statuto e di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e il luogo in cui è tenuto il Registro;

(c) il valore nominale e il capitale sociale o, nel caso di azioni emesse senza valore nominale, l’indicazione del numero di azioni emesse;

(d) l’importo delle azioni non interamente liberate; E

e) i diritti e gli obblighi ad esso connessi. I certificati azionari devono essere firmati da un amministratore (anche digitalmente). È anche possibile emettere certificati azionari temporanei in attesa della preparazione di quelli definitivi. I certificati azionari possono essere singoli (che rappresentano una sola azione) o multipli (che rappresentano più di un’azione).

3 Emissione

un’introduzione

Come già accennato, una delle condizioni necessarie per la costituzione è la sottoscrizione integrale del capitale sociale della società. La sottoscrizione consiste in una dichiarazione o impegno a conferire alla società il valore delle azioni/quote sottoscritte. Se la società è costituita da due o più soci è sufficiente che sia versato solo il 25% del capitale sociale al momento della costituzione. Se il corrispettivo per la sottoscrizione del capitale sociale è in natura, i conferimenti in natura dovranno essere versati per intero al momento della sottoscrizione, indipendentemente dal numero dei soci fondatori.

In caso di aumento del capitale sociale successivamente alla costituzione l’eventuale sovrapprezzo dovrà essere interamente liberato all’atto della sottoscrizione dell’aumento mentre almeno il 25% del valore nominale delle azioni/quote emesse a servizio dell’aumento di capitale sociale dovrà essere versato all’atto della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale. sottoscrizione dello stesso.

L’aumento del capitale sociale può essere:

(a) a titolo gratuito: quando l’aumento è finanziato capitalizzando riserve disponibili o altri fondi, oppure distribuendo tra gli azionisti azioni di nuova emissione, ovvero aumentando il valore nominale delle azioni esistenti; O

(b) mediante sottoscrizione in contanti di azioni di nuova emissione di classi esistenti o nuove (e/o obbligazioni convertibili o warrant).

Non possono essere emesse nuove azioni se quelle già emesse non sono state interamente liberate, mentre sembrerebbe valida la deliberazione di aumento di capitale prima del versamento delle azioni esistenti.

b Diritti di opzione

Le nuove azioni/quote dovranno essere offerte innanzitutto ai possessori di azioni/quote esistenti in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale e anche ai possessori di obbligazioni convertibili (se emesse). Esercitando il diritto di opzione i soci hanno diritto, in caso di aumento di capitale, a mantenere invariata la partecipazione (pro-quota) al capitale sociale. Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di opzione sulle azioni degli altri azionisti che non hanno esercitato il diritto di opzione. Per le società quotate in Borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti al mercato dagli amministratori.

La deliberazione (da parte dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione se lo statuto gli consente) di aumentare il capitale sociale può limitare o escludere il diritto di opzione sull’aumento del capitale sociale a condizione che: (i) gli amministratori depositano alla società una relazione illustrante le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione, compresa l’illustrazione degli interessi sociali che giustificano tale esclusione; e (ii) i sindaci si pronunciano sulla congruità del prezzo delle azioni da emettere nell’ambito dell’aumento di capitale. In generale, l’esclusione del diritto di opzione è giustificata se:

(a) soddisfa gli interessi di una società; O

(b) l’incremento avviene nell’ambito di una fusione; O

(c) l’incremento avviene mediante emissione di obbligazioni convertibili; O

(d) l’incremento avviene mediante conferimento in natura; O

(e) le nuove azioni siano emesse a beneficio dei dipendenti; O

(f) le nuove azioni sono emesse a beneficio di un investitore esterno.

Inoltre, per le società quotate in Borsa, la deliberazione di aumento del capitale sociale ed esclusione o limitazione del diritto di opzione è soggetta al parere favorevole di una società di revisione. Una delibera di esclusione del diritto di opzione che non soddisfi queste condizioni può essere impugnata e di solito non sarà accettata dal Notaio notarile.

(i) Riforme

Mentre per le Srl valgono i principi generali previsti per le SpA, dal 2 gennaio 2004 è possibile inserire nello statuto una clausola che consente alla società di aumentare il proprio capitale mediante offerta a terzi, eliminando così il diritto di opzione ai soci esistenti ovvero clausola secondo la quale l’opzione non opera in proporzione alle quote già possedute dai soci.

c Procedura

La decisione sull’aumento del capitale sociale è riservata all’assemblea straordinaria da tenersi davanti a un notaio. Lo statuto può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di aumentare il capitale sociale fino ad un importo determinato e per il tempo indicato nello statuto e comunque per non oltre cinque anni dalla data della deliberazione.

