l’imposta sulle società

Le società italiane sono soggette  all’imposta sul reddito delle società ( IRESImposta sul Reddito delle Società ) sugli utili e all’imposta regionale ( IRAPImposta Regionale sulle Attività Produttive ).

Imposta nazionale sulle società (IRES)

L’aliquota dell’imposta nazionale sulle società (IRES) è attualmente pari al 24% . L’aliquota dell’imposta regionale sulle società (IRAP) può variare da regione a regione e normalmente si aggira intorno al 3,9% .

Una società italiana deve presentare una notifica della propria esistenza all’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate) immediatamente dopo la sua costituzione e aprire una posizione IVA ( Partita IVA ). Una società italiana deve presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi  dalla data di riferimento contabile.

Le società italiane fiscalmente residenti devono pagare l’imposta italiana sulle società sui loro redditi e plusvalenze mondiali, soggette a sgravi contro la doppia imposizione.

Qualora in Italia sia dovuta un’imposta sulle società, questa dovrà essere pagata 6 mesi dopo la data di riferimento contabile. Nel caso in cui una di queste date non venga rispettata, saranno dovuti sanzioni e interessi.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un’imposta locale riscossa dalla Regione ove sono esercitate le attività produttive soggette ad imposta.

Se i contribuenti esercitano la propria attività in stabilimenti e uffici ubicati nel territorio di più regioni, la distribuzione del reddito imponibile, e, quindi, dell’IRAP, è attribuita in proporzione al costo dei dipendenti operanti nei diversi stabilimenti e uffici regionali.

Soggetti soggetti all’IRAP

L’IRAP è dovuta per coloro che esercitano regolarmente attività di produzione autonoma di beni o servizi nella regione.

In particolare, sono soggetti all’IRAP:

  • – soggetti soggetti all’IRES: società ed enti commerciali residenti, nonché società ed enti di qualsiasi tipo non residenti, con o senza personalità giuridica;
  • – le società di persone, le società in accomandita semplice e quelle equiparate alle società semplici esercenti arti e professioni e alle associazioni professionali;
  • – produttori agricoli beneficiari di reddito agricolo (singoli o associati), ad eccezione di quelli esenti da IVA;
  • – enti pubblici e privati ​​non commerciali e pubbliche amministrazioni;
  • – soggetti percettori di reddito d’impresa; e soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo.

L’IRAP non si applica ai fondi comuni di investimento, ai fondi pensione, ai gruppi di interesse economico europeo (GEIE) e ai venditori porta a porta.

Deducibilità delle spese

Nel determinare il reddito imponibile, vi è un’ampia gamma di spese che possono essere dedotte dall’utile come indicato nel conto profitti e perdite. Alcune di queste spese sono deducibili al 100%, alcune sono parzialmente deducibili e altre non sono affatto deducibili.

In linea di principio, tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività aziendale possono essere interamente detratte dall’utile.

Se però alcuni di questi costi vengono sostenuti sia per ragioni aziendali che per ragioni private, la percentuale di deducibilità è inferiore al 100%.

Possono essere dedotti fiscalmente solo i costi indicati nel conto economico.

L’elenco seguente fornisce alcuni esempi di costi deducibili e la portata della loro deducibilità:

  • – ammortamenti: sono deducibili ai sensi di un decreto (DM 31.12.1988) che stabilisce le diverse percentuali di ammortamento annuo deducibili per specifici beni;
  • – costo del lavoro: sono deducibili tutti i costi relativi alle retribuzioni, ai contributi sociali e sanitari versati dall’azienda;
  • – altre imposte: oltre all’IRAP (deducibile solo fino al 10% dell’importo pagato), le altre imposte sono deducibili nell’anno d’imposta in cui sono state pagate;
  • – accantonamenti: alcuni accantonamenti non sono fiscalmente deducibili in quanto non rilevanti ai fini fiscali;
  • – spese telefoniche: sono deducibili per l’80% del loro importo;
  • – costi relativi all’auto: se l’auto viene utilizzata esclusivamente per scopi aziendali, i costi sono interamente deducibili, altrimenti possono essere detratti in percentuali diverse (70% o 80%) a seconda dell’utente e delle condizioni di utilizzo;
  • – omaggi: sono interamente deducibili se il loro valore è inferiore a 50 euro ciascuno (IVA lorda);
  • – spese di rappresentanza: deducibili nei seguenti limiti: a. 1,3% del fatturato annuo (per fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro); B. 0,5% del fatturato annuo (per fatturato annuo compreso tra 10 milioni di euro e 50 milioni di euro); 0,1% del fatturato annuo (per un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro);
  • – i costi per beni e servizi acquistati da aziende residenti in paradisi fiscali sono deducibili solo se sono soddisfatte determinate condizioni. In ogni caso i relativi importi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale.

Società estere controllate (CFC)

Una società italiana che controlla, direttamente o indirettamente, un’impresa, società o altro ente straniero che rientra congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • – l’aliquota fiscale effettiva è inferiore al 50% dell’aliquota fiscale effettiva a cui tali società sarebbero soggette se fossero fiscalmente residenti in Italia, e
  • – più di 1/3 dei ricavi deriva da reddito passivo.

