8 Agosto, 2018

Acquisizioni e joint venture.

Il Decreto Legislativo n. 58/98 e le normative emanate ai sensi di questa legge prevedono, tra l’altro, il quadro giuridico per le offerte pubbliche di acquisto di azioni, che siano quotate in borsa o meno. Questo documento discute questioni relative alle acquisizioni di azioni societarie in Italia, trattando: offerte pubbliche e obbligatorie; acquisto di beni/azioni in una società privata; negoziazioni preliminari; e acquisizione di beni.

Acquisizioni

1 Offerte Pubbliche

Il Decreto Legislativo n. 58/98 e le normative emanate ai sensi di questa legge prevedono, tra l’altro, il quadro giuridico per le offerte pubbliche di acquisto di azioni, che siano quotate o meno in borsa.

Chiunque intenda effettuare un’offerta pubblica di acquisto di azioni deve notificare anticipatamente questa intenzione alla ‘Commissione Nazionale Per La Società e La Borsa’ (CONSOB), l’autorità di regolamentazione delle società, e a Borsa Italiana SpA (la società che gestisce la Borsa Italiana), allegando il documento d’offerta e il modulo di accettazione.

I dettagli della notifica alla CONSOB devono essere divulgati al mercato insieme ai dettagli essenziali dell’offerta, come lo scopo dell’operazione, le garanzie proposte, il finanziamento, eventuali condizioni dell’offerta e i dettagli di eventuali consulenti.

CONSOB può, entro 15 giorni (30 giorni per le società private) dal ricevimento della notifica dell’intenzione, richiedere all’offerente di fornire ulteriori informazioni o garanzie e può definire le modalità con cui l’offerta deve essere annunciata al pubblico.

Al termine del periodo indicato sopra, il prospetto d’offerta può essere pubblicato sulla stampa o depositato presso un intermediario autorizzato o mediante qualsiasi altro mezzo previsto dalla CONSOB.

La società target deve a sua volta emettere una dichiarazione che deve contenere le seguenti informazioni:

(a) tutte le informazioni necessarie per valutare l’offerta insieme a una valutazione analitica della stessa da parte dei direttori; tale valutazione deve tenere conto degli effetti che l’offerta potrebbe avere sulle future attività della società nonché sul personale impiegato dalla target e deve indicare espressamente il numero e (se richiesto) i nomi dei direttori che respingono l’offerta proposta;

(b) notifica di eventuali convocazioni dell’assemblea degli azionisti per deliberare il rifiuto dell’offerta. Qualsiasi decisione successiva di rifiutare l’offerta e contestarla deve essere comunicata al mercato a tempo debito;

(c) informazioni aggiornate sulla proprietà del capitale sociale, sui direttori, sulle società controllate nonché su eventuali accordi tra azionisti relativi alle azioni della target; e

(d) qualsiasi informazione materiale non menzionata nell’ultimo bilancio pubblicato.

Questa dichiarazione deve essere presentata alla CONSOB non meno di due giorni prima della pubblicazione e in ogni caso resa nota al mercato entro il primo giorno del periodo di accettazione.

L’offerta stessa è irrevocabile, qualsiasi clausola contraria sarà nulla. Tuttavia, può essere soggetta a variazioni, che non possono essere di natura tale da ridurre la quantità di azioni oggetto dell’offerta. Qualsiasi variazione deve essere comunicata al pubblico non oltre tre giorni prima della fine del periodo di accettazione. Le offerte concorrenti devono essere pubblicate in conformità con le stesse disposizioni.

I termini dell’offerta devono essere gli stessi per tutti gli azionisti della target. Il periodo per accettare l’offerta è fissato dall’autorità di mercato (per le società pubbliche) e dalla CONSOB (per le società private) e varia a seconda che l’offerta fatta sia obbligatoria o meno. Il periodo di accettazione non può iniziare prima di cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta (salvo nei casi in cui il documento d’offerta contenga una dichiarazione della società target) e in ogni caso non prima di ottenere qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge come precondizione per l’offerta.

Tutte le dichiarazioni emesse devono essere chiare, complete e comprensibili per i destinatari. Inoltre, l’offerente e qualsiasi altra parte interessata devono adempiere a tutte le sue obbligazioni in modo tempestivo, astenersi da qualsiasi attività sui mercati mirata a influenzare l’accettazione dell’offerta. La società target deve astenersi da qualsiasi attività che potrebbe influenzare l’accettazione/rifiuto dell’offerta, a meno che non sia autorizzata a farlo da un voto nella sua assemblea degli azionisti (che delibera sulle decisioni relative alle offerte con una maggioranza di almeno il 30% delle azioni in circolazione aventi diritto di voto).

CONSOB sorveglia la conformità generale alle disposizioni sopra indicate, ma non può fare alcuna valutazione nel merito dell’offerta. Il mancato rispetto degli obblighi di divulgazione potrebbe comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa.

L’accettazione dell’offerta deve di solito essere comunicata all’offerente inviando il modulo di accettazione all’offerente o al suo intermediario.