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli amministratori dovranno depositare presso il Registro delle Imprese una dichiarazione attestante che l’aumento del capitale sociale è stato, in tutto o in parte, sottoscritto e versato fino all’importo minimo richiesto dalla normativa applicabile. .

Le regole di cui sopra riguardano una SpA, ma le stesse regole valgono anche per una Srl. Ora è possibile deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

4 Trasferimento – articolo 2355

Le azioni possono essere trasferite in due modi:

(a) mediante vidimazione autenticata (da parte di un intermediario o di un notaio) del certificato azionario (se emesso) e registrazione del trasferimento nel libro degli azionisti; O

(b) mediante trascrizione dell’operazione di trasferimento nel libro dei soci (cd ‘trasferimento’) effettuata da uno degli amministratori della società dietro consegna di un atto notarile di trasferimento.

Il trasferimento delle azioni negoziate su un mercato regolamentato avviene mediante registrazione sul conto intestato all’intermediario (banca o altro organismo autorizzato) che negozia le azioni.

Il trasferimento delle azioni al portatore avviene mediante semplice consegna del certificato.

L’atto costitutivo può vietare il trasferimento di azioni. Tale vincolo non potrà comunque durare oltre cinque anni dalla data di costituzione.

L’atto costitutivo può limitare il trasferimento delle azioni mediante clausole di gradimento o clausole di prelazione . Quest’ultima disposizione consente al consiglio di amministrazione, ovvero all’assemblea dei soci, di decidere se l’iscrizione di un nuovo socio nella società debba essere subordinata o meno al loro consenso, sulla base di criteri predeterminati o di caratteristiche personali. Mentre fino al 31 dicembre 2003 la legge riteneva inefficaci nelle SpA le disposizioni di consenso se non basate sulla ragionevolezza, ora vale una clausola secondo la quale le disposizioni di consenso sarebbero sottoposte alla pura discrezionalità del Consiglio di Amministrazione a condizione che l’atto costitutivo contenga una clausola obbligo per i soci o la società di acquistare le azioni da vendere o per il socio venditore di recedere dalla società. Altre clausole potenzialmente influenti sul trasferimento di quote/azioni (es. tag-along, drag-along) sono applicabili ai sensi della legge italiana.

Per quanto riguarda la Srl e il trasferimento delle quote, il Codice Civile prevede che le quote siano trasferibili sia per atto “inter vivos” sia per successione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2469 del codice civile, l’atto costitutivo può vietare o limitare il trasferimento delle quote. In caso di divieto assoluto di trasferimento, alla morte del socio, l’eredità avrà diritto alla liquidazione della quota.

Per quanto riguarda i trasferimenti “inter vivos”, il cambiamento di proprietà acquista efficacia nei confronti della società dalla data di iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese. La registrazione viene effettuata o dal Notaio che autentica il trasferimento oppure da un commercialista abilitato entro 30 giorni dalla data effettiva del trasferimento.

5 Operazioni societarie su azioni proprie

La Srl non può in nessun caso acquistare quote proprie salvo: 1) ai fini dell’annullamento della quota e della riduzione del capitale sociale ai sensi degli articoli 2357, 2357 bis e 2357 ter; e 2) è una startup innovativa iscritta in una sezione speciale del competente Registro delle Imprese e acquista quote proprie solo al fine di attuare piani di incentivazione a favore dei propri dipendenti, amministratori o fornitori di servizi. Una Spa può acquistare azioni proprie fino a concorrenza del valore degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato a condizione che:

(a) le azioni sono interamente liberate;

(b) le azioni non superano un decimo del capitale comprese le azioni possedute da una società controllata; E

(c) l’acquisto sia approvato dall’assemblea.

Gli stessi requisiti valgono per l’acquisto da parte della società tramite società fiduciaria o tramite terzi.

Tale acquisto potrà essere effettuato solo a seguito di delibera dell’assemblea ordinaria, la quale potrà prevedere nella stessa deliberazione operazioni post-acquisto sulle azioni.

Pur essendo le azioni di proprietà della società, i diritti di distribuzione degli utili e le opzioni da essi derivanti sono attribuiti proporzionalmente agli altri azionisti.

Qualora tali requisiti vengano violati, la società dovrà vendere le azioni così acquisite entro un anno o altrimenti dovrà provvedere all’annullamento di tali azioni e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Ciò può essere ottenuto mediante delibera dell’assemblea o mediante decreto del tribunale competente. Ciò non si applica tuttavia se l’acquisto è gratuito o se il capitale sociale viene ridotto mediante riscatto e annullamento di parte delle azioni. In ogni caso le azioni dovranno essere interamente liberate. Il diritto di voto relativo a tali azioni è sospeso mentre le azioni restano di proprietà della società.