Una società è tenuta a consolidare il reddito imponibile risultante in proporzione alla percentuale di partecipazione posseduta, indipendentemente dal fatto che gli utili siano stati distribuiti o meno.

È disponibile una sentenza avanzata per l’esenzione.

Prezzi di trasferimento

Le regole sui prezzi di trasferimento in linea con le Linee guida dell’OCSE si applicano a:

  • – società estere che controllano imprese italiane con le quali effettuano transazioni;
  • – imprese italiane, che controllano società estere con le quali effettuano transazioni;
  • – Società italiane o estere che controllano entrambi i soggetti (imprese italiane e società estere) coinvolti nell’operazione.

Per “società straniere” si intende in pratica qualsiasi tipo di entità commerciale, legalmente riconosciuta in un paese estero, anche se ha un solo partner.

Sono definite “società italiane” le società di capitale, le società di persone, le ditte individuali e le stabili organizzazioni straniere costituite in Italia.

Le transazioni interaziendali devono essere eseguite secondo il   principio di libera concorrenza  , che è il principio raccomandato dalle Linee guida dell’OCSE, secondo cui una transazione di libera concorrenza si riferisce a una transazione commerciale in cui acquirenti e venditori agiscono in modo indipendente senza che una parte influenzi l’altra. .

Le norme sui prezzi di trasferimento prevedono un regime di protezione dalle sanzioni in caso di verifica dei prezzi di trasferimento da parte delle autorità fiscali, a condizione che il contribuente abbia preparato un’adeguata documentazione che dettaglia la conformità delle transazioni infragruppo al principio di libera concorrenza. In relazione a detta documentazione, la normativa italiana fa esplicito riferimento alle Linee Guida OCSE (ovvero alla recente edizione approvata dal Consiglio OCSE il 22 luglio 2010), e gli obblighi di documentazione replicano ampiamente le raccomandazioni del Codice di condotta UE sulla documentazione sui prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’UE – la “Documentazione sui prezzi di trasferimento dell’Unione Europea” o “TPD UE”. Questo include i concetti di Master File e Country File, seppure con alcuni punti di differenza, verso un pacchetto informativo più completo (si veda la tabella alla fine per l’elenco dettagliato della documentazione richiesta).

Decisione internazionale

Le imprese con attività internazionale possono adottare un’apposita procedura di ruling secondo standard internazionali, riguardanti principalmente il sistema dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, al fine di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate, valido per tre periodi d’imposta, fatte salve eventuali modifiche. nelle circostanze “di fatto” e “di diritto” risultanti dall’accordo sottoscritto.

Tassazione sui dividendi

I dividendi ricevuti da entità italiane sono soggetti a tassazione come segue:

  • – i dividendi ricevuti da società residenti sono tassati nella misura del 5% del loro ammontare;
  • – i dividendi ricevuti da società con sede in paesi con un sistema fiscale preferenziale sono pienamente imponibili. I dividendi pagati a società con sede in stati membri dell’Unione Europea (UE) e membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni con Italia, sono tassati alla fonte (WHT) con un’aliquota dell’1,2%.

I redditi da dividendi ricevuti da soggetti non legati ad attività commerciali sono soggetti a:

  • – Imposta sostitutiva finale 26%.
  • – I dividendi di fonte estera provenienti da paesi a bassa tassazione sono soggetti all’imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche sul 100% del loro ammontare.

I dividendi pagati ai non residenti (diversi dalle società dell’UE) sono soggetti a una ritenuta fiscale finale del 26%. Potrebbero essere applicate tariffe ridotte e rimborsi, se vengono soddisfatte determinate condizioni.

  • – I dividendi pagati alle società dell’UE sono soggetti a una ritenuta alla fonte finale dell’1,2%.
  • – I pagamenti a una società madre UE qualificata sono esenti dalla ritenuta alla fonte ai sensi della Direttiva società madri e figlie, in base a condizioni specifiche.

Tassazione sugli interessi

Gli interessi sui depositi bancari e conti correnti sono soggetti ad un’imposta sostitutiva finale con trattenuta alla fonte pari al 26%. Anche gli altri interessi su prestiti, depositi e conti correnti sono soggetti a una ritenuta alla fonte anticipata del 26%. Gli interessi su obbligazioni e altre attività finanziarie sono soggetti a una ritenuta alla fonte anticipata o definitiva del 26% a seconda di varie condizioni.

Gli interessi pagati ai non residenti sono soggetti agli stessi tassi applicati ai soggetti residenti (26%); la ritenuta d’acconto viene applicata in via definitiva. Sono esenti gli interessi corrisposti ai non residenti sui conti deposito presso banche e uffici postali.

I pagamenti alle società europee associate sono esenti ai sensi della Direttiva CE su interessi e royalties, a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni.

Esenzione dalla partecipazione

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie, a determinate condizioni, sono esenti da tassazione al 95%. Le perdite di capitale non sono deducibili.