2 Offerte Obbligatorie

L’obbligo di fare un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto (‘offerta pubblica di acquisto obbligatoria’) sorge solo in relazione alle società pubbliche. L’offerta obbligatoria è di due tipi: offerta obbligatoria per la totalità delle azioni (‘OPA totalitaria’, ‘OPA successiva’) e un’offerta obbligatoria per le azioni residue (‘OPA residuale’).

Un’offerta per l’acquisto della totalità delle azioni diventa obbligatoria quando l’offerente detiene più del 30% delle azioni ordinarie negoziate sul mercato. L’offerta deve essere fatta entro 20 giorni dalla data in cui la soglia del 30% è stata superata a un prezzo pari al maggiore tra il prezzo medio a cui le azioni sono state negoziate nei 12 mesi precedenti e il prezzo più alto eventualmente pagato dall’acquirente per l’acquisto di azioni ordinarie della società nei 12 mesi precedenti.

L’obbligo di fare un’offerta obbligatoria per la totalità delle azioni non sorge quando ci sono altri azionisti che mantengono il controllo sulla società o quando la soglia del 30% è stata superata a seguito di:

(a) fusione o scissione;

(b) un’operazione per salvare una società in difficoltà;

(c) una causa indipendente dalla volontà dell’acquirente;

(d) un’operazione temporanea; o

(e) trasferimento di titoli tra parti legate da relazioni di investimento significative;

(f) acquisti gratuiti.

Inoltre, in determinate altre condizioni, tale offerta obbligatoria non è necessaria dopo l’acquisto di una partecipazione che supera il 30% in un’offerta pubblica per almeno il 60% delle azioni ordinarie della target.

Un’offerta (su richiesta) per le azioni residue è obbligatoria quando un azionista ottiene il controllo di oltre il 90% delle azioni. In tali circostanze l’offerta di acquisto deve riguardare la totalità delle azioni rimanenti con diritto di voto a un prezzo fissato dalla CONSOB se non è possibile acquistare un numero sufficiente di azioni per garantire questo entro quattro mesi.

Chiunque, a seguito di un’offerta pubblica per la totalità delle azioni, acquisisca una partecipazione superiore al 95% delle azioni deve acquistare (se richiesto) le azioni residue da coloro che lo richiedono. Il prezzo di acquisizione delle azioni residue sarà fissato dalla CONSOB mediante regolamenti specifici.

Le norme relative alle offerte obbligatorie si applicano anche a più parti che agiscono di concerto per l’acquisto di azioni.

3 Acquisto di beni/azioni in una società privata

Secondo le leggi italiane, sono possibili sia le acquisizioni di beni che le acquisizioni di azioni. Generalmente, tali transazioni sono disciplinate dal Codice Civile e i passaggi dell’acquisizione possono essere riassunti come segue.

4 Negoziazioni preliminari

Le lettere di intenti sono molto comuni nella pratica transazionale italiana. Le lettere di intenti coprono questioni come le azioni/quote o beni da vendere, il prezzo, i termini generali dell’accordo, l’allocazione dei costi della transazione, il periodo di tempo entro il quale le parti intendono completare la transazione, le leggi applicabili e la selezione del foro.

Se una lettera di intenti è vincolante tra le parti dipende dalla formulazione effettiva utilizzata dalle parti. Senza una disposizione espressa in tal senso, le lettere di intenti che prevedono dichiarazioni vaghe delle intenzioni delle parti e non contengono disposizioni dettagliate relative alla transazione non sono vincolanti. Le lettere di intenti, invece, che contengono disposizioni dettagliate relative ai termini della transazione possono essere vincolanti. In generale, le lettere di intenti non vincolanti potrebbero contenere clausole vincolanti che impongono obblighi di riservatezza alle parti o che vietano a una parte di negoziare con terzi durante le negoziazioni. Se una parte si ritira dalle negoziazioni in malafede, la parte che si ritira potrebbe essere obbligata a risarcire i danni causati.

Durante le negoziazioni preliminari, è comune stipulare un accordo di riservatezza. Il suo obiettivo è proteggere qualsiasi informazione confidenziale comunicata tra le parti durante le negoziazioni.

5 Acquisizione di beni

In caso di trasferimento di proprietà di beni mobili, la proprietà viene trasferita per legge tramite accordo e pagamento del prezzo. Nel caso di beni immobili, la proprietà viene trasferita solo con la stipula di un contratto davanti a un notaio.

Nella pratica italiana, un contratto di vendita preliminare è spesso stipulato tra le parti in modo che possano obbligarsi reciprocamente a firmare il contratto finale in una data futura.

Joint Venture

Le joint venture (JV) in Italia possono essere costituite in due modi principali: come società separate o mediante contratti di collaborazione. La creazione di una JV sotto forma di società separata implica l’istituzione di una nuova entità societaria, spesso sotto forma di società a responsabilità limitata (S.r.l.) o società per azioni (S.p.A.). Il contratto di JV disciplina le modalità di gestione dell’attività, la ripartizione dei profitti, la gestione dei rischi e la risoluzione di eventuali controversie.

Nelle JV contrattuali, le parti collaborano senza creare una nuova entità societaria. Questi accordi sono spesso utilizzati per progetti specifici con una durata limitata. Gli accordi stabiliscono i diritti e gli obblighi delle parti, i loro contributi e le modalità di gestione del progetto.

 

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