L’acquisto da parte di una società quotata di azioni proprie può essere attuato mediante un’offerta pubblica di acquisto, ovvero nel rispetto delle regole dettate dal mercato azionario, al fine di garantire parità di trattamento agli azionisti.

Una società non può sottoscrivere le proprie azioni. In tal caso le azioni dovranno essere liberate dai promotori, dai soci fondatori o dagli amministratori.

L’articolo 2358 del codice civile stabilisce le condizioni alle quali una Spa può finanziare o prestare garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie; lo stesso statuto stabilisce anche le condizioni alle quali una SpA può ricevere in garanzia azioni proprie.

L’assemblea straordinaria dei soci deve autorizzare tali operazioni e gli amministratori devono consegnare una relazione che illustri l’esito positivo dell’operazione per la società. La relazione degli amministratori deve attestare che l’operazione è effettuata a condizioni di mercato e deve essere depositata presso la sede sociale almeno 30 giorni prima dell’assemblea. Se le azioni il cui acquisto o sottoscrizione sono negoziate in Borsa, il loro prezzo di acquisto non può essere inferiore al prezzo medio al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi precedenti. L’articolo 2358 non si applica se il finanziamento o la garanzia servono all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni da parte di dipendenti della società o di società controllate; gli amministratori non sono considerati dipendenti ai sensi dell’articolo 2358 del codice civile. Una Srl non può in nessun caso acquisire o accettare in garanzia quote proprie né concedere prestiti o garanzie per la loro acquisizione o sottoscrizione.

L’importo complessivo dei fondi finanziati o garantiti dalla società non può superare l’importo delle riserve/dividendi disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

L’articolo 2359 bis del Codice Civile contiene altre disposizioni riguardanti l’acquisto di azioni da parte delle società controllate. In particolare, una società controllata può acquistare azioni della società controllante per un importo non superiore alle riserve/dividendi disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato e comunque non superiore a 1/5 del capitale sociale della società controllante. Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni/quote, dovrà essere costituita e mantenuta fino al momento in cui le azioni/quote non saranno trasferite. La controllata non può votare nell’assemblea degli azionisti della società madre.

L’articolo 120 del decreto n. 58/1998 contiene altre disposizioni in materia di partecipazioni incrociate che coinvolgono una società quotata.

6 Riduzione del capitale

Soltanto l’assemblea straordinaria ha la competenza a deliberare sulla riduzione del capitale sociale. Tale deliberazione può derivare da una riduzione dell’attivo e del passivo della società o da perdite subite dalla stessa. La legge prevede che si possa procedere alla riduzione del capitale qualora vi sia un’eccedenza del capitale rispetto al fabbisogno della società. La riduzione del capitale, poiché comporta una diminuzione della garanzia dei creditori, può essere attuata solo dopo 90 giorni dall’iscrizione della relativa delibera assembleare presso il Registro delle Imprese. Durante tale periodo i creditori hanno il diritto di impugnare la deliberazione di riduzione del capitale sociale davanti al tribunale competente. Qualora venga presentato tale reclamo, la risoluzione verrà sospesa; il tribunale può tuttavia autorizzarne l’attuazione provvisoria se la società fornisce sufficienti garanzie ai creditori. Una riduzione del capitale con riduzione dell’attivo e del passivo può verificarsi anche nel caso in cui un azionista lasci la società. In questo caso, però, la legge non impone alla società di prestare alcuna garanzia ai creditori. La limitazione al potere di ridurre il capitale sociale si applica alle società emittenti di obbligazioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite può essere deliberata dall’assemblea dei soci all’atto dell’approvazione del bilancio. Se le perdite superano di un terzo l’importo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per sciogliere la società o ricapitalizzarla o trasformarla in altra forma avente un capitale sociale inferiore . Per le start-up innovative è previsto un termine più lungo per ricapitalizzare o trasformare l’impresa . Se le perdite non si riducono a meno di un terzo del capitale entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il relativo bilancio deve ridurre il capitale sociale (nei limiti minimi previsti dalla normativa applicabile) in proporzione al patrimonio esistente perdite. Se l’assemblea non delibera in tal senso, la riduzione del capitale può essere disposta dal tribunale competente.

Qualora, a causa di perdite, il capitale sociale scenda al di sotto del minimo previsto dalla legge, dovrà essere convocata l’assemblea per deliberare:

(a) la riduzione del capitale sociale per l’importo della perdita e il contestuale aumento del capitale sociale fino al capitale sociale minimo legale previsto dalla normativa applicabile); O

(b) la trasformazione della società in una diversa forma societaria che richiede un capitale minimo legale inferiore (ad esempio da SpA a Srl).