Le condizioni legali per l’esenzione del 95% sono le seguenti:

  • – detenzione ininterrotta dal primo giorno del 12° mese precedente quello del trasferimento; le partecipazioni acquisite più recentemente saranno considerate cedute per prime (base LIFO);
  • – classificazione degli investimenti in immobilizzazioni dal primo bilancio chiuso durante il periodo di proprietà;
  • – residenza fiscale della società controllata in un Paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale preferenziale;
  • – esercizio da parte della controllata di vera e propria attività commerciale.

Le condizioni di cui alle lettere c) ed) devono sussistere ininterrottamente almeno a partire dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente una delle cessioni.

Opzione di trasparenza fiscale

La trasparenza fiscale è un sistema secondo il quale la trasparenza societaria non viene tassata nei confronti della società stessa, ma viene attribuita a ciascun azionista, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione, in proporzione alla sua quota di utili.

Questo sistema è facoltativo e l’opzione deve essere esercitata da tutti gli azionisti.

I requisiti per esercitare l’opzione sono i seguenti:

  • – i soci devono essere tutti società di capitali, società cooperative o mutue residenti in Italia;
  • – ciascun azionista deve detenere una percentuale di diritto di voto nell’assemblea generale e una partecipazione agli utili compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 50%.

Tali condizioni devono essere soddisfatte dal primo giorno del periodo d’imposta della controllata in cui viene esercitata l’opzione e restano in vigore fino alla fine del periodo di opzione.

Il periodo di opzione è di 3 anni.

A determinate condizioni, questo sistema può essere applicato anche se uno o più azionisti non sono residenti.

In caso di distribuzione di dividendi, costituiti da utili acquisiti nei periodi compresi nel periodo di validità dell’opzione, i dividendi non saranno tassati. Tale sistema è applicabile anche alle Srl o alle cooperative, a condizione che:

  • – tutti i soci sono solo persone fisiche, fino a 10 per le Srl o 20 per le società cooperative;
  • – la controllata ha un reddito non superiore a 7.500.000 euro;
  • – la società non ha partecipazioni che rientrano nei requisiti di esenzione dalla partecipazione.

Consolidato fiscale nazionale

Il consolidato fiscale nazionale è un sistema facoltativo previsto per un periodo di 3 anni, al quale possono accedere i gruppi aziendali. Per esercitare tale opzione, la legge prevede che la società controllante debba partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50% del capitale sociale e degli utili d’esercizio della controllata. Il sistema consiste nel consolidamento del reddito imponibile, calcolato separatamente da ciascuna società, che è algebrico, indipendentemente dalle percentuali di partecipazione delle diverse società. A tal fine la holding deve:

  • – presentare la dichiarazione dei redditi consolidata, calcolando il reddito globale complessivo sulla base della somma algebrica dei redditi netti complessivi dichiarati da ciascuna delle società aderenti al sistema, senza apportare alcuna rettifica di consolidamento;
  • – procedere al pagamento della tassazione di gruppo (IRES).

Eventuali eccedenze di interessi passivi e costi assimilati indeducibili formati da un soggetto che partecipa al bilancio consolidato possono essere dedotti dal reddito complessivo del gruppo se ed entro i limiti in cui gli altri partecipanti presentano dichiarazione di redditi lordi rilevanti per lo stesso periodo d’imposta non interamente utilizzato per la detrazione. Tali regole possono essere applicate alle eccedenze riportate, escludendo quelle eventualmente formatesi prima dell’iscrizione nel bilancio consolidato nazionale che dovranno essere utilizzate ai soli fini di ciascuna società eletta a tale regime.

L’opzione si esercita mediante invio di apposite comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Non possono esercitare l’opzione le società appartenenti al gruppo che usufruiscono delle agevolazioni sull’aliquota IRES.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • – residenza in Italia di tutte le società partecipanti al “nucleo fiscale”;
  • – tutte le società partecipanti al gruppo devono avere lo stesso anno di chiusura;
  • – elezione del domicilio di ciascuna società controllata presso la società controllante.

Consolidamento fiscale mondiale

Il consolidato fiscale mondiale è un sistema facoltativo della durata di 5 anni, in base al quale una società controllante residente in Italia può consolidare proporzionalmente i propri redditi realizzati da tutte le società controllate non residenti, per le quali sussiste il requisito del controllo, in base alla percentuale di partecipazione posseduta nelle filiali. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • – residenza della società controllante in Italia;
  • – tutte le società partecipanti al gruppo devono avere lo stesso anno di chiusura, salvo divieto previsto da normative straniere;
  • – verifica dei bilanci delle società controllanti e controllate;
  • – consolidamento obbligatorio di tutte le società controllate estere;
  • – attestazione da parte delle società controllate non residenti del proprio consenso alla revisione del bilancio e dell’impegno a prestare ogni collaborazione necessaria per la determinazione della base imponibile e per ottemperare alle richieste dell’Agenzia delle Entrate.

Dovrà essere presentato apposito ricorso all’Agenzia delle Entrate per verificare i requisiti per il valido esercizio dell’opzione.

Le ritenute d’acconto vengono applicate a vari pagamenti. I seguenti sono i più importanti. I trattati fiscali, laddove più favorevoli al contribuente, prevalgono sulle disposizioni di legge.

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