In assenza di tali deliberazioni, la società verrà eventualmente liquidata per ordinanza del tribunale competente.

Se non rimane più capitale sociale per garantire le operazioni, la società deve essere liquidata.

Come regola generale, secondo il diritto societario italiano, ciascun azionista ha diritto di voto. Le azioni di classi diverse danno diritto a diritti di voto diversi e, a determinate condizioni, ai detentori di strumenti finanziari può essere concesso il diritto di voto su determinate questioni. Il presente documento tratta i diritti degli azionisti in Italia come segue: voto ai sensi dell’art. 2351 del Codice Civile; dividendi; assemblee generali degli azionisti; e la tutela degli azionisti di minoranza.

B DIRITTI DEGLI AZIONISTI

1 Votazioni – articolo 2351

Di norma, ciascun azionista ha diritto di voto. Tuttavia, secondo l’articolo 2351 del codice civile, lo statuto potrebbe prevedere la creazione di azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari materie, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore complessivo di tali azioni non potrà superare la metà del capitale sociale. Lo statuto può anche prevedere che, in relazione al numero delle azioni possedute dal medesimo soggetto, il diritto di voto sia limitato ad un importo massimo ovvero possa prevedere uno scaglionamento dei diritti di voto. Può inoltre prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, salvo quanto disposto da leggi speciali. Ciascuna azione a voto multiplo può avere fino a un massimo di tre voti. Le azioni di classi diverse danno diritto a diritti di voto diversi e, a determinate condizioni, ai detentori di strumenti finanziari può essere concesso il diritto di voto su determinate questioni (vedere sopra).

diritto di partecipare alle riunioni

I membri votano nell’assemblea delle quote/degli azionisti. Pertanto i soci privi del diritto di voto non hanno diritto di intervenire all’assemblea; tuttavia in determinate circostanze possono partecipare all’assemblea i soci/soci, ma non hanno diritto di voto: i soci/soci in arretrato nel pagamento delle proprie azioni, i soci/soci titolari di ” azioni di godimento ” (azioni di godimento) oppure possono intervenire all’assemblea le azioni con diritto di voto limitato, ma non hanno diritto di voto.

Lo statuto può subordinare il diritto di intervento alle assemblee a particolari condizioni.

Secondo l’articolo 127 del decreto n. 58/1998, gli statuti delle società quotate possono consentire agli azionisti di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica. La Commissione Nazionale per le Società Quotate e la Borsa ha indicato le modalità da rispettare per esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.

Dal 1° gennaio 2004 tale procedura è stata estesa a tutte le società se lo statuto lo autorizza e prevede le modalità di voto per corrispondenza.

bDiritti di terzi

Ai sensi dell’articolo 2352 del codice civile, se le azioni sono costituite in pegno o soggette a diritto di usufrutto a favore di un terzo, il diritto di voto spetta (salvo diversa disposizione delle parti) al creditore pignoratizio o al portatore delle azioni il diritto di usufrutto. In caso di pignoramento o sequestro conservativo o giudiziario delle azioni, il diritto di intervento e di voto in assemblea spetta al custode delle azioni, secondo le istruzioni del tribunale. Queste regole si applicano anche alle quote in una Srl. Inoltre, l’articolo 2468 del codice civile prevede che, in caso di comproprietà di quote di una Srl, il diritto di voto deve essere esercitato da un rappresentante comune dei comproprietari.

c Limitazioni al diritto di voto

Il diritto di voto non può essere esercitato dall’azionista che sia in mora con il pagamento delle proprie azioni.

Gli azionisti hanno doveri fiduciari nei confronti della società. Ai sensi dell’articolo 2373, può intervenire alla discussione e votare anche il socio in conflitto di interessi, ma se il voto è determinante per l’adozione della delibera e l’adozione della delibera arreca danno alla società, la deliberazione può essere sfidato. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, così come i membri del consiglio di sorveglianza non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza.

d Obblighi di informativa

Gli azionisti di una società quotata in Borsa, o gli azionisti di una società privata che acquisiscono determinate partecipazioni in una società quotata, possono trovarsi soggetti a diversi obblighi di informazione da parte della Commissione nazionale per le società quotate e la Borsa (‘ CONSOB’).

Ai sensi dell’articolo 120 del decreto n. 58/1998 e dell’articolo 117 del regolamento Consob n. 11971/1999, ogniqualvolta un azionista ha acquisito, direttamente o indirettamente, la proprietà di più del tre per cento del capitale di una società quotata (o del cinque per cento in una PMI), è tenuto a darne comunicazione alla società e alla Consob entro quattro giorni di mercato aperto, a decorrere dal giorno in cui il soggetto ha avuto conoscenza della variazione idonea a determinare il verificarsi di detto obbligo. Ulteriori variazioni della partecipazione dovranno essere comunicate secondo i termini indicati dalla Consob con apposito regolamento qualora tali variazioni eccedano la metà della percentuale di partecipazione precedentemente detenuta.

Ulteriori comunicazioni alla società e alla Consob sono richieste qualora il socio acquisisca più del 5%, 10%, 15% 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%. In caso di partecipazioni incrociate, la società che ha comunicato per ultima alla Consob non può votare le azioni che superano la soglia ed è tenuta a vendere tali azioni entro 12 mesi. In caso di mancata vendita entro il termine prescritto, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione. Gli stessi obblighi di comunicazione valgono per le società quotate che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore alle citate soglie.

e Procure

Salvo disposizione contraria dello statuto, una quota/azionisti può farsi rappresentare all’assemblea delle quote/azionisti tramite un rappresentante. La delega deve essere conferita per iscritto e deve rispettare ogni altra condizione prevista dallo statuto. La delega può riguardare una o più assemblee ed è revocabile in ogni momento. Gli amministratori, i sindaci non possono assumere la rappresentanza.

f Accordi di voto

Sono generalmente ritenuti validi ed ammissibili i cosiddetti ” sindacati di voto “. Si tratta di un patto parasociale con il quale alcuni soci si impegnano reciprocamente a votare secondo la volontà della maggioranza dei firmatari del patto. I patti parasociali diretti a disciplinare la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto o l’esercizio dell’influenza sulla società sono disciplinati dall’articolo 2341 bis e ter del codice civile. I patti parasociali non possono durare più di cinque anni. Secondo la maggioranza dei commentatori il termine di cinque anni non si applica alle Srl. I patti parasociali sono validi nella misura in cui non privano l’assemblea delle sue funzioni, aboliscono la libertà di voto o sono in conflitto con gli interessi della società.

Secondo l’articolo 122 del decreto n. 58/1998, i patti di voto relativi alle società quotate devono essere comunicati alla società e alla Consob entro cinque giorni dalla data della loro stipula, pubblicati sulla stampa quotidiana e depositati presso il Registro delle imprese. Qualora non vengano espletate tali formalità, il diritto di voto relativo a tali azioni non potrà essere esercitato. Le SpA pubbliche hanno il dovere di dichiarare i patti parasociali alla società e in apertura delle assemblee; tale dichiarazione venga trascritta nel verbale dell’assemblea. Questo requisito non è applicabile agli accordi di opzione put e call.

2 Dividendi

Ciascuna azione dà diritto al suo possessore ad una quota proporzionale dei dividendi netti, risultanti dal bilancio, fatte salve eventuali limitazioni in relazione a particolari classi di azioni. La stessa disposizione vale per le quote di una Srl.

Il diritto a ricevere dividendi sorge solo in conseguenza di una deliberazione regolarmente assunta dall’assemblea degli azionisti successiva alla deliberazione di approvazione del bilancio. Si tratta di due delibere distinte. Se i dividendi vengono pagati sulla base di un bilancio regolarmente approvato e la delibera di approvazione è nulla, i dividendi non possono essere reclamati dagli azionisti che li hanno ricevuti in buona fede.

I dividendi possono essere pagati solo a partire dagli utili effettivamente conseguiti (ovvero risultanti da uno stato patrimoniale debitamente approvato). Non possono essere pagati in caso di perdite del capitale sociale finché il capitale non viene rimborsato o ridotto di un importo pari alle perdite. L’assemblea può deliberare di non distribuire dividendi ma di accantonarli in riserve volontarie. Le società soggette per legge alla revisione del bilancio possono distribuire un acconto sui dividendi durante l’esercizio se espressamente previsto dallo statuto.

Ai sensi dell’articolo 2340 del Codice Civile, in ogni caso e fatte salve le disposizioni di leggi speciali, una quota minima del 5% dei ricavi netti annuali deve essere destinata ad una riserva fino a quando la predetta riserva non abbia raggiunto il 5% del capitale sociale. . Qualora per qualsiasi motivo venga ridotta, la riserva dovrà essere ricostituita.

La distribuzione di acconti sui dividendi è possibile solo nel caso di una società il cui bilancio è legalmente soggetto a revisione contabile esterna. L’acconto di distribuzione deve essere deliberato dagli amministratori, sulla base di una situazione economica e finanziaria della società che riporti la previsione degli utili di fine esercizio e con il consenso del Collegio Sindacale. Se gli utili previsti non vengono realizzati entro la fine dell’anno finanziario, gli acconti sui dividendi ricevuti dagli azionisti in buona fede non possono essere recuperati.

3 Assemblee generali degli azionisti

Per esprimere la volontà della società è necessaria l’assemblea dei soci regolarmente convocata. Il voto a maggioranza è la regola ed è vincolante per gli azionisti assenti o dissenzienti.

una convocazione di una riunione

L’assemblea deve essere regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto; l’assemblea è generalmente convocata dagli amministratori (e, in caso di liquidazione, dai liquidatori) mediante avviso di convocazione scritto. In casi particolari può essere convocato dai sindaci o dal tribunale.

Ai sensi dell’articolo 3266 del codice civile e 125 bis del decreto n. 58/1998 nelle società pubbliche le assemblee dei soci sono convocate con avviso di convocazione da pubblicare sul sito internet della società o su un quotidiano indicato nell’atto costitutivo almeno 30 giorni prima della data della riunione. Nelle SpA a capitale privato l’assemblea è convocata con avviso di convocazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su un quotidiano indicato nell’atto costitutivo almeno 15 giorni prima della data la data della riunione; qualora lo statuto lo preveda, l’assemblea può essere convocata mediante avviso di convocazione inviato ai soci, agli amministratori e ai sindaci con modalità che garantiscano la prova della ricezione (es. posta elettronica con ricevuta di ricevimento richiesta, fax, raccomandata a.r.) e inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nelle Srls la convocazione dell’assemblea avviene mediante avviso inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima dell’adunanza, salvo diversamente previsto dall’atto costitutivo. L’atto costitutivo può autorizzare la convocazione dell’assemblea con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione (es. email con ricevuta di ritorno richiesta, fax, posta raccomandata).

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’ordine del giorno delle materie da trattare. L’assemblea non può deliberare su materie non all’ordine del giorno o non strettamente connesse ad esso.

Il mancato rispetto delle formalità per la convocazione dell’assemblea non invalida la partecipazione dell’intero capitale sociale, rappresentato da tutti i soci e da tutti gli amministratori e sindaci (se presenti) (c.d. assemblea totalitaria ‘, ovvero assemblea plenaria dei soci). In tale riunione, tuttavia, i partecipanti possono contestare la discussione di argomenti sui quali non sono stati sufficientemente informati.

In generale, l’assemblea degli azionisti viene convocata a discrezione degli amministratori, tuttavia, nei seguenti casi la legge impone agli amministratori di convocare un’assemblea:

(1) alla fine dell’esercizio e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio;

(2) per la sostituzione di amministratori la cui assenza non consenta ai restanti amministratori di raggiungere la maggioranza;

(3) qualora sia necessario sostituire uno dei sindaci (quando, anche utilizzando i sindaci supplenti, il Collegio Sindacale non risulta completo);

(4) se la società ha subito perdite superiori a un terzo del suo capitale (se ciò si verifica, il capitale della società deve essere ridotto di conseguenza);

(5) se richiesto da soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale;

(6) deliberare lo scioglimento della società, qualora si sia verificato un evento che determina la liquidazione.

In tutti i casi sopra indicati, se gli amministratori non riescono a convocare l’assemblea, a farlo devono farlo i sindaci o altro organo di controllo. I sindaci sono tenuti a convocare l’assemblea anche quando non siano rimasti amministratori in carica, quando soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale segnalino eventuali violazioni di legge che appaiono al collegio sindacale fondate su ragionevoli ragioni. motivi o quando nell’espletamento della loro funzione vengono a conoscenza di irregolarità da discutere in tale riunione.

b Tipi di riunione

Nelle SpA esistono due tipologie di assemblea dei soci, l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria. Per ciascuna votazione è necessaria una maggioranza diversa per votare. Non possono votare nell’assemblea ordinaria i titolari di azioni con diritto di voto limitato e i titolari di azioni di “risparmio”. Le deliberazioni assunte nell’assemblea ordinaria riguardano la normale gestione della società.

Lo svolgimento dell’assemblea ordinaria varia a seconda che la società disponga o meno di un consiglio di sorveglianza. In caso contrario, è compito dell’assemblea ordinaria, tra l’altro:

(a) nominare amministratori e sindaci e sostituirli per scadenza del mandato o per altri motivi ovvero revocarli, fissandone il numero qualora l’atto costitutivo ne preveda semplicemente un minimo e un massimo, e nominando il Presidente del il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;

(b) fissare i compensi degli amministratori e dei sindaci se non già determinati dallo statuto;

(c) deliberare sull’approvazione del bilancio annuale, sulla distribuzione dei dividendi e sull’acquisto di azioni proprie, nonché sulle azioni da intraprendere in caso di perdite della società;

(d) decidere eventuali azioni da intraprendere nei confronti degli amministratori in caso di cattiva gestione della società o di violazione dei loro doveri di diligenza; E

(e) decidere su tutte le questioni di propria competenza ai sensi dello statuto e su tutte le questioni sottopostegli dagli amministratori.

Nelle società dotate di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria ha, in generale, il compito di:

(i) nominare e revocare i membri del consiglio di sorveglianza e determinarne il compenso qualora ciò non sia previsto dallo statuto;

(ii) decidere eventuali azioni da intraprendere nei confronti degli amministratori in caso di cattiva gestione della società o di violazione dei loro doveri di diligenza; E

(iii) deliberare la distribuzione dei dividendi.

I lavori dell’assemblea straordinaria, alla quale possono partecipare tutti gli azionisti ad eccezione dei titolari di azioni di “risparmio”, deliberano:

(a) modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sociale;

(b) l’emissione di obbligazioni;

(c) la nomina e i poteri dei responsabili della liquidazione;

(d) la proposta di concordato preventivo o di amministrazione controllata temporanea; E

(e) l’emissione di azioni per soggetti in servizio nella società o di strumenti finanziari per dipendenti di società controllate.

Queste materie sono fissate dalla legge e qualsiasi clausola dell’atto costitutivo che cerchi di stabilire diversamente non sarà valida. Tuttavia, vi sono una serie di altre questioni che possono essere delegate dall’assemblea degli azionisti agli amministratori per decisione, tra cui:

(a) quali amministratori hanno il potere di rappresentanza della società;

(b) la proposta di concordato preventivo o di amministrazione controllata temporanea; E

(c) a determinate condizioni, l’aumento del capitale sociale e la soppressione del diritto di opzione.

c Di chi

In un’operazione di investimento è abbastanza comune includere nello statuto un quorum speciale o sottoporre le deliberazioni su questioni specifiche a maggioranze super per garantire che determinate risoluzioni siano prese con il voto effettivo degli investitori.

Qualora non siano raggiunti il ​​quorum o le maggioranze richieste, l’assemblea dovrà essere convocata nuovamente. La data delle riunioni successive potrà essere (come spesso accade) contenuta nell’avviso di convocazione della prima assemblea. L’ordine del giorno della seconda riunione deve essere lo stesso della prima. Nelle assemblee ordinarie convocate per la seconda volta è sufficiente la maggioranza semplice del capitale presente, mentre nelle assemblee straordinarie convocate per la seconda volta le deliberazioni devono essere approvate da almeno un terzo del capitale sociale. Requisiti di maggioranza più elevati possono sempre essere previsti dallo statuto. Nelle assemblee convocate per la seconda volta, per determinate questioni può essere richiesta anche la maggioranza di più della metà del capitale. Anche in questo caso l’atto costitutivo può prevedere quorum diversi, sul modello di quelli previsti per la prima convocazione.

Per le società quotate e per quelle che fanno ricorso a capitali di rischio si applicano quorum speciali e maggioranze qualificate.

Le Srl hanno maggiore flessibilità nella regolamentazione delle assemblee dei soci. L’articolo 2479 del codice civile consente ai soci di assumere decisioni per iscritto in alternativa all’assemblea vera e propria; l’atto costitutivo regolerà il processo di assunzione delle decisioni mediante consenso scritto; qualora l’atto costitutivo non lo preveda, i soci si riuniranno personalmente. Per effetto della legge, ci sono alcune questioni che non possono essere decise mediante consenso scritto, ad esempio la modifica dell’atto costitutivo e qualsiasi decisione di effettuare operazioni estranee all’oggetto sociale o che pregiudicano i diritti dei soci . Inoltre, ai sensi dell’articolo 2479 del codice civile l’assemblea deve essere convocata se lo richiedono uno o più amministratori o da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Il quorum costitutivo dell’assemblea dei soci è pari ad almeno il 50% del capitale. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea. Le decisioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo o le operazioni che comportano una modifica sostanziale dell’oggetto sociale o che ledono i diritti dei soci sono prese con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 50% del capitale.

d Procedura

La presidenza è presieduta da un presidente dell’assemblea, nominato dallo statuto o dai partecipanti. Il Presidente è assistito da un Segretario; il Presidente e il Segretario della riunione devono trovarsi nel medesimo luogo durante la riunione. Soltanto in occasione delle assemblee straordinarie è richiesta ai sensi di legge la presenza di un Notaio. Al Presidente è conferito il potere di verificare la regolare costituzione dell’assemblea, di escludere dal voto gli aventi diritto al voto e di rendere noti i risultati delle votazioni.

Della riunione deve essere redatto il verbale. In sede ordinaria essi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Nelle assemblee straordinarie sono eseguiti dal Presidente e dal Notaio, al quale spetta anche la redazione. Su richiesta, gli azionisti hanno il diritto di far mettere a verbale le loro dichiarazioni. Prima di essere sottoscritto, il verbale dovrà essere letto e approvato dai presenti. Se non viene redatto alcun verbale, pur trattandosi di una questione discutibile, le più recenti sentenze giudiziarie dichiarano nulle le delibere assunte. Se il verbale è solo incompleto le deliberazioni sono annullabili.

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci sono annullabili se illegittime secondo le leggi generali o in violazione dell’atto costitutivo o dello statuto della società. È inoltre annullabile una delibera:

(a) in cui un voto è stato espresso da una persona senza diritto di voto e tale voto ha determinato se esisteva un quorum costitutivo;

(b) qualora vi sia stato un voto di un soggetto in conflitto di interessi e ciò abbia cagionato un danno alla società;

(c) il verbale dell’assemblea è incompleto al punto che non è possibile determinare il contenuto, l’effetto o la validità della delibera; O

d) il quorum deliberativo è stato raggiunto con il conteggio dei voti non validi.

Tuttavia, anche se una risoluzione è annullabile, a meno che non vi sia un’impugnazione legale, avrà effetto. Possono proporre ricorso gli aventi diritto al voto assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori, i membri del comitato di sorveglianza e i sindaci. I terzi che non hanno diritto su azioni con diritto di voto non possono proporre azione di annullamento.

L’impugnazione deve essere proposta entro 90 giorni dalla data della delibera o, se soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese, entro 90 giorni dalla sua iscrizione o, se soggetta solo a deposito presso la sede del Registro. delle Imprese, entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

Un’ulteriore classe di risoluzione sarà nulla. Si tratta di delibere che:

(a) avere uno scopo impossibile o illegale, comprese le modifiche dell’oggetto sociale per includervi uno scopo impossibile o illegale;

(b) sono state approvate senza convocazione dell’assemblea (tranne nel caso in cui l’assemblea che ha adottato la delibera fosse un’assemblea di tutti gli azionisti aventi diritto di voto); O

(c) non dispongono di alcun verbale.

L’azione di nullità della delibera può essere proposta da “chiunque abbia un interesse”, categoria che comprende anche gli amministratori e soci della società ed i terzi che possano dimostrare il proprio interesse. Inoltre, il tribunale può agire di propria volontà. In genere il termine di prescrizione è di tre anni per impugnare le delibere nulle, salvo quelle che modificano l’oggetto sociale, che possono essere impugnate in qualsiasi momento. Inoltre, in alcuni casi, comprese le delibere assunte senza convocazione o senza verbalizzazione, la società può adottare misure correttive che di fatto rendano legittima la delibera (nei due casi citati si tratterebbe di ottenere il consenso dei soci assenti alla deliberazione) approvate e redigere apposito verbale).

e Assemblee straordinarie o collettive – articolo 2376

Il Codice Civile prevede che si debbano tenere assemblee speciali o di classe (di una SpA) qualora esistano diverse categorie di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto che saranno interessati da una deliberazione dell’assemblea. Tali assemblee di categoria sono disciplinate dal regolamento delle assemblee straordinarie della SpA. In caso di ammissione di azioni o strumenti finanziari al sistema di gestione accentrata, il diritto di intervento e di voto nella relativa assemblea è disciplinato da leggi speciali.

4 Tutela degli azionisti di minoranza

Oltre ai diritti spettanti agli azionisti di minoranza in virtù dei principi generali del diritto, quali la “buona fede”, la “correttezza” e l’“abuso del diritto”, il Codice Civile individua i seguenti diritti:

(a) i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono far inserire un argomento all’ordine del giorno dell’assemblea, far tenere l’assemblea nonostante la presenza nell’atto costitutivo di un meccanismo alternativo di decisione (articolo 2479 del codice civile) o richiedere lo aggiornamento dell’assemblea;

(b) i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale possono opporsi alla rinuncia o alla transazione dell’azione di responsabilità degli amministratori (articolo 2476 del codice civile); E

(c) ogni socio può agire contro un amministratore per l’accertamento della responsabilità degli amministratori o sottoporre la questione all’esame del Collegio Sindacale (articolo 2408 del codice civile).

Inoltre, in generale, tutti gli azionisti hanno i seguenti diritti fondamentali:

(a) il diritto di mantenere la qualità di azionista fino allo scioglimento della società;

(b) il diritto ai dividendi (che è, come già accennato, soggetto a deliberazione dell’assemblea generale);

(c) il diritto di prelazione sulle azioni di nuova emissione (come già precisato, tale diritto, a determinate condizioni, può essere escluso);

(d) il diritto di trasferire azioni; E

(e) il diritto di partecipare ad eventuali eccedenze di attivo in caso di liquidazione.

 